x

x

Tutela del copyright nell’era digitale: i problemi di impaginazione non ne escludono la violazione

In tempi record il Tribunale di Torino, dopo la prima fase cautelare, condanna la società concessionaria, titolare di un sito Internet dal quale si possono “scaricare” fotografie, al risarcimento dei danni per violazione delle norme sul diritto d’autore e del contratto di fornitura di fotografie in essere con altra società, per (i) non aver correttamente inserito il copyright delle foto, (ii) averle pubblicate anche oltre la scadenza del contratto e (iii) utilizzate, senza il consenso della società concedente, per finalità diverse da quelle convenute.

 

Nel caso di specie, la violazione del diritto d’autore è emersa alla luce delle condizioni contrattuali pattuite, in forza delle quali la concessionaria poteva utilizzare le fotografie a condizione che il logo della società concedente fosse inserito “… a fianco di ogni immagine di ciascuna testata contenente testi e/o foto prelevati dal servizio e/o dall’archivio fotografico”. Non avendo rispettato detta clausola contrattuale, i giudici del Tribunale di Torino hanno accertato la violazione e condannato la società concessionaria, essendo “inidoneo a escludere la violazione il fatto che a causa di problemi tecnici di impaginazione risultasse non praticabile la soluzione di mostrare anche la parte sottostante (ossia il footer) recante l’indicazione del copyright, essendo onere della concessionaria curare la presenza di tale dicitura a fianco di ogni immagine …”.

 

Inoltre, la società concessionaria è stata giudicata inadempiente per:

 

- non aver immediatamente cancellato dai propri archivi le immagini e i testi prelevati, a nulla rilevando l’eccezione della convenuta “di aver iniziato il giorno della scadenza a eliminare “manualmente”, e quindi con una procedura che avrebbe richiesto necessariamente un certo lasso di tempo …”. Per il Collegio si tratta di una circostanza irrilevante, avendo le parti contrattualmente convenuto la data di cessazione dell’uso e della eliminazione dall’archivio e non la data a partire dalla quale la convenuta avrebbe dovuto iniziare le attività di eliminazione delle fotografie;

 

- aver usato le immagini per altre finalità (realizzazione di un book “fotoromanzo” di una nota società calcistica, produzione di poster, cartoline, agende) senza averlo preventivamente comunicato per iscritto alla società concessionaria, come previsto espressamente dal contratto.

 

La sentenza è interessante anche sotto il profilo probatorio per aver escluso la prova testimoniale in forza delle clausole contrattuali che (i) richiedevano una comunicazione in forma scritta per tutte le pubblicazioni e operazioni del materiale fotografico che dovessero nascere nel corso del rapporto e (ii) stabilivano che eventuali modifiche potessero avvenire solo mediante un documento firmato da ambedue le parti.

 

Fermo quanto sopra, si precisa che oltre al risarcimento del danno, ingente per le numerose violazioni commesse, i giudici del Tribunale di Torino hanno ordinato la pubblicazione della sentenza nei siti Internet delle società per 15 giorni, con una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo o di inadempimento.

 

La sentenza è integralmente consultabile sul sito Giurisprudenza delle imprese.

 

(Tribunale di Torino - Sezione Specializzata in materia di impresa, Sentenza 22 gennaio 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tempi record il Tribunale di Torino, dopo la prima fase cautelare, condanna la società concessionaria, titolare di un sito Internet dal quale si possono “scaricare” fotografie, al risarcimento dei danni per violazione delle norme sul diritto d’autore e del contratto di fornitura di fotografie in essere con altra società, per (i) non aver correttamente inserito il copyright delle foto, (ii) averle pubblicate anche oltre la scadenza del contratto e (iii) utilizzate, senza il consenso della società concedente, per finalità diverse da quelle convenute.

 

Nel caso di specie, la violazione del diritto d’autore è emersa alla luce delle condizioni contrattuali pattuite, in forza delle quali la concessionaria poteva utilizzare le fotografie a condizione che il logo della società concedente fosse inserito “… a fianco di ogni immagine di ciascuna testata contenente testi e/o foto prelevati dal servizio e/o dall’archivio fotografico”. Non avendo rispettato detta clausola contrattuale, i giudici del Tribunale di Torino hanno accertato la violazione e condannato la società concessionaria, essendo “inidoneo a escludere la violazione il fatto che a causa di problemi tecnici di impaginazione risultasse non praticabile la soluzione di mostrare anche la parte sottostante (ossia il footer) recante l’indicazione del copyright, essendo onere della concessionaria curare la presenza di tale dicitura a fianco di ogni immagine …”.

 

Inoltre, la società concessionaria è stata giudicata inadempiente per:

 

- non aver immediatamente cancellato dai propri archivi le immagini e i testi prelevati, a nulla rilevando l’eccezione della convenuta “di aver iniziato il giorno della scadenza a eliminare “manualmente”, e quindi con una procedura che avrebbe richiesto necessariamente un certo lasso di tempo …”. Per il Collegio si tratta di una circostanza irrilevante, avendo le parti contrattualmente convenuto la data di cessazione dell’uso e della eliminazione dall’archivio e non la data a partire dalla quale la convenuta avrebbe dovuto iniziare le attività di eliminazione delle fotografie;

 

- aver usato le immagini per altre finalità (realizzazione di un book “fotoromanzo” di una nota società calcistica, produzione di poster, cartoline, agende) senza averlo preventivamente comunicato per iscritto alla società concessionaria, come previsto espressamente dal contratto.

 

La sentenza è interessante anche sotto il profilo probatorio per aver escluso la prova testimoniale in forza delle clausole contrattuali che (i) richiedevano una comunicazione in forma scritta per tutte le pubblicazioni e operazioni del materiale fotografico che dovessero nascere nel corso del rapporto e (ii) stabilivano che eventuali modifiche potessero avvenire solo mediante un documento firmato da ambedue le parti.

 

Fermo quanto sopra, si precisa che oltre al risarcimento del danno, ingente per le numerose violazioni commesse, i giudici del Tribunale di Torino hanno ordinato la pubblicazione della sentenza nei siti Internet delle società per 15 giorni, con una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo o di inadempimento.

 

La sentenza è integralmente consultabile sul sito Giurisprudenza delle imprese.

 

(Tribunale di Torino - Sezione Specializzata in materia di impresa, Sentenza 22 gennaio 2014)