Ufficio Italiano Cambi: aggiornamento chiarimenti antiriciclaggio per professionisti
In particolare, tra i più recenti aggiornamenti segnaliamo i seguenti:
- l’attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio;
- nel caso in cui la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter accedere all’archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti informatici;
- la ricezione e l’utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico;
i professionisti che svolgono l’attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio;
- l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E’ inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- l’incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio;
- in caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell’atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l’acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto all’identificazione del funzionario che interviene su incarico dell’intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi dell’intermediario per conto del quale opera;
- nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.
(Ufficio Italiano Cambi, aggiornamento dei chiarimenti vari al provvedimento 24 febbraio 2006: professionisti)
In particolare, tra i più recenti aggiornamenti segnaliamo i seguenti:
- l’attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio;
- nel caso in cui la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter accedere all’archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti informatici;
- la ricezione e l’utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico;
i professionisti che svolgono l’attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio;
- l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E’ inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- l’incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio;
- in caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell’atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l’acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto all’identificazione del funzionario che interviene su incarico dell’intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi dell’intermediario per conto del quale opera;
- nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.
(Ufficio Italiano Cambi, aggiornamento dei chiarimenti vari al provvedimento 24 febbraio 2006: professionisti)