Antitrust: la promozione non applicata in tutti i punti vendita è una pratica commerciale scorretta
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette”.
Nel caso in esame, la consumatrice lamentava la mancata applicazione dell’offerta di cui sopra promossa via SMS, via Internet e messaggi di posta elettronica da parte del personale del punto di vendita interessato, in quanto, a loro dire, “la promozione non avrebbe riguardato i prodotti della specifica marca prescelta dalla consumatrice”.
Dietro segnalazione della consumatrice, l’Autorità ha avviato il procedimento al fine di accertare se detta pratica risultasse “contraria alla diligenza professionale e idonea, per l’omissione di informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della promozione pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto, in grado di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Il procedimento si è concluso con l’accertamento della scorrettezza del professionista, la cui condotta è risultata in contrasto rispetto a quanto promesso con l’offerta promossa anche via SMS, in quanto, all’esito dell’istruttoria, è emerso che in altri punti vendita del professionista la promozione era stata (correttamente) applicata a favore di altri consumatori che avevano acquistato prodotti della stessa marca di quelli esclusi dal personale di vendita nel caso in esame. Ciò ha evidenziato “… la mancanza di un controllo da parte del professionista stesso sull’operato dei punti vendita con la propria insegna”.
“Tale condotta - secondo l’AGCM - è contraria alla diligenza professionale, ovvero al normale grado competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla correttezza e aderenza della condotta commerciale dei singoli punti vendita rispetto ai contenuti informativi recati dal messaggio pubblicitario” e pertanto contraria all’articolo 20 del Codice del Consumo.
Alla luce delle risultanze di cui sopra, la nota catena di profumerie è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 5.000, pari al minimo edittale previsto dalla legge (articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione …”).
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette”.
Nel caso in esame, la consumatrice lamentava la mancata applicazione dell’offerta di cui sopra promossa via SMS, via Internet e messaggi di posta elettronica da parte del personale del punto di vendita interessato, in quanto, a loro dire, “la promozione non avrebbe riguardato i prodotti della specifica marca prescelta dalla consumatrice”.
Dietro segnalazione della consumatrice, l’Autorità ha avviato il procedimento al fine di accertare se detta pratica risultasse “contraria alla diligenza professionale e idonea, per l’omissione di informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della promozione pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto, in grado di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Il procedimento si è concluso con l’accertamento della scorrettezza del professionista, la cui condotta è risultata in contrasto rispetto a quanto promesso con l’offerta promossa anche via SMS, in quanto, all’esito dell’istruttoria, è emerso che in altri punti vendita del professionista la promozione era stata (correttamente) applicata a favore di altri consumatori che avevano acquistato prodotti della stessa marca di quelli esclusi dal personale di vendita nel caso in esame. Ciò ha evidenziato “… la mancanza di un controllo da parte del professionista stesso sull’operato dei punti vendita con la propria insegna”.
“Tale condotta - secondo l’AGCM - è contraria alla diligenza professionale, ovvero al normale grado competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla correttezza e aderenza della condotta commerciale dei singoli punti vendita rispetto ai contenuti informativi recati dal messaggio pubblicitario” e pertanto contraria all’articolo 20 del Codice del Consumo.
Alla luce delle risultanze di cui sopra, la nota catena di profumerie è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 5.000, pari al minimo edittale previsto dalla legge (articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione …”).