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“Verbotsgesetz” - Riforma – Austria

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“Verbotsgesetz” - Riforma – Austria

 

Abstract: Approvazione, “glorificazione” e propagazione di idee del nazionalsocialismo, sono punite, in Austria, sin dal 1947, per effetto del “Verbotsgesetz”. Con la progettata riforma di questa legge, il “Gesetzgeber” austriaco intende tener conto dei mutamenti intervenuti, nel frattempo, anche nel settore tecnologico; reputa necessario pure un aumento delle sanzioni previste per alcune fattispecie di reato contemplate nella suddetta legge e sancire la destituzione dei pubblici dipendenti condannati con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal “Verbotsgesetz”. Altro obiettivo, è quello di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

Il “Verbotsgesetz del 1945 e la riforma del 1992

Il 6.6.1945 era entrata in vigore, in Austria, la legge costituzionale di data 8.5.1945, il cosiddetto Verbotsgesetz (VerbotsG), con il quale si è inteso proibire e sanzionare ogni propaganda, apologia e riorganizzazione del disciolto partito nazista.

I §§ 3 a-3g, contenevano norme sanzionatorie, che, in gran parte, e salva la riforma del 1992, sono tuttora in vigore. Da allora, il “VerbotsG”, è rimasto, sostanzialmente, invariato, nonostante i profondi mutamenti, nella società e in campo tecnologico, nel frattempo intervenuto.

L’esigenza di una riforma, è stata, da tempo avvertita, ma soltanto il governo federale in carica, ha elaborato un disegno di legge di modifica e di integrazione del “VerbotsG” sulla base delle conclusioni, alla quali è pervenuto un gruppo di lavoro, composto da magistrati e professori universitari, che ha presentato la propria relazione il 14.11.2022.

I “nuovi §§ 3 g e 3 h

La progettata legge di riforma, che viene esplicitamente indicata quale “Verfassungsgesetz” (legge costituzionale), riguarda soprattutto i §§ 3 g e 3 h del “Verbotsgesetz”. Sono stati, questi, i paragrafi più frequentemente violati negli anni passati.

Per quanto concerne il § 3 g “VerbotsG”,  si tratta di una fattispecie di reato atta a sanzionare ogni comportamento, anche soltanto astrattamente atto, a realizzare uno degli scopi del passato regime (o a condividerne i “valori” propagati dal regime nazista), a impedire, sul nascere, ogni attività -  anche di proselitismo – e il risorgere del partito nazista in Austria.

Se il disegno di legge in esame, otterrà l’approvazione da parte dei competenti organi, il mostrare il saluto nazista o la pubblicazione  di foto riproducenti questo gesto, diventerà  penalmente punibile, anche se percepito da una sola persona.

Secondo il vigente § 3 g, la “nationalsozialistische Betätigung”, avvenuta in modi diversi da quelli indicati nei §§ 3 a - § f e salvo che il fatto non sia punito da diversa disposizione con pena più grave, è punito con la reclusione da 1 a 10 anni; in caso di particolare pericolosità dell’autore del reato o del fatto, la pena detentiva è fino a  20 anni.

Struttura del riformato § 3 g

Nell’ambito del “nuovo“ § 3 g “VerbotsG”, intitolato “Nationalsozialistische Wiederbetätigung“, si distingue tra: 1) Grunddelikt“ – comma 1 (pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione),  2) “erste Qualifikation” – comma 2 – con pena da 1 a 10 anni di reclusione, se le modalità di azione sono accessibili a molte persone e 3) “zweite Qualifikation” – comma 3 - con pena della reclusione da 10 a 20 anni, se l’autore del reato è particolarmente pericoloso o l’attività stessa è di particolare pericolosità.

Integra il “Grunddelikt” sub 1), chiunque si rende responsabile di “nationalsozialistischer Wiederbetätigung” con modalità diverse da quelle previste dai §§ 3. a - 3 f “VerbotsG”.

La previsione sanzionatoria contenuta nel “Grunddelikt”, non osta alla “diversionellen Erledigung” di cui ai §§ 198 e seguenti della StPO (CPP). Ricorre la prima delle aggravanti a effetto speciale, se il fatto è commesso con modalità tali, che possano assistere “viele Menschen”, vale a dire, circa 20-30 persone.

La seconda aggravante a effetto speciale, sanziona la “nationalsozialistische Wiederbetätigung”, se l’autore del reato è particolarmente pericoloso oppure se è ravvisabile la particolare pericolosità del fatto sulla base di una valutazione complessiva del fatto e della personalità del “Täter”.

Il comma 4 del “nuovo” § 3 g, sottolinea il carattere sussidiario rispetto ad altre norme sanzionatorie (“wenn nicht nach einer anderen Bestimmung… mit strengerer Strafe bedroht ist").

