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Una particolare ipotesi di nullità della variazione di tesseramento del calciatore professionista: la revoca dell’affiliazione della società sportiva cessionaria

La mancata apposizione del visto di esecutività (da parte della Lega competente) ai fini della validità ed efficacia della variazione di tesseramento (cessione a titolo definitivo del calciatore) e del correlato contratto economico sottoscritto dal calciatore in favore del club acquirente, determina la riviviscenza del precedente vincolo di tesseramento (e contrattuale) in essere tra l’atleta e la società di originaria appartenenza.

Da diversi anni, ormai, numerose società di calcio, anche dalle consolidate tradizioni sportive, subiscono l’onta dell’estromissione dalla categoria professionistica di appartenenza, per essere relegate o in quella di rango immediatamente inferiore se non, addirittura, in ambito dilettantistico, nonostante i diritti acquisiti “sul campo”.

Come è noto, però, allo stato attuale delle cose, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, non è più sufficiente il responso del rettangolo verde, ma occorre che il club attui una corretta gestione societaria, in conformità dei parametri economico-finanziari annualmente stabiliti dalla Federcalcio; pena, come detto, l’esclusione dal torneo di competenza nei termini indicati, a seconda della diversa natura delle vicende societarie in capo a ciascun club.

In particolare, la collocazione di una società sportiva in altra categoria professionistica, di rango inferiore rispetto a quella legittimamente conseguita al termine del relativo torneo, non influisce solo su un oggettivo declassamento del sodalizio, per così dire, ma determina importanti conseguenze anche avuto riguardo alle eventuali operazioni di ”mercato” che il medesimo abbia effettuato.

Invero, nell’arco temporale intercorrente tra la conclusione dei tornei professionistici e le decisioni assunte dagli organi federali in ordine all’ammissione ai campionati di competenza per la stagione sportiva seguente, le varie società sportive professionistiche, e, tra esse, quindi, anche quelle successivamente “penalizzate”, non rimangono inerti, ma operano attivamente in sede di “calciomercato”, e non potrebbe essere altrimenti.

Tuttavia, come anticipato poc’anzi, la mancata iscrizione al torneo di competenza del club che, ignaro del proprio futuro, abbia condotto e concluso una o più trattative con altra società, incide sulle posizioni di tutte le parti interessate.

E’ il caso, ad esempio, della vicenda che ha visto protagonisti un club di Serie A (di seguito A), un calciatore per il medesimo tesserato (di seguito X) e una società sportiva di Serie C1 (di seguito B).

Quest’ultima, acquisito il giocatore X da A, a titolo definitivo, veniva estromessa dal torneo di Serie C1 (e relegata in C2), ma successivamente al deposito di tutti i documenti relativi alla pratica, in particolare, circa un mese dopo, la Lega di Serie C competente dichiarava l’invalidità della variazione di tesseramento (e del contratto economico stipulato tra B e X), con conseguente riviviscenza del precedente vincolo di tesseramento in essere tra A e X.

Alla luce dei fatti descritti, A, evidentemente non più interessata alle prestazioni sportive di X, si rivolgeva alla Commissione Tesseramenti c/o la F.I.G.C., per ivi sentir accertare la validità dell’operazione di trasferimento effettuata, senza che potesse riacquistare efficacia alcuna il precedente vincolo di tesseramento con l’atleta X.

Il club A poneva a fondamento del proprio assunto la disciplina prevista dall’art. 39, comma 3, N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), secondo cui “... la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente...Per le società di Serie C1 e C2 -nostro caso- le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive, da parte della Lega, non prima di 5 giorni dal deposito o dall’arrivo della pratica”.

In definitiva, secondo A, essendo decorsi 5 giorni dal momento del deposito di tutta la documentazione relativa alla cessione definitiva di X, senza che la Lega di Serie C si fosse pronunciata, la variazione di tesseramento in questione avrebbe dovuto ritenersi resa esecutiva ex auctoritate (silenzio-assenso).

Infatti, ad avviso della società reclamante, alcun provvedimento della Lega, successivo allo spirare dei cinque giorni successivi al deposito di tutta la documentazione (come verificatosi nella nostra fattispecie), avrebbe potuto modificare un diritto quesito in capo alla società cedente (A), a quella cessionaria (B) e al calciatore (X).

