Tribunale Nocera: pregiudizio per mancata partecipazione a selezione del dirigente veterinario

Sussiste pregiudizio per il Dirigente Medico Veterinario relativamente alla mancata partecipazione ad una selezione per il conferimento di incarico di struttura su bando interno, prima sospeso dal Dirigente del Dipartimento e, successivamente, riattivato unilateralmente con conferimento dei relativi incarichi da parte del Direttore Generale dell’Asl.

Il Giudice adito ha ritenuto sussistenti i requisiti per la concessione del provvedimento cautelare del:
- “fumus” atteso che la deliberazione di conferimento degli incarichi era stata assunta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, non essendo stata rispettata la normativa che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi,
- “periculum in mora” in quanto, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, il ricorrente vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto.

Infine, il Giudicante, in accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo, dispone che l’ASL intimata ammetta il ricorrente a presentare l’istanza per poter partecipare alla procedura di selezione per il conferimento degli incarichi entro gg 30 e di assumere le proprie successive determinazioni.

Il Tribunale ha così sospeso l’efficacia dell’atto deliberativo impugnato.

(Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza 27 febbraio 2009: Ricorso ex art.700 - Mancata presentazione domanda per selezione incarichi di struttura su avviso sospeso e non riattivato - Ordine del Giudice per la riammissione del Dirigente che non aveva proposto istanza di partecipazione e sospensione atto conferimento incarichi).

[Avv. Giuliana Alati]
Sussiste pregiudizio per il Dirigente Medico Veterinario relativamente alla mancata partecipazione ad una selezione per il conferimento di incarico di struttura su bando interno, prima sospeso dal Dirigente del Dipartimento e, successivamente, riattivato unilateralmente con conferimento dei relativi incarichi da parte del Direttore Generale dell’Asl.

Il Giudice adito ha ritenuto sussistenti i requisiti per la concessione del provvedimento cautelare del:
- “fumus” atteso che la deliberazione di conferimento degli incarichi era stata assunta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, non essendo stata rispettata la normativa che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi,
- “periculum in mora” in quanto, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, il ricorrente vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto.

Infine, il Giudicante, in accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo, dispone che l’ASL intimata ammetta il ricorrente a presentare l’istanza per poter partecipare alla procedura di selezione per il conferimento degli incarichi entro gg 30 e di assumere le proprie successive determinazioni.

Il Tribunale ha così sospeso l’efficacia dell’atto deliberativo impugnato.

(Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza 27 febbraio 2009: Ricorso ex art.700 - Mancata presentazione domanda per selezione incarichi di struttura su avviso sospeso e non riattivato - Ordine del Giudice per la riammissione del Dirigente che non aveva proposto istanza di partecipazione e sospensione atto conferimento incarichi).

[Avv. Giuliana Alati]