Il vigente § 3 h “VerbotsG” prevede la stessa pena contemplata nel precedente § 3 g per chiunque, con uno stampato, attraverso la radio o attraverso altro “Medium” oppure comunque in altro modo, pubblicamente e in modo accessibile a molte persone, nega, in modo grossolano (“gröblich”) il “Völkermord” perpetrato dal regime nazista o altri delitti contro l’umanità, perpetrati da questo regime; altresí, chiunque minimizza grossolanamente, approva oppure tenta di giustificare questi fatti.

L’innovazione apportata al § 3 h

Il “nuovo” § 3 h – intitolato “Leugnung des nationalsozialistischen Völkermordes und der nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit” (Negazione del “Völkermord” e dei reati contro l’umanità perpetrati dai nazisti) – punisce (comma 1) con la reclusione da sei mesi 5 anni, chiunque, pubblicamente, nega, minimizza, approva o tenta di giustificare il “Völkermord” o altri crimini del regime nazista. Nella nuova versione del comma 1, è scomparsa la dizione “gröblich”, il che implica un’estensione dello “Straftatbestand”, tra l’altro, pure alla “Teilleugnung” (negazione parziale dell’olocausto), alla negazione dell’esistenza di alcuni campi di concentramento, di alcune “sperimentazioni" in campo medico). Ai fini della punibiltà, è sufficiente un’”intensità” minore o bastano modalità meno gravi. Il venir meno della “Gröblichkeit”, ha smorzato le critiche, secondo le quali, la fattispecie sarebbe troppo indefinita.

La pena detentiva da 1 a 10 anni è prevista dal comma 2 per chi commette uno dei fatti di cui al comma 1 mediante stampa, radio o altro “Medium” oppure in modo che vi sia “accessibilità” da parte di molte persone.

Comma 3: In caso di particolare pericolosità dell’autore del reato o del fatto, la pena detentiva, è da 10 a 20 anni. È da notare, che il “nuovo” § 3 h del “VerbotsG”, è stato “strutturato” in modo analogo al nuovo” § 3 g; vi è un “Grunddelikt” (comma 1) e vi sono due aggravanti a effetto speciale (commi 2 e 3).

Destituzione del pubblico dipendente

E passiamo al § 3 k, che sancisce, a carico del pubblico dipendente, la perdita del posto di lavoro (“l’Amtsverlust”) in  caso di condanna irrevocabile pronunziata dalla giurisdizione austriaca per uno dei reati previsti dal “VerbotsG”, a prescindere dall’esito del procedimento disciplinare.

L’”Amtsverlust” consegue ipso iure, quale “Rechtsfolge der Verurteilung” e il § 3 k del “VerbotsG”, è concepito in modo analogo al § 27 StGB (CP), ma la destituzione non dipende dall’entità della pena inflitta o dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In caso di condanna, non è necessario, che il giudice, in sentenza, commini l’”Amtsverlust”, operando lo stesso ex lege.

Va però osservato, che, in caso di commissione di un reato lieve da parte di un pubblico dipendente, la cosiddetta diversionelle Erledigung (§§ 198 e segg.) non è preclusa, per cui, l’”Amtsverlust” non interviene; inoltre, è ammissibile la “bedingte Strafnachsicht” (sospensione condizionale della pena ex § 44, Abs. 2, StGB (CP)).

La normativa di cui sopra trova applicazione, oltre che per i pubblici dipendenti, anche per i “Vertragsbediensteten” (assunti a tempo determinato). A tal fine, viene integrato il “Vertragsbedienstetengesetz” del 1948 (e precisamente il § 34 di questa legge, con introduzione del comma 3).

Saranno punibili anche reati, di cui al Verbotsgesetz”, commessi all’estero

§ 3 l – Il ``Verbotsgesetz`` attualmente vigente, non contiene norme “über den räumlichen Geltungsbereich der Straftatsbestände” (estensione territoriale della giurisdizione (penale) austriaca).

Ne consegue, che il “VerbotsG”, nella sua attuale formulazione,  è applicabile soltanto nei seguenti casi: 1) se il fatto è commesso in territorio austriaco, 2) a bordo di un aereo o di una nave battente bandiera austrica oppure all’estero, qualora il fatto sia punibile anche all’estero e se sussistono gli altri presupposti di cui al § 65 StGB (CP).

Pertanto, fatti commessi all’estero, anche se (in Austria) sono punibili secondo il “Verbotsgesetz”, spesso non possono essere perseguiti dagli organi giudiziari austriaci, ostandovi il disposto di cui al § 65 StGB; altresí, perchè sono pochi gli Stati esteri, che prevedono fattispecie di reato analoghe a quelle del “VerbotsG”, fatta eccezione per il negazionismo dell’olocausto (per esempio: Belgio, Francia, Polonia, Spagna.). Ci sono Stati, come la Svezia e Malta, che non prevedono la punibilità di fatti del genere.

