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Vaccinazioni Covid 19 e salute e sicurezza sul lavoro

in volo
Ph. Cinzia Falcinelli / in volo

1. Vaccini Covid: il contesto

Il tema delle vaccinazioni è diventato negli ultimi anni sempre più delicato. A seguito del grande successo clinico delle vaccinazioni, infatti, si è avuta una riduzione drastica delle relative malattie infettive o addirittura la loro totale scomparsa, in questo contesto la percezione dell’importanza di vaccinarsi si è via via indebolita.

Di fatto come emerge dai vari rapporti dell’ISS, il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013 ha portato la copertura ben al di sotto della soglia del 95%, raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per limitare la circolazione di virus e batteri nella collettività e ottenere oltre alla protezione dei singoli soggetti vaccinati anche la cosiddetta immunità di gregge (o di popolazione o heard immunity).

 

2. Obbligatorietà e consenso informato. Vaccinazioni attualmente obbligatorie

Come può la copertura delle vaccinazioni obbligatorie essere scesa sotto al 95%?

La chiave di volta sta nel consenso informato. La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” all’articolo 1 co. 1 stabilisce che “La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto  alla  vita,  alla  salute,  alla  dignità  e all’autodeterminazione della persona e  stabilisce  che  nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.”

Congruamente a questo principio, l’articolo 9 d.l. 273/1994 (convertito con l.490/1995) prevede che “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica.” In caso di violazione dell’obbligo vaccinale l’articolo 1 co. 4 L. 119/2017 (c.d. legge Lorenzin) prevede che “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.”

In merito alla legittimità di tale obbligo si è espressa la Corte Costituzionale a seguito dell’impugnazione dello steso da parte della Regione Veneto.

La ricorrente riteneva l’obbligo vaccinale posto con legge dello Stato, oltre lesivo della ripartizione delle competenze operata dal Titolo V Costituzione, offensivo del principio di autodeterminazione.

La Suprema Corte con sentenza 5/2018, rigettando il ricorso, ha però confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale, così motivando «A fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alle criticità nel futuro, questa Corte ritiene che rientri nella discrezionalità –e nella responsabilità politica- degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione».

Nonostante ciò, tale obbligo, posto a doppia tutela della salute individuale e pubblica, non è esigibile coattivamente e la sanzione nel caso della sua mancata ottemperanza appare piuttosto blanda.

 

3. Vaccino Covid e salute e sicurezza sul lavoro. Il rischio biologico

Al momento non esiste una norma specifica che ponga l’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, né a livello di obbligo generalizzato né per specifiche categorie di lavoratori. Tali categorie, si può immaginare, potrebbero essere le stesse per le quali a oggi sono stati resi disponibili i vaccini.

Sul tema del vaccino si è espresso anti Covid si è di recente espresso il GPDP (l’autorità Garante della Protezione dei Dati Personali) con FAQ di Febbraio chiarendo che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.

Tale informazione può essere quindi acquisita solo dal medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, questo può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

L’inidoneità psico-fisica sopravvenuta alla mansione specifica come sappiamo comporta, qualora ne esista la possibilità, l’obbligo di ricollocare il dipendente, da parte del datore di lavoro in mansione equivalente o, in difetto, in mansioni inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

Vista però la discreta diffusione di convinzioni antivaccinistiche potrebbe verificarsi la condizione in cui un’azienda, non avendo la possibilità di ricollocare i lavoratori, si veda costretta ad effettuare dei licenziamenti.

Si tratta, per ora, di possibili scenari visto il vuoto normativo e non essendoci ancora giurisprudenza in tal senso, non potendo neanche porsi il problema del licenziamento stante il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, attualmente prorogato fino a fine giugno.

L’inidoneità fisica, riguardando una situazione oggettiva, equiparerebbe i lavoratori non vaccinati per libera scelta a coloro che si trovano nell’impossibilità di vaccinarsi determinata per cause sanitarie e patologiche. Una previsione normativa che sancisca l’obbligo ed eventuali esoneri dallo stesso costituirebbe una garanzia in primis per i lavoratori “fragili”.

Ricordiamo ad esempio che rispetto alle vaccinazioni attualmente obbligatorie sono esonerati i minori e i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti. In questo caso i minori saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Una simile previsione normativa sarebbe un’importante garanzia per quei lavoratori che rifiutino la vaccinazione non per scelta “ideologica” e ma per una preoccupazione sanitaria condivisa dal medico curante e determinata da un preesistente e certificato quadro patologico.

Infatti mentre l’inidoneità fisica alla mansione si andrebbe a riferire a un fatto oggettivo – la mancata vaccinazione – l’esistenza di un obbligo potrebbe comportare degli esoneri in caso di motivate esigenze in tal senso.

In conclusione vista la particolare situazione di interdipendenza in cui tutti ci troviamo in questa emergenza pandemica, situazione che risulta acuita in ambienti di lavoro a rischio biologico “specifico”, sarebbe opportuno, sia ai fini della certezza del diritto sia ai fini della tutela dei soggetti più fragili porre normativamente l’obbligo vaccinale da Covid 19 e contestualmente identificarne i limiti.