UE: nuova direttiva (“Seveso III”) sui pericoli di incidenti rilevanti

Dopo mesi di laboriose trattative, ha visto finalmente la luce la nuova direttiva sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Si tratta della direttiva 2012/18/UE, comunemente definita “Seveso III”, in continuità con la denominazione attribuita alla “serie” di direttive inaugurata – come è noto – a seguito del grave incidente occorso nel 1976 nel Comune di Seveso, a nord di Milano, di cui fanno parte la direttive 82/501/CEE (“Seveso”) e 96/82/CE (“Seveso II”).

La nuova direttiva – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 24 luglio – abroga e sostituisce la citata direttiva del 1996, che attualmente interessa circa 10.000 stabilimenti industriali europei, ma con effetto dal 1° giugno 2015. Da questa stessa data dovranno trovare applicazione le misure che i singoli Stati membri sono chiamati ad introdurre – entro il 31 maggio 2015 – per conformarvisi (si ricorda che la normativa italiana di riferimento è rappresentata dal d. lgs. 334/1999, con cui fu recepita la direttiva 96/82/CE).

La direttiva 2012/18/UE non cambia il presupposto per l’applicazione della disciplina sugli incidenti rilevanti introdotto dalla direttiva “Seveso II”: anche in forza della nuova normativa, infatti, devono conformarsi alla predetta disciplina gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori a determinate soglie.

La revisione della disciplina sugli incidenti rilevanti, incominciata nel 2008, è stata ritenuta necessaria in particolare a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che ha attuato all’interno dell’UE il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell’ambito dell’ONU. Poiché il predetto regolamento ha introdotto nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi della direttiva 96/82/CE, era necessario «modificare l’allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva» (considerando n. 9).

Oltre che sulla classificazione delle sostanze pericolose (allegato I), la direttiva in esame interviene in modo significativo sulle definizioni, in particolare modificandone alcune (ad esempio, quella di "gestore", che viene così uniformata alla definizione contenuta nella direttiva 2010/75/UE, su emissioni industriali e IPPC) ed introducendone delle nuove. Fra queste ultime, si segnalano le definizioni di “stabilimento adiacente”, di “stabilimento di soglia inferiore” e di “stabilimento di soglia superiore” – con cui si è evidentemente inteso individuare in modo chiaro due distinte “categorie” di stabilimenti – e di “ispezione”. Le nuove definizioni di “pubblico” e di “pubblico interessato”, già contenute in numerose direttive ambientali, si collegano all’introduzione di disposizioni più rigorose in materia di accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, di partecipazione ai processi decisionali e di accesso alla giustizia, nonché all’avvenuto rafforzamento degli strumenti di raccolta, gestione, diffusione e condivisione delle informazioni, anche al fine di ridurre il rischio di “effetti domino”.

In numerosi passaggi, la direttiva sottolinea la necessità di alleggerire gli oneri burocratici ed economici gravanti sui gestori a seguito dell’applicazione della disciplina in questione, pur dovendosi ovviamente mantenere e ulteriormente rafforzare il livello di protezione esistente. Ci si riferisce, in particolare:

• al riferimento alla riduzione degli “oneri amministrativi superflui attraverso l’ottimizzazione o la semplificazione delle procedure”, con l’opportuno coinvolgimento dei “soggetti interessati quali i rappresentanti dell’industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente” (considerando n. 4);

• alla possibilità di escludere determinate attività industriali e/o sostanze pericolose dall’ambito di applicazione della direttiva “al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti” (considerando nn. 8 e 11);

• alla previsione secondo cui, “al fine di evitare oneri amministrativi non necessari, gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti da altre disposizioni legislative pertinenti dell’Unione” (considerando n. 25);

• ai molteplici richiami alla “ragionevolezza” e “proporzionalità” delle misure da adottarsi (v. considerando 30, articoli 3, 4, 8 e 12 e Allegato III).

La particolare attenzione che la direttiva in esame riserva a queste ultime esigenze nasce evidentemente dalla necessità di contemperare l’obiettivo di salvaguardare adeguatamente la salute umana e l’ambiente con quello di non gravare le imprese di oneri eccessivi, considerata anche l’attuale congiuntura economica. 

