Tribunale di Genova: consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Il Tribunale di Genova ha di recente chiarito che detta consulenza tecnica preventiva può essere legittimamente chiesta a condizione che nel ricorso introduttivo (i) sia fatta indicazione della domanda che si intende proporre nel separato giudizio di merito e (ii) sia affidato al consulente tecnico nominato dall’ufficio l’accertamento di un quesito in astratto idoneo a risolvere ed assorbire tutte le questioni contestate tra le parti, in modo che il consulente stesso possa esprimere una soluzione conciliativa della insorgente controversia.
Nel caso di specie, parte ricorrente si era limitata a chiedere l’accertamento delle cause e delle responsabilità riconducibili a taluni eventi lamentati nel ricorso e l’indicazione dei relativi ripristini e danni, senza far cenno tuttavia alla pretesa che nel concreto intendeva azionare.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con motivazione pienamente condivisibile, in quanto lo strumento della consulenza tecnica preventiva è finalizzato all’accertamento di una quantificazione economica di un diritto espresso e da accertare in separata sede e non consente invece di ottenere preventiva valutazione della fondatezza giuridica della pretesa stessa.
Il distinguo sottile, ma estremamente chiaro nella sua formulazione, costituisce il fulcro della norma come sopra introdotta che, se ben utilizzata, comporterebbe il non trascurabile vantaggio di potersi contare in tempi brevi ad un accertamento sulla c.d. “posta in gioco” e quindi agevolare sulla base della proposta tecnica il raggiungimento di un intesa giudiziale dotata di efficacia esecutiva ed esente da imposta di registro (commi 2, 3 e 4 dell’articolo 696-bis c.p.c.).
(Tribunale Civile di Genova, Ordinanza 10-12 settembre 2008).
[Avvocato Anna Maria Occasione]
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Il Tribunale di Genova ha di recente chiarito che detta consulenza tecnica preventiva può essere legittimamente chiesta a condizione che nel ricorso introduttivo (i) sia fatta indicazione della domanda che si intende proporre nel separato giudizio di merito e (ii) sia affidato al consulente tecnico nominato dall’ufficio l’accertamento di un quesito in astratto idoneo a risolvere ed assorbire tutte le questioni contestate tra le parti, in modo che il consulente stesso possa esprimere una soluzione conciliativa della insorgente controversia.
Nel caso di specie, parte ricorrente si era limitata a chiedere l’accertamento delle cause e delle responsabilità riconducibili a taluni eventi lamentati nel ricorso e l’indicazione dei relativi ripristini e danni, senza far cenno tuttavia alla pretesa che nel concreto intendeva azionare.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con motivazione pienamente condivisibile, in quanto lo strumento della consulenza tecnica preventiva è finalizzato all’accertamento di una quantificazione economica di un diritto espresso e da accertare in separata sede e non consente invece di ottenere preventiva valutazione della fondatezza giuridica della pretesa stessa.
Il distinguo sottile, ma estremamente chiaro nella sua formulazione, costituisce il fulcro della norma come sopra introdotta che, se ben utilizzata, comporterebbe il non trascurabile vantaggio di potersi contare in tempi brevi ad un accertamento sulla c.d. “posta in gioco” e quindi agevolare sulla base della proposta tecnica il raggiungimento di un intesa giudiziale dotata di efficacia esecutiva ed esente da imposta di registro (commi 2, 3 e 4 dell’articolo 696-bis c.p.c.).
(Tribunale Civile di Genova, Ordinanza 10-12 settembre 2008).
[Avvocato Anna Maria Occasione]