Tribunale di Firenze: quando il possesso di un fumogeno allo stadio non è "pericoloso"

Particolare interesse suscita l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in merito alla notizia del reato di cui all’articolo 6 ter della Legge 401/1989, che

salvo il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, nei luoghi in cui si sovlgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque, atti ad offendere, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

Nel caso in esame, il Giudice non ha ritenuto meritevole di approfondimento la condotta posta in essere da un giovane ragazzo bolognese di 26 anni, che era stato osservato dalla polizia mentre accendeva un fumogeno nei pressi dello stadio.

Il Giudice ha condiviso la tesi della difesa dell’indagato, in considerazione del fatto che:

a) il ragazzo non era stato trovato in possesso di fumogeni, poiché quello visto dalla polizia era l’unico e si era consumato prima dell’ingresso allo stadio;

b) il controllo della polizia aveva pertanto avuto esito negativo;

c) nessun oggetto di quelli descritti dalla norma incriminatrice era stato occultato dal ragazzo.

Alla luce di dette considerazioni, il reato in esame può dirsi integrato se vi è una condotta di occultamento dei beni descritti dalla norma.

Si tratta di un’interpretazione obbligata, secondo il Giudice e la difesa dell’indagato, "alla luce del principio di offensività della condotta che, se del tutto inoffensiva (come avvenne nel caso di specie) non potrebbe essere punita con un delitto come quello dell’articolo 6 ter legge 401/89. In effetti, se la finalità delle norme della legge 601/89 è la correttezza delle manifestazioni sportive e la sicurezza degli spettatori, perseguita mediante la repressione delle condotte pericolose e di quelle preparatorie ... non si giustifica la punizione di una condotta sicuramente non pericolosa sulla base del mero possesso di un fumogeno fuori dallo stadio reso del tutto inefficiente prima dell’ingresso".

(Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Ordinanza di archiviazione del 25 novembre 2011)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Particolare interesse suscita l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in merito alla notizia del reato di cui all’articolo 6 ter della Legge 401/1989, che

salvo il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, nei luoghi in cui si sovlgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque, atti ad offendere, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

Nel caso in esame, il Giudice non ha ritenuto meritevole di approfondimento la condotta posta in essere da un giovane ragazzo bolognese di 26 anni, che era stato osservato dalla polizia mentre accendeva un fumogeno nei pressi dello stadio.

Il Giudice ha condiviso la tesi della difesa dell’indagato, in considerazione del fatto che:

a) il ragazzo non era stato trovato in possesso di fumogeni, poiché quello visto dalla polizia era l’unico e si era consumato prima dell’ingresso allo stadio;

b) il controllo della polizia aveva pertanto avuto esito negativo;

c) nessun oggetto di quelli descritti dalla norma incriminatrice era stato occultato dal ragazzo.

Alla luce di dette considerazioni, il reato in esame può dirsi integrato se vi è una condotta di occultamento dei beni descritti dalla norma.

Si tratta di un’interpretazione obbligata, secondo il Giudice e la difesa dell’indagato, "alla luce del principio di offensività della condotta che, se del tutto inoffensiva (come avvenne nel caso di specie) non potrebbe essere punita con un delitto come quello dell’articolo 6 ter legge 401/89. In effetti, se la finalità delle norme della legge 601/89 è la correttezza delle manifestazioni sportive e la sicurezza degli spettatori, perseguita mediante la repressione delle condotte pericolose e di quelle preparatorie ... non si giustifica la punizione di una condotta sicuramente non pericolosa sulla base del mero possesso di un fumogeno fuori dallo stadio reso del tutto inefficiente prima dell’ingresso".

(Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Ordinanza di archiviazione del 25 novembre 2011)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]