[Avv. Andrea Martelli]

Dopo mesi di laboriose trattative, ha visto finalmente la luce la nuova direttiva sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Si tratta della direttiva 2012/18/UE, comunemente definita “Seveso III”, in continuità con la denominazione attribuita alla “serie” di direttive inaugurata – come è noto – a seguito del grave incidente occorso nel 1976 nel Comune di Seveso, a nord di Milano, di cui fanno parte la direttive 82/501/CEE (“Seveso”) e 96/82/CE (“Seveso II”).

La nuova direttiva – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 24 luglio – abroga e sostituisce la citata direttiva del 1996, che attualmente interessa circa 10.000 stabilimenti industriali europei, ma con effetto dal 1° giugno 2015. Da questa stessa data dovranno trovare applicazione le misure che i singoli Stati membri sono chiamati ad introdurre – entro il 31 maggio 2015 – per conformarvisi (si ricorda che la normativa italiana di riferimento è rappresentata dal d. lgs. 334/1999, con cui fu recepita la direttiva 96/82/CE).

La direttiva 2012/18/UE non cambia il presupposto per l’applicazione della disciplina sugli incidenti rilevanti introdotto dalla direttiva “Seveso II”: anche in forza della nuova normativa, infatti, devono conformarsi alla predetta disciplina gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori a determinate soglie.

La revisione della disciplina sugli incidenti rilevanti, incominciata nel 2008, è stata ritenuta necessaria in particolare a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che ha attuato all’interno dell’UE il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell’ambito dell’ONU. Poiché il predetto regolamento ha introdotto nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi della direttiva 96/82/CE, era necessario «modificare l’allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva» (considerando n. 9).

Oltre che sulla classificazione delle sostanze pericolose (allegato I), la direttiva in esame interviene in modo significativo sulle definizioni, in particolare modificandone alcune (ad esempio, quella di "gestore", che viene così uniformata alla definizione contenuta nella direttiva 2010/75/UE, su emissioni industriali e IPPC) ed introducendone delle nuove. Fra queste ultime, si segnalano le definizioni di “stabilimento adiacente”, di “stabilimento di soglia inferiore” e di “stabilimento di soglia superiore” – con cui si è evidentemente inteso individuare in modo chiaro due distinte “categorie” di stabilimenti – e di “ispezione”. Le nuove definizioni di “pubblico” e di “pubblico interessato”, già contenute in numerose direttive ambientali, si collegano all’introduzione di disposizioni più rigorose in materia di accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, di partecipazione ai processi decisionali e di accesso alla giustizia, nonché all’avvenuto rafforzamento degli strumenti di raccolta, gestione, diffusione e condivisione delle informazioni, anche al fine di ridurre il rischio di “effetti domino”.

In numerosi passaggi, la direttiva sottolinea la necessità di alleggerire gli oneri burocratici ed economici gravanti sui gestori a seguito dell’applicazione della disciplina in questione, pur dovendosi ovviamente mantenere e ulteriormente rafforzare il livello di protezione esistente. Ci si riferisce, in particolare:

• al riferimento alla riduzione degli “oneri amministrativi superflui attraverso l’ottimizzazione o la semplificazione delle procedure”, con l’opportuno coinvolgimento dei “soggetti interessati quali i rappresentanti dell’industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente” (considerando n. 4);

• alla possibilità di escludere determinate attività industriali e/o sostanze pericolose dall’ambito di applicazione della direttiva “al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti” (considerando nn. 8 e 11);

• alla previsione secondo cui, “al fine di evitare oneri amministrativi non necessari, gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti da altre disposizioni legislative pertinenti dell’Unione” (considerando n. 25);

• ai molteplici richiami alla “ragionevolezza” e “proporzionalità” delle misure da adottarsi (v. considerando 30, articoli 3, 4, 8 e 12 e Allegato III).

La particolare attenzione che la direttiva in esame riserva a queste ultime esigenze nasce evidentemente dalla necessità di contemperare l’obiettivo di salvaguardare adeguatamente la salute umana e l’ambiente con quello di non gravare le imprese di oneri eccessivi, considerata anche l’attuale congiuntura economica. 

[Avv. Andrea Martelli]