Tribunale di Napoli: dubbi sull’estensione del processo societario alle cause sulla proprietà industriale

Recentemente, il Tribunale di Napoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento alla norma del Codice della Proprietà Industriale che ha imposto l’adozione del rito societario per tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente con la proprietà industriale.

Il Tribunale di Napoli ha, infattti, ritenuto la presunta incostituzionalità delle norme che hanno portato all’estensione del rito societario a tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente con la proprietà industriale.

La questione trae spunto da una controversia sorta nell’ottobre 2005 con riferimento alla presunta contraffazione di un marchio. Con ordinanza datata 12 aprile 2006, il Tribunale di ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte Costituzionale alcuni rilievi, essenzialmente tendenti a stabilire se:

1. l’articolo 134, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale, che ha disposto l’adozione del rito societario, come delineato dal Decreto Legislativo n. 5/03, per tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente con la proprietà industriale;
2. gli articoli 15 e 16 della Legge n. 273/02, che avevano delegato il governo ad emanare decreti legislativi “per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale” e “diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari” in materia di proprietà industriale,

siano contrari all’articolo 76 della Costituzione, secondo il quale “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

Nella predetta ordinanza il Tribunale espone che la delega conferita al governo dagli articoli citati della Legge n. 273/02 determa principi e criteri direttivi per oggetti definiti e sottolinea, comunque, che il rito societario previsto dal Decreto Legislativo n. 5/03 non è affatto semplificato, rispetto a quello ordinario, ma, anzi, è alternativo a quest’ultimo. Conseguentemente, la sua adozione non avrebbe seguito il criterio di assicurare una definizione rapida dei procedimenti giudiziari.

La decisione è quindi rimessa al giudizio della Corte Costituzionale.

[Avv. Elisabetta Marchesi]

Recentemente, il Tribunale di Napoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento alla norma del Codice della Proprietà Industriale che ha imposto l’adozione del rito societario per tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente con la proprietà industriale.

Il Tribunale di Napoli ha, infattti, ritenuto la presunta incostituzionalità delle norme che hanno portato all’estensione del rito societario a tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente con la proprietà industriale.

La questione trae spunto da una controversia sorta nell’ottobre 2005 con riferimento alla presunta contraffazione di un marchio. Con ordinanza datata 12 aprile 2006, il Tribunale di ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte Costituzionale alcuni rilievi, essenzialmente tendenti a stabilire se:

1. l’articolo 134, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale, che ha disposto l’adozione del rito societario, come delineato dal Decreto Legislativo n. 5/03, per tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente con la proprietà industriale;
2. gli articoli 15 e 16 della Legge n. 273/02, che avevano delegato il governo ad emanare decreti legislativi “per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale” e “diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari” in materia di proprietà industriale,

siano contrari all’articolo 76 della Costituzione, secondo il quale “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

Nella predetta ordinanza il Tribunale espone che la delega conferita al governo dagli articoli citati della Legge n. 273/02 determa principi e criteri direttivi per oggetti definiti e sottolinea, comunque, che il rito societario previsto dal Decreto Legislativo n. 5/03 non è affatto semplificato, rispetto a quello ordinario, ma, anzi, è alternativo a quest’ultimo. Conseguentemente, la sua adozione non avrebbe seguito il criterio di assicurare una definizione rapida dei procedimenti giudiziari.

La decisione è quindi rimessa al giudizio della Corte Costituzionale.

[Avv. Elisabetta Marchesi]