Accesso cautelare ai dati dagli account del figlio morto
Il Tribunale di Bologna (Giudice Dottoressa Francesca Neri), con ordinanza 25 novembre 2021, si è pronunciato accogliendo il ricorso ex 700 c.p.c. di due genitori che domandavano ad Apple Italia S.r.l. l’accesso ai dati personali contenuti sull’I-phone del figlio defunto.
Secondo i giudici, il titolare del trattamento non può rifiutare la richiesta eccependo la necessità di proteggere le controparti delle comunicazioni contenute sul dispositivo o l’esistenza di requisiti imposti da un ordinamento straniero.
I genitori del defunto possono chiedere l’accesso ai contenuti dell’I-phone del figlio? Le ragioni della madre ricorrente
La madre ricorrente, in veste di erede legittima del defunto ha richiesto ad Apple l’accesso agli account del familiare deceduto. Ciò al fine di recuperare fotografie, video e materiale che possa essere contenuto nel dispositivo, in modo tale da poter colmare, almeno in parte, le domande senza risposta e il dolore immenso causati dalla prematura e tragica scomparsa del proprio figlio.
Con riguardo alle “ragioni familiari meritevoli di protezione”, la ricorrente ha argomentato sottolineando il fatto che, tenuto conto che purtroppo il defunto era ancora un adolescente nel momento in cui parrebbe essersi tolto la vita, la famiglia si chiede quali siano state le ragioni di questo gesto e se si possano rinvenire indizi nei suoi ultimi scritti che diano conto delle motivazioni.
Inoltre, avendo l’evento colpito tutta la comunità, è intenzione dei genitori recuperare fotografie, scritti, video e ogni altro tipo di materiale contenuto nel cellulare del giovane, al fine di realizzare un progetto che mantenga vivo il ricordo del giovane.
La madre, inoltre, ha allegato e documentato di essersi già rivolta precedentemente alla Apple per ottenere l’accesso ai dati del figlio, e ha depositato la risposta della Società, nella quale quest’ultima indica i requisiti del provvedimento giudiziale che Apple richiedeva, al fine di soddisfare la domanda della ricorrente.
La ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di emettere un provvedimento conforme ai requisiti specificati.
I genitori del defunto possono chiedere l’accesso ai contenuti dell’I-phone del figlio? Le difese di Apple
La Apple Italia S.r.l. ha dichiarato di non opporsi all’emissione di un provvedimento da parte del Tribunale, ma chiede che questo venga indirizzato alla competente società del gruppo Apple che possa concretamente eseguirlo, ossia Apple Distribution International Limited.
Apple Italia ha dunque dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede l’emissione di un ordine nei confronti di Apple Distribution International Limited affinché questa fornisca assistenza nel fornire l’accesso alla ricorrente.
Apple Italia ha inoltre sottolineato di non essere a conoscenza dei codici di sicurezza e delle password di sblocco del dispositivo di proprietà del giovane defunto e che, fermo restando che Apple non ha modo di ottenere i dati memorizzati su un dispositivo fisico, l’unica cosa che Apple sarebbe in grado di fare è di fornire l’accesso al contenuto dell’account del giovane.
Nelle memorie, Apple ha evidenziato che il defunto non aveva mai conferito alcuna autorizzazione alla società per dare ad altri soggetti l’accesso al suo account e che poiché Apple non è in grado di stabilire se e a chi il cliente avrebbe voluto rendere accessibili i propri dati, chiede che chi ne fa richiesta presenti un ordine del Giudice che indichi:
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il nome e l’ID Apple del defunto;
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il nome del congiunto che richiede l’accesso all’account del defunto;
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conferma che il defunto era l’utilizzatore di tutti gli account associati all’ID Apple indicato;
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conferma che il richiedente è il fiduciario legale, il rappresentante o l’erede del defunto e che l’autorizzazione del richiedente costituisce consenso legale;
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conferma che il tribunale richiede ad Apple di fornire assistenza nell’accesso ai dati degli account del defunto.