La società A, inoltre, osservava che, essendo comunque trascorsi 30 giorni dal deposito della documentazione senza che la Lega competente -anche qui- si fosse pronunciata in merito, il contratto tra B e X doveva intendersi approvato ex art. 3 Accordo Collettivo tra calciatori professionisti e società sportive vigente (a far data dal 04/10/2005, per quanto riguarda la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società di Serie A e B, è in vigore un distinto Accordo Collettivo rispetto a quello richiamato che, ad oggi, regolamenta soltanto il rapporto tra calciatori professionisti e società di Serie C1 e C2).

Il calciatore interessato si costituiva in giudizio, osservando come l’assunto del club reclamante non risultasse suffragate da alcuna norma federale di settore.

La Commissione Tesseramenti F.I.G.C., preso atto delle tesi difensive delle parti, respingeva il reclamo interposto da A.

E’ principio generale dell’ordinamento sportivo calcistico quello per cui, ai fini della decorrenza del tesseramento del calciatore, e, per i professionisti, anche del contratto economico stipulato, risulta essenziale il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega professionistica competente (nel nostro caso, quella di Serie C, L.P.S.C.).

Operazione, questa, che, per le società di Serie C1 e C2 (L.P.S.C.), può aver luogo solo successivamente al decorrere di cinque giorni dal deposito di tutta la documentazione relativa alla variazione di tesseramento dell’atleta (cessione a titolo definitivo, nel nostro caso), non dovendosi affatto individuare in quel termine, come ha erroneamente ritenuto il club A, lo spatium deliberandi entro cui il visto di esecutività deve essere rilasciato. Il tenore letterale della norma, in tal senso, non lascia adito a dubbio alcuno.

Né potrebbe emergere altra e diversa interpretazione in merito, atteso che l’istruttoria prodromica al rilascio del formale assenso all’operazione di trasferimento da parte della Lega, potrebbe non esaurirsi in brevissimo tempo, ed è proprio per questo che si è inteso concedere un termine di almeno cinque giorni prima che l’Ente federale possa ufficialmente certificare l’avvenuto trasferimento del calciatore.

Peraltro, anche il club A reclamante aveva osservato come detto termine fosse strumentalmente previsto ai fini di una puntuale verifica documentale, da parte della Lega competente in caso di variazione di tesseramento.

A maggior ragione, allora, non si può assumere che, decorso quel breve arco temporale, senza che la Lega si esprima, l’operazione debba ritenersi perfezionata a tutti gli effetti, in virtù di un silenzio-assenso che, in realtà, non è dato affatto desumere dal citato art. 39, comma 3, N.O.I.F..

Tanto è vero che la medesima norma, al comma 4, stabilisce che “l’utilizzo del calciatore prima del termine o della data del visto di esecutività, è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società”.

Tale circostanza, in definitiva, conferma come il rilascio del visto di esecutività non possa avvenire se non decorso congruo lasso di tempo a far data dal deposito di tutti i documenti relativi ad una variazione di tesseramento, in modo permettere all’Ente federale ogni più opportuna verifica documentale, con successiva ufficiale certificazione dell’avvenuto trasferimento mediante l’apposizione del visto di esecutività avente data certa.

Del resto, ai fini degli effetti invocati da A (visto di esecutività rilasciato per silenzio-assenso della Lega) nemmeno potrebbe soccorrere, in via analogica, come ha ritenuto il medesimo club, la prescrizione contenuta nell’art. 3, Accordo Collettivo vigente, secondo cui “...omissis. In mancanza di pronuncia dell’Ente federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor tempo previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato”.

Infatti, la richiamata norma si riferisce esclusivamente all’eventuale approvazione del contratto (cfr. anche art. 4, comma 2, L. n. 91 del 23/03/1981 secondo il quale “La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale per l’approvazione”), né dalla medesima si evince l’indicazione di uno specifico termine entro cui il visto di esecutività debba essere rilasciato, e, tanto meno, l’eventualità di un suo tacito rilascio in ipotesi di mancata pronuncia, da parte della Lega competente, entro il termine di cui al citato art. 3, Accordo Collettivo.

Ne discende che, mancando il visto di esecutività, in quanto non espressamente apposto dall’Ente federale, qualunque variazione di tesseramento non può che risultare improduttiva di effetti nei riguardi di tutte le parti coinvolte nell’operazione, con la conseguenza che il calciatore di turno, pur inviso al suo vecchio club di appartenenza, dovrà farvi necessariamente ritorno in virtù del pregresso vincolo di tesseramento (e contrattuale).

