Tribunale di Nola: inesistente la notifica in Cina via fax

La notificazione eseguita a mezzo fax (in Cina ad una società di diritto cinese) deve considerarsi inesistente, perché del tutto estranea al sistema di notificazione di cui alla convenzione dell’Aja del 1965 alla quale aderiscono sia l’Italia, sia la Cina.

L’atto inesistente non è suscettibile di convalidazione e non è rinnovabile. Esso determina la nullità radicale ed insanabile dell’attività processuale alla quale eventualmente abbia comunque e di fatto dato corso. L’intera prima fase del procedimento cautelare deve essere dichiarata nulla e parimenti nulla deve essere dichiarata l’ordinanza del giudice della prima fase con la quale è stata disposta la cautela richiesta.

[Tribunale di Nola, Dott. Giuliano Perpetua Presidente - Dott. Raffaele Califano Giudice relatore - Dott. Francesco Notaro Giudice, Ordinanza 12 aprile 2006 resa su reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c.: Notifica all’estero a mezzo fax - Convenzione de L’Aja 1965 - Inesistenza]. Ordinanza cortesemente inviata e massimata dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it.
La notificazione eseguita a mezzo fax (in Cina ad una società di diritto cinese) deve considerarsi inesistente, perché del tutto estranea al sistema di notificazione di cui alla convenzione dell’Aja del 1965 alla quale aderiscono sia l’Italia, sia la Cina.

L’atto inesistente non è suscettibile di convalidazione e non è rinnovabile. Esso determina la nullità radicale ed insanabile dell’attività processuale alla quale eventualmente abbia comunque e di fatto dato corso. L’intera prima fase del procedimento cautelare deve essere dichiarata nulla e parimenti nulla deve essere dichiarata l’ordinanza del giudice della prima fase con la quale è stata disposta la cautela richiesta.

[Tribunale di Nola, Dott. Giuliano Perpetua Presidente - Dott. Raffaele Califano Giudice relatore - Dott. Francesco Notaro Giudice, Ordinanza 12 aprile 2006 resa su reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c.: Notifica all’estero a mezzo fax - Convenzione de L’Aja 1965 - Inesistenza]. Ordinanza cortesemente inviata e massimata dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it.