Tribunale UE: Selezione Oro Barilla può essere registrato come Oro e Oro Saiwa

Esite il rischio di confusione previsto all’articolo 8, nn. 1, lett. a) e b), e 5, del Regolamento n. 40/94, tra il marchio figurativo Selezione Oro Barilla e due marchi anteriori Oro e Oro Saiwa?

La divisione d’opposizione dell’UAMI aveva respinto l’opposizione alla registrazione del marchio comunitario Selezione Oro Barilla, per assenza di identità dei segni e dei prodotti in questione. In particolare, la divisione d’opposizione aveva analizzato i marchi in conflitto complessivamente intesi ritenendo che la componente comune «oro» non fosse dotata di sufficiente capacità distintiva – né originaria né acquisita attraverso l’uso – per potersi concludere nel senso della somiglianza tra tali marchi.

Il Tribunale UE ha sostanzialmente confermato le conclusioni dell’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), partendo dall’esame della giurisprudenza consolidata, secondo cui "la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutto e non procede ad un esame dei vari dettagli"... "la funzione essenziale del marchio è quella di garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto o tale servizio da quelli di diversa provenienza. Un marchio deve distinguere i prodotti o i servizi interessati come provenienti da un’impresa determinata".

In conclusione, venendo al caso di specie, "le particolarità della presente controversia, e cioè l’utilizzazione di uno stesso segno che caratterizza il prodotto accostando a quest’ultimo la denominazione dell’impresa produttrice, non possono modificare l’impressione d’insieme prodotta dai marchi in questione, né indurre in errore il consumatore sui prodotti interessati. Infatti, la parola «oro» adempie, nel marchio richiesto, una funzione descrittiva essendo apposta al termine «selezione». Pertanto, essa dev’essere considerata qualificativa delle denominazioni «Saiwa» o «Barilla», le quali, designando le imprese produttrici, escludono ogni rischio di confusione per il consumatore" ... "l’identificazione di un prodotto specifico non è la funzione essenziale di un marchio, ma piuttosto una caratteristica propria dei marchi che godono già di grande rinomanza e per i quali, agli occhi del pubblico, il prodotto interessato può essere designato o identificato con un semplice riferimento al marchio".

(Tribunale di primo grado UE - Sezione Prima, Sentenza 5 aprile 2006: Marchio comunitario – Domanda di marchio figurativo comprendente l’elemento denominativo “SELEZIONE ORO Barilla” – Opposizione – Marchi denominativi anteriori ORO e ORO SAIWA – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rigetto dell’opposizione).

Esite il rischio di confusione previsto all’articolo 8, nn. 1, lett. a) e b), e 5, del Regolamento n. 40/94, tra il marchio figurativo Selezione Oro Barilla e due marchi anteriori Oro e Oro Saiwa?

La divisione d’opposizione dell’UAMI aveva respinto l’opposizione alla registrazione del marchio comunitario Selezione Oro Barilla, per assenza di identità dei segni e dei prodotti in questione. In particolare, la divisione d’opposizione aveva analizzato i marchi in conflitto complessivamente intesi ritenendo che la componente comune «oro» non fosse dotata di sufficiente capacità distintiva – né originaria né acquisita attraverso l’uso – per potersi concludere nel senso della somiglianza tra tali marchi.

Il Tribunale UE ha sostanzialmente confermato le conclusioni dell’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), partendo dall’esame della giurisprudenza consolidata, secondo cui "la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutto e non procede ad un esame dei vari dettagli"... "la funzione essenziale del marchio è quella di garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto o tale servizio da quelli di diversa provenienza. Un marchio deve distinguere i prodotti o i servizi interessati come provenienti da un’impresa determinata".

In conclusione, venendo al caso di specie, "le particolarità della presente controversia, e cioè l’utilizzazione di uno stesso segno che caratterizza il prodotto accostando a quest’ultimo la denominazione dell’impresa produttrice, non possono modificare l’impressione d’insieme prodotta dai marchi in questione, né indurre in errore il consumatore sui prodotti interessati. Infatti, la parola «oro» adempie, nel marchio richiesto, una funzione descrittiva essendo apposta al termine «selezione». Pertanto, essa dev’essere considerata qualificativa delle denominazioni «Saiwa» o «Barilla», le quali, designando le imprese produttrici, escludono ogni rischio di confusione per il consumatore" ... "l’identificazione di un prodotto specifico non è la funzione essenziale di un marchio, ma piuttosto una caratteristica propria dei marchi che godono già di grande rinomanza e per i quali, agli occhi del pubblico, il prodotto interessato può essere designato o identificato con un semplice riferimento al marchio".

(Tribunale di primo grado UE - Sezione Prima, Sentenza 5 aprile 2006: Marchio comunitario – Domanda di marchio figurativo comprendente l’elemento denominativo “SELEZIONE ORO Barilla” – Opposizione – Marchi denominativi anteriori ORO e ORO SAIWA – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rigetto dell’opposizione).