La mancata apposizione del visto di esecutività (da parte della Lega competente) ai fini della validità ed efficacia della variazione di tesseramento (cessione a titolo definitivo del calciatore) e del correlato contratto economico sottoscritto dal calciatore in favore del club acquirente, determina la riviviscenza del precedente vincolo di tesseramento (e contrattuale) in essere tra l’atleta e la società di originaria appartenenza.

Da diversi anni, ormai, numerose società di calcio, anche dalle consolidate tradizioni sportive, subiscono l’onta dell’estromissione dalla categoria professionistica di appartenenza, per essere relegate o in quella di rango immediatamente inferiore se non, addirittura, in ambito dilettantistico, nonostante i diritti acquisiti “sul campo”.

Come è noto, però, allo stato attuale delle cose, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, non è più sufficiente il responso del rettangolo verde, ma occorre che il club attui una corretta gestione societaria, in conformità dei parametri economico-finanziari annualmente stabiliti dalla Federcalcio; pena, come detto, l’esclusione dal torneo di competenza nei termini indicati, a seconda della diversa natura delle vicende societarie in capo a ciascun club.

In particolare, la collocazione di una società sportiva in altra categoria professionistica, di rango inferiore rispetto a quella legittimamente conseguita al termine del relativo torneo, non influisce solo su un oggettivo declassamento del sodalizio, per così dire, ma determina importanti conseguenze anche avuto riguardo alle eventuali operazioni di ”mercato” che il medesimo abbia effettuato.

Invero, nell’arco temporale intercorrente tra la conclusione dei tornei professionistici e le decisioni assunte dagli organi federali in ordine all’ammissione ai campionati di competenza per la stagione sportiva seguente, le varie società sportive professionistiche, e, tra esse, quindi, anche quelle successivamente “penalizzate”, non rimangono inerti, ma operano attivamente in sede di “calciomercato”, e non potrebbe essere altrimenti.

Tuttavia, come anticipato poc’anzi, la mancata iscrizione al torneo di competenza del club che, ignaro del proprio futuro, abbia condotto e concluso una o più trattative con altra società, incide sulle posizioni di tutte le parti interessate.

E’ il caso, ad esempio, della vicenda che ha visto protagonisti un club di Serie A (di seguito A), un calciatore per il medesimo tesserato (di seguito X) e una società sportiva di Serie C1 (di seguito B).

Quest’ultima, acquisito il giocatore X da A, a titolo definitivo, veniva estromessa dal torneo di Serie C1 (e relegata in C2), ma successivamente al deposito di tutti i documenti relativi alla pratica, in particolare, circa un mese dopo, la Lega di Serie C competente dichiarava l’invalidità della variazione di tesseramento (e del contratto economico stipulato tra B e X), con conseguente riviviscenza del precedente vincolo di tesseramento in essere tra A e X.

Alla luce dei fatti descritti, A, evidentemente non più interessata alle prestazioni sportive di X, si rivolgeva alla Commissione Tesseramenti c/o la F.I.G.C., per ivi sentir accertare la validità dell’operazione di trasferimento effettuata, senza che potesse riacquistare efficacia alcuna il precedente vincolo di tesseramento con l’atleta X.

Il club A poneva a fondamento del proprio assunto la disciplina prevista dall’art. 39, comma 3, N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), secondo cui “... la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente...Per le società di Serie C1 e C2 -nostro caso- le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive, da parte della Lega, non prima di 5 giorni dal deposito o dall’arrivo della pratica”.

In definitiva, secondo A, essendo decorsi 5 giorni dal momento del deposito di tutta la documentazione relativa alla cessione definitiva di X, senza che la Lega di Serie C si fosse pronunciata, la variazione di tesseramento in questione avrebbe dovuto ritenersi resa esecutiva ex auctoritate (silenzio-assenso).

Infatti, ad avviso della società reclamante, alcun provvedimento della Lega, successivo allo spirare dei cinque giorni successivi al deposito di tutta la documentazione (come verificatosi nella nostra fattispecie), avrebbe potuto modificare un diritto quesito in capo alla società cedente (A), a quella cessionaria (B) e al calciatore (X).

