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Antitrust: la promozione non applicata in tutti i punti vendita è una pratica commerciale scorretta

Lo scorso 3 novembre 2011 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha dichiarato scorretta ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo la condotta professionale di una nota catena di profumerie, che non aveva “assicurato pienamente la corretta esecuzione di una promozione”, che invitava i consumatori ad effettuare una spesa minima di euro 50 presso i propri negozi per ottenere uno sconto di euro 10.Si ricorda che ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo: “1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette”.

Nel caso in esame, la consumatrice lamentava la mancata applicazione dell’offerta di cui sopra promossa via SMS, via Internet e messaggi di posta elettronica da parte del personale del punto di vendita interessato, in quanto, a loro dire, “la promozione non avrebbe riguardato i prodotti della specifica marca prescelta dalla consumatrice”.

Dietro segnalazione della consumatrice, l’Autorità ha avviato il procedimento al fine di accertare se detta pratica risultasse “contraria alla diligenza professionale e idonea, per l’omissione di informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della promozione pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto, in grado di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Il procedimento si è concluso con l’accertamento della scorrettezza del professionista, la cui condotta è risultata in contrasto rispetto a quanto promesso con l’offerta promossa anche via SMS, in quanto, all’esito dell’istruttoria, è emerso che in altri punti vendita del professionista la promozione era stata (correttamente) applicata a favore di altri consumatori che avevano acquistato prodotti della stessa marca di quelli esclusi dal personale di vendita nel caso in esame. Ciò ha evidenziato “… la mancanza di un controllo da parte del professionista stesso sull’operato dei punti vendita con la propria insegna”.

Tale condotta - secondo l’AGCM - è contraria alla diligenza professionale, ovvero al normale grado competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla correttezza e aderenza della condotta commerciale dei singoli punti vendita rispetto ai contenuti informativi recati dal messaggio pubblicitario” e pertanto contraria all’articolo 20 del Codice del Consumo.

Alla luce delle risultanze di cui sopra, la nota catena di profumerie è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 5.000, pari al minimo edittale previsto dalla legge (articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione …”).

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Procedimento n. PS7045, Provvedimento pubblicato nel Bollettino 21 novembre 2011, n.44)

Lo scorso 3 novembre 2011 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha dichiarato scorretta ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo la condotta professionale di una nota catena di profumerie, che non aveva “assicurato pienamente la corretta esecuzione di una promozione”, che invitava i consumatori ad effettuare una spesa minima di euro 50 presso i propri negozi per ottenere uno sconto di euro 10.Si ricorda che ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo: “1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette”.

Nel caso in esame, la consumatrice lamentava la mancata applicazione dell’offerta di cui sopra promossa via SMS, via Internet e messaggi di posta elettronica da parte del personale del punto di vendita interessato, in quanto, a loro dire, “la promozione non avrebbe riguardato i prodotti della specifica marca prescelta dalla consumatrice”.

Dietro segnalazione della consumatrice, l’Autorità ha avviato il procedimento al fine di accertare se detta pratica risultasse “contraria alla diligenza professionale e idonea, per l’omissione di informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della promozione pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto, in grado di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Il procedimento si è concluso con l’accertamento della scorrettezza del professionista, la cui condotta è risultata in contrasto rispetto a quanto promesso con l’offerta promossa anche via SMS, in quanto, all’esito dell’istruttoria, è emerso che in altri punti vendita del professionista la promozione era stata (correttamente) applicata a favore di altri consumatori che avevano acquistato prodotti della stessa marca di quelli esclusi dal personale di vendita nel caso in esame. Ciò ha evidenziato “… la mancanza di un controllo da parte del professionista stesso sull’operato dei punti vendita con la propria insegna”.

Tale condotta - secondo l’AGCM - è contraria alla diligenza professionale, ovvero al normale grado competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla correttezza e aderenza della condotta commerciale dei singoli punti vendita rispetto ai contenuti informativi recati dal messaggio pubblicitario” e pertanto contraria all’articolo 20 del Codice del Consumo.

Alla luce delle risultanze di cui sopra, la nota catena di profumerie è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 5.000, pari al minimo edittale previsto dalla legge (articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione …”).

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Procedimento n. PS7045, Provvedimento pubblicato nel Bollettino 21 novembre 2011, n.44)