Tribunale di Palermo: risarcimento per frode informatica (bonifico da conto corrente on line)

Il Tribunale ha accolto la domanda promossa da due clienti di istituto di credito con conto corrente con operabilità on line, dal quale era stato effettuato un bonifico non autorizzato. In generale, il Tribunale ha condannato l’istituto a rimborsare i correntisti, non avendo provato la legittimità dell’autorizzazione al bonifico. Il Giudice ha altresì rilevato che il sistema di sicurezza adottato era inadeguato ai migliori standard tecnologici.

Leggiamo insieme i passaggi più significativi della pronuncia.

"Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 15 del d. Lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno ai propri risparmiatori, quale titolare del trattamento dei dati personali. Ed ancora l’art. 31 del d. Lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

    

In applicazione dei predetti principi, l’istituto avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute inbase al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi incapo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di nonne di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all’esercizio di un’attività professionale. Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata.

Alla luce delle pregresse argomentazioni le domande formulate dagli attori vanno accolte con la consequenziale condanna al pagamento della somma di euro 5.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno, sino all’effettivo soddisfo".

(Tribunale di Palermo - Sezione III Civile, GOT Chiara Francesca Maria Spiaggia, Sentenza 11 giugno 2011, n.6139)

[Sentenza cortesemente inviata dall’Avv. Alessandro Palmigiano]

Il Tribunale ha accolto la domanda promossa da due clienti di istituto di credito con conto corrente con operabilità on line, dal quale era stato effettuato un bonifico non autorizzato. In generale, il Tribunale ha condannato l’istituto a rimborsare i correntisti, non avendo provato la legittimità dell’autorizzazione al bonifico. Il Giudice ha altresì rilevato che il sistema di sicurezza adottato era inadeguato ai migliori standard tecnologici.

Leggiamo insieme i passaggi più significativi della pronuncia.

"Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 15 del d. Lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno ai propri risparmiatori, quale titolare del trattamento dei dati personali. Ed ancora l’art. 31 del d. Lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

    

In applicazione dei predetti principi, l’istituto avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute inbase al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi incapo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di nonne di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all’esercizio di un’attività professionale. Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata.

Alla luce delle pregresse argomentazioni le domande formulate dagli attori vanno accolte con la consequenziale condanna al pagamento della somma di euro 5.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno, sino all’effettivo soddisfo".

(Tribunale di Palermo - Sezione III Civile, GOT Chiara Francesca Maria Spiaggia, Sentenza 11 giugno 2011, n.6139)

[Sentenza cortesemente inviata dall’Avv. Alessandro Palmigiano]