Conseguenza: se una persona all’estero compie gesti vietati in Austria, non può essere sottoposta a procedimento penale in Austria.

Per ovviare a ciò, con riferimento agli “Organisationsdelikte” di cui ai §§ 3 g e 3 h del “VerbotsG”, la prevista riforma intende introdurre, nel “VerbotsG”, un’apposita norma in materia “inländischer Gerichtsbarkeit”, norma, che valorizza il “Persönlichkeitsprinzip”. I predetti delitti, commessi all’estero, saranno punibili in Austria, se l’autore del delitto, al momento del fatto, era cittadino austriaco oppure se ha acquistato questa cittadinanza e al momento dell’inizio del procedimento penale era (ancora) in possesso della stessa; altresí, se l’autore del delitto, non era cittadino austriaco, ma soggiornava in Austria e non può essere estradato (o consegnato in applicazione di un mandato di arresto europeo).

Nuove regole per la confisca e per le sanzioni amministrative

Il § 3 l prevede, che i §§ 3 a e 3 b, sono applicabili anche per fatti commessi all’estero – fatta eccezione per quanto disciplinato dai §§  62-65 StGB – indipendentemente da quanto previsto dalla lex commissi delicti, qualora i fatti violino, in modo grave, interessi della Repubblica d’Austria e se 1) l’autore del reato, al momento del fatto, era cittadino austriaco e se ha acquistato questa cittadinanza  successivamente ed era (ancora) in possesso della cittadinanza austriaca al momento di inizio del processo penale.

Per quanto concerne i reati di cui ai §§ 3 g e 3 h, commessi all’estero, essi sono punibili in Austria, indipendentemente dalla lex commissi delicti: se 1) l’autore del reato, al momento del fatto, era cittadino austriaco oppure ha acquistato la cittadinanza austriaca successivamente e, al momento di inizio del procedimento penale, ancore ne era in possesso e 2) se si tratta  di una comunicazione (per via elettronica) o di una trasmissione, che può essere ricevuta in Austria, se in tal modo può essere “der öffentliche Frieden verletzt”. Quest’ultima espressione equivale a ciò che, nel passato, era stato indicato con le parole “sicurezza pubblica e ordine pubblico”. Ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato in esame, basta l’idoneità a “turbare” l’”öffentlichen Frieden”.

Secondo la normativa vigente, materiale di propaganda nazista, camicie con l’effigie della croce uncinata e oggetti similari, possono essere sottoposti a confisca, soltanto se sussistono i presupposti  previsti dal § 26 StGB, vale a dire, se gli oggetti sono stati utilizzati dall’autore del reato per la commissione di un fatto costituente reato o erano destinati a esserlo; altro presupposto: se la confisca – tenuto conto della natura degli oggetti – appare atta a prevenire la commissione di reati. La confisca, pertanto, può essere disposta soltanto qualora sussista un collegamento con un fatto, che costituisce reato (è stato detto, che è necessario, che gli oggetti devono essere tali, da poter essere “einer mit Strafe  bedrohten Handlung zugeordnet”.

Una situazione del genere, considerato che lo scopo del “VerbotsG”, è di troncare, sul nascere, ogni “riviviscenza” dell’ideologia e di attività di stampo nazista (ved. OGH RS 0079776), è stata ritenuta non ulteriormente tollerabile, per cui è prevista la confisca di materiale di propaganda utilizzato dal regime nazista (per esempio, di decorazioni, di uniformi, di ritratti di Hitler). Riproduzioni di oggetti del genere, che compaiono in Internet, possono essere cancellate in base  a quanto (già) prevede il “Mediengesetz” (Legge sui media).

La confisca avverrà secondo le modalità contemplate dal § 26, Abs. 2, StGB.

Un’ultima modifica riguarda l’”Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen” (una specie di preleggi alla legge sul procedimento amministrativo), in particolare, nell’art. III, Abs. 1, al quale viene aggiunto il n. 4, che prevede una notevole estensione delle ipotesi di sanzioni amministrative (mentre secondo la norma attualmente vigente, è sanzionabile unicamente la “Verbreitung nationalsozialistischen Gedankengutes” (la diffusione dell’ideologia nazista)). La sanzione amministrativa massima, secondo la nuova normativa, è di 4.000 Euro.

Per la “Betätigung im nationalsozialistischen Sinn“, con modalità diverse da quelle previste dai §§ 3 a - 3 g del “VerbotsG”, viene prevista una fattispecie di reato colposo.

Se il disegno di legge otterrà l’approvazione parlamentare in autunno, il riformato “VerbotsG”, entrerà in vigore l’1.12.23.