Tribunale Nola: truffa contrattuale ai danni dell’assicurazione per falsa attestazione rischio

Gli alti costi per il pagamento del premio assicurativo inducono un soggetto a stipulare una contratto di assicurazione on-line allegando un attestato di rischio risultato successivamente falso. Nel dettaglio, l’imputato veniva condannato a quattro mesi di reclusione in quanto collegandosi al sito della società assicuratrice attraverso Internet con le cd. modalità informatizzate "on-line", stipulava un contratto assicurativo per garantire per la R.C.A. la sua autovettura, provvedendo al pagamento del premio mediante carta di credito.


Il prevenuto veniva smascherato in quanto dopo la stipula, la compagnia assicurativa inviava il contratto al cliente il quale, a sua volta, lo restituiva debitamente sottoscritto allegando la prescritta documentazione, ovvero il documento di circolazione e <<l’attestazione di rischio della compagnia assicurativa di provenienza>> contenente le indicazioni dei pregressi sinistri e la classe di riferimento per il pagamento del premio. La compagnia, come era prevedibile, inviava il contratto alla società assicurativa risultante dall’attestato di rischio la quale asseriva che non vi era mai stato alcun rapporto contrattuale con il prevenuto e che i dati riportati sul predetto documento relativi al numero di polizza, alle targhe ed al nominativo dell’assicurato non risultavano facenti parte del proprio portafoglio.

All’esito di tale comunicazione, la società assicuratrice sporgeva denuncia nei confronti del contraente ed all’esito dell’istruttoria dibattimentale il Giudicante riconosceva la colpevolezza dell’imputato in quanto attraverso la predisposizione della falsa attestazione di rischio aveva ingannato la propria compagnia pagando un premio annuale considerevolmente più vantaggioso rispetto a quello dovuto.

In particolare il Giudice, in punto di diritto, individuava il collegamento causale tra la condotta ingannevole posta in essere dall’imputato e la stipula del contratto a condizioni più vantaggiose. L’esame condotto attraverso le modalità esecutive della condotta (predisposizione preordinata di un documento contenente false attestazioni) rappresentavano elementi fattuali certi per integrare pienamente il reato di truffa attesa, da un lato, la concreta idoneità del raggiro a determinare l’altrui ingiusto profitto in favore dell’imputato (consistente nel pagamento di un premio annuale inferiore rispetto al dovuto e nella avvenuta conclusione del contratto che garantiva la copertura assicurativa del veicolo) e dall’altra, la corrispondente perdita patrimoniale nel soggetto passivo (da ravvisarsi nella mancata percezione della maggior somma dovuta a titolo di premio annuale e di imposte da versare quale sostituto per conto dello Stato).



Il Tribunale ha così deciso:

La truffa è contrattuale quando è commessa mediante o in occasione dell’apparente conclusione di un contratto sinallagmatico. In tal caso, l’artificio o raggiro può consistere nel dissimulare fatti o circostanze che, ove conosciuti, avrebbero indotto il contraente ad astenersi dal concludere l’accordo, così come può ravvisarsi nel mero silenzio maliziosamente serbato su elementi rilevanti tali da influire sulla prestazione del consenso da parte del contraente. Pertanto, la sussistenza dell’ingiusto profitto e del correlativo danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo del contratto quando risulti che l’accordo non sarebbe stato concluso senza l’impiego dei raggiri ovvero concluso a diverse condizioni. Anche la mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l’obbligazione fatta durante l’iter formativo del contratto, in quanto destinata a creare un falso convincimento, è suscettiva di integrare il raggiro.

(Tribunale Penale di Nola, Sentenza 19 dicembre 2005 - 4 gennaio 2006, Giudice Dott.ssa Diana Bottillo). 

[Descrizione della causa e massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli - Sentenza cortesemente inviata dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it].

Gli alti costi per il pagamento del premio assicurativo inducono un soggetto a stipulare una contratto di assicurazione on-line allegando un attestato di rischio risultato successivamente falso. Nel dettaglio, l’imputato veniva condannato a quattro mesi di reclusione in quanto collegandosi al sito della società assicuratrice attraverso Internet con le cd. modalità informatizzate "on-line", stipulava un contratto assicurativo per garantire per la R.C.A. la sua autovettura, provvedendo al pagamento del premio mediante carta di credito.



Il prevenuto veniva smascherato in quanto dopo la stipula, la compagnia assicurativa inviava il contratto al cliente il quale, a sua volta, lo restituiva debitamente sottoscritto allegando la prescritta documentazione, ovvero il documento di circolazione e <<l’attestazione di rischio della compagnia assicurativa di provenienza>> contenente le indicazioni dei pregressi sinistri e la classe di riferimento per il pagamento del premio. La compagnia, come era prevedibile, inviava il contratto alla società assicurativa risultante dall’attestato di rischio la quale asseriva che non vi era mai stato alcun rapporto contrattuale con il prevenuto e che i dati riportati sul predetto documento relativi al numero di polizza, alle targhe ed al nominativo dell’assicurato non risultavano facenti parte del proprio portafoglio.

All’esito di tale comunicazione, la società assicuratrice sporgeva denuncia nei confronti del contraente ed all’esito dell’istruttoria dibattimentale il Giudicante riconosceva la colpevolezza dell’imputato in quanto attraverso la predisposizione della falsa attestazione di rischio aveva ingannato la propria compagnia pagando un premio annuale considerevolmente più vantaggioso rispetto a quello dovuto.

In particolare il Giudice, in punto di diritto, individuava il collegamento causale tra la condotta ingannevole posta in essere dall’imputato e la stipula del contratto a condizioni più vantaggiose. L’esame condotto attraverso le modalità esecutive della condotta (predisposizione preordinata di un documento contenente false attestazioni) rappresentavano elementi fattuali certi per integrare pienamente il reato di truffa attesa, da un lato, la concreta idoneità del raggiro a determinare l’altrui ingiusto profitto in favore dell’imputato (consistente nel pagamento di un premio annuale inferiore rispetto al dovuto e nella avvenuta conclusione del contratto che garantiva la copertura assicurativa del veicolo) e dall’altra, la corrispondente perdita patrimoniale nel soggetto passivo (da ravvisarsi nella mancata percezione della maggior somma dovuta a titolo di premio annuale e di imposte da versare quale sostituto per conto dello Stato).



Il Tribunale ha così deciso:

La truffa è contrattuale quando è commessa mediante o in occasione dell’apparente conclusione di un contratto sinallagmatico. In tal caso, l’artificio o raggiro può consistere nel dissimulare fatti o circostanze che, ove conosciuti, avrebbero indotto il contraente ad astenersi dal concludere l’accordo, così come può ravvisarsi nel mero silenzio maliziosamente serbato su elementi rilevanti tali da influire sulla prestazione del consenso da parte del contraente. Pertanto, la sussistenza dell’ingiusto profitto e del correlativo danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo del contratto quando risulti che l’accordo non sarebbe stato concluso senza l’impiego dei raggiri ovvero concluso a diverse condizioni. Anche la mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l’obbligazione fatta durante l’iter formativo del contratto, in quanto destinata a creare un falso convincimento, è suscettiva di integrare il raggiro.

(Tribunale Penale di Nola, Sentenza 19 dicembre 2005 - 4 gennaio 2006, Giudice Dott.ssa Diana Bottillo). 

[Descrizione della causa e massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli - Sentenza cortesemente inviata dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it].