La società A, inoltre, osservava che, essendo comunque trascorsi 30 giorni dal deposito della documentazione senza che la Lega competente -anche qui- si fosse pronunciata in merito, il contratto tra B e X doveva intendersi approvato ex art. 3 Accordo Collettivo tra calciatori professionisti e società sportive vigente (a far data dal 04/10/2005, per quanto riguarda la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società di Serie A e B, è in vigore un distinto Accordo Collettivo rispetto a quello richiamato che, ad oggi, regolamenta soltanto il rapporto tra calciatori professionisti e società di Serie C1 e C2).

Il calciatore interessato si costituiva in giudizio, osservando come l’assunto del club reclamante non risultasse suffragate da alcuna norma federale di settore.

La Commissione Tesseramenti F.I.G.C., preso atto delle tesi difensive delle parti, respingeva il reclamo interposto da A.

E’ principio generale dell’ordinamento sportivo calcistico quello per cui, ai fini della decorrenza del tesseramento del calciatore, e, per i professionisti, anche del contratto economico stipulato, risulta essenziale il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega professionistica competente (nel nostro caso, quella di Serie C, L.P.S.C.).

Operazione, questa, che, per le società di Serie C1 e C2 (L.P.S.C.), può aver luogo solo successivamente al decorrere di cinque giorni dal deposito di tutta la documentazione relativa alla variazione di tesseramento dell’atleta (cessione a titolo definitivo, nel nostro caso), non dovendosi affatto individuare in quel termine, come ha erroneamente ritenuto il club A, lo spatium deliberandi entro cui il visto di esecutività deve essere rilasciato. Il tenore letterale della norma, in tal senso, non lascia adito a dubbio alcuno.

Né potrebbe emergere altra e diversa interpretazione in merito, atteso che l’istruttoria prodromica al rilascio del formale assenso all’operazione di trasferimento da parte della Lega, potrebbe non esaurirsi in brevissimo tempo, ed è proprio per questo che si è inteso concedere un termine di almeno cinque giorni prima che l’Ente federale possa ufficialmente certificare l’avvenuto trasferimento del calciatore.

Peraltro, anche il club A reclamante aveva osservato come detto termine fosse strumentalmente previsto ai fini di una puntuale verifica documentale, da parte della Lega competente in caso di variazione di tesseramento.

A maggior ragione, allora, non si può assumere che, decorso quel breve arco temporale, senza che la Lega si esprima, l’operazione debba ritenersi perfezionata a tutti gli effetti, in virtù di un silenzio-assenso che, in realtà, non è dato affatto desumere dal citato art. 39, comma 3, N.O.I.F..

Tanto è vero che la medesima norma, al comma 4, stabilisce che “l’utilizzo del calciatore prima del termine o della data del visto di esecutività, è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società”.

Tale circostanza, in definitiva, conferma come il rilascio del visto di esecutività non possa avvenire se non decorso congruo lasso di tempo a far data dal deposito di tutti i documenti relativi ad una variazione di tesseramento, in modo permettere all’Ente federale ogni più opportuna verifica documentale, con successiva ufficiale certificazione dell’avvenuto trasferimento mediante l’apposizione del visto di esecutività avente data certa.

Del resto, ai fini degli effetti invocati da A (visto di esecutività rilasciato per silenzio-assenso della Lega) nemmeno potrebbe soccorrere, in via analogica, come ha ritenuto il medesimo club, la prescrizione contenuta nell’art. 3, Accordo Collettivo vigente, secondo cui “...omissis. In mancanza di pronuncia dell’Ente federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor tempo previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato”.

Infatti, la richiamata norma si riferisce esclusivamente all’eventuale approvazione del contratto (cfr. anche art. 4, comma 2, L. n. 91 del 23/03/1981 secondo il quale “La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale per l’approvazione”), né dalla medesima si evince l’indicazione di uno specifico termine entro cui il visto di esecutività debba essere rilasciato, e, tanto meno, l’eventualità di un suo tacito rilascio in ipotesi di mancata pronuncia, da parte della Lega competente, entro il termine di cui al citato art. 3, Accordo Collettivo.

Ne discende che, mancando il visto di esecutività, in quanto non espressamente apposto dall’Ente federale, qualunque variazione di tesseramento non può che risultare improduttiva di effetti nei riguardi di tutte le parti coinvolte nell’operazione, con la conseguenza che il calciatore di turno, pur inviso al suo vecchio club di appartenenza, dovrà farvi necessariamente ritorno in virtù del pregresso vincolo di tesseramento (e contrattuale).