I genitori del defunto possono chiedere l’accesso ai contenuti dell’I-phone del figlio? La decisione del tribunale bolognese
Il Tribunale bolognese, riprendendo una sentenza simile del Tribunale di Milano, ha giudicato ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla Apple Italia S.r.l. di fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, posto che la stessa è volta ad ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell’utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte.
Per quanto attiene al fumus boni iuris, il ragionamento del Tribunale parte dal Considerando 27 del Reg. 2016/679, il quale dispone che: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”.
Quest’ultima norma è stata seguita dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l’art. 2-terdecies, specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto. La citata disposizione prevede che: “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Secondo il Tribunale, il legislatore non chiarisce se si tratti di un acquisto mortis causa o di una legittimazione iure proprio, limitandosi a prevedere quello che la più attenta dottrina ha qualificato in termini di “persistenza” dei diritti oltre la vita della persona fisica persistenza che assume rilievo preminente a livello dei rimedi esperibili. […]
La regola generale prevista dal nostro ordinamento è quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi.
Il secondo comma introduce un duplice limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell’interessato: “L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata”.
Secondo il Giudice del Tribunale di Bologna, così come previsto dalla legge sulle direttive anticipate di trattamento, anche nel caso in esame il legislatore nell’ottica della tutela dei medesimi diritti alla dignità ed all’autodeterminazione ha espressamente valorizzato l’autonomia dell’individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi e ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni.
Il terzo e quarto comma prevedono rispettivamente i requisiti sostanziali e formali per la manifestazione di volontà dell’interessato e che la volontà espressa dall’interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica.
Infine, il quinto comma dell’articolo precisa che il divieto in oggetto “non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Ciò premettendo, il tribunale ha statuito che dal disposto dell’articolo 2 terdecies è evidente come i ricorrenti, genitori del defunto, siano legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio improvvisamente deceduto. In sostanza, le motivazioni dei genitori ed il legame esistente tra questi ed il figlio costituiscono elementi che portano a ravvisare l’esistenza delle “ragioni familiari meritevoli di protezione” richieste dalla norma.
Inoltre, stando alla ricostruzione, dalla corrispondenza intervenuta tra i ricorrenti e la società resistente emerge in modo chiaro come il giovane improvvisamente deceduto non abbia espressamente vietato l’esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem.
Infine, per quanto attiene alle condizioni di esercizio richieste dalla Apple, il Tribunale ha osservato come il riconoscimento della persistenza dei diritti connessi ai dati personali in capo a chi vanti, come nel caso di specie, una ragione familiare meritevole di protezione non può essere subordinata alla previsione di requisiti che, peraltro, con riferimento ad istituti di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano, introducono condizioni diverse da quelle indicate dal legislatore.
Con riferimento alle richieste della società titolare del trattamento, il Tribunale ha evidenziato come solo la società resistente sia a conoscenza delle informazioni richieste e che nell’ordinamento italiano non esiste la figura dell’“amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto”.
In conclusione, il Tribunale ritiene del tutto illegittima la pretesa avanzata dalla società resistente di subordinare l’esercizio di un diritto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge che disciplinano la fattispecie.
Ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, con riferimento al periculum in mora, il Giudice del Tribunale di Bologna ha ravvisato il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile all’esercizio dei diritti connessi ai dati personali del figlio defunto dei ricorrenti, sulla base del rischio di cancellazione dei dati.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che non è dato sapere per quanto tempo ancora Apple conserverà i dati, essendo cessata da oltre un anno l’attività dell’account e che va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Apple Italia s.r.l. e va accolta la domanda nei confronti di Apple Distribution International Limited, con compensazione integrale delle spese, posto che la necessità di un provvedimento giudiziale si ritiene giustificata dalla delicatezza della materia e dalla necessità di una valutazione dell’Autorità finalizzata al contemperamento dell’interesse della ricorrente con quello di Apple alla tutela della riservatezza dei dati dei propri clienti.
Il Tribunale ha dunque dichiarato ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere l’ordine a Apple di fornire assistenza alla madre nel recupero dei dati personali dagli account del giovane figlio deceduto, in quanto la stessa è volta ad ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell’utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte.