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Le sentenze “quasi gemelle” nei casi “Afghanistan paper” e Spiegel Online

la Corte di giustizia chiarisce il margine di manovra delle autorità nazionali su eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
Diritto d'autore
Diritto d'autore

Indice:

1. Introduzione

2. I fatti di causa

3. La natura delle norme rilevanti

4. La carenza di una eccezione generale fondata sulla garanzia della libertà di informazione

5. Il “margine di apprezzamento” dei giudici nazionali

6. La necessità di una previa richiesta di autorizzazione

7. Il significato delle “citazioni”

8. Il significato di “legalmente a disposizione del pubblico”

 

1. Introduzione

Con due sentenze parzialmente identiche emesse il 29 luglio 2019, la Corte di giustizia ha fornito importanti chiarimenti in merito al grado di discrezionalità di cui godono gli Stati membri e le rispettive autorità nell'attuazione e nell'interpretazione delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previste dall'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE ("Direttiva InfoSoc"), vale a dire le deroghe ai diritti di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico che gli articoli 2 e 3 attribuiscono ai titolari dei diritti.

In questo modo, la Corte di giustizia ha potuto indagare il grado di armonizzazione sancito dalla Direttiva InfoSoc e ha indicato che nessuna eccezione generale al diritto d'autore basata sulla protezione della libertà di informazione può essere derivata dal diritto dell'Unione europea. Inoltre, la Corte ha fornito alcuni spunti riguardo alle specifiche eccezioni e limitazioni invocate nei casi di specie, fondate su scopi informativi (ad esempio, la reportistica su eventi di attualità e le citazioni).

 

2. I fatti di causa

La Corte di giustizia ha avuto la possibilità di pronunciarsi con le due sentenze in commento sollecitata da due domande di pronuncia pregiudiziale, separatamente presentate dalla Corte di giustizia federale tedesca. In entrambi i procedimenti, tuttavia, una caratteristica comune risiedeva nella possibile interpretazione del diritto d'autore come alternativa al diritto alla riservatezza e alla protezione della vita privata in modo da impedire la divulgazione asseritamente illecita di informazioni che si supponevano tutelate da copyright.

Nel caso Funke Medien (C-469/17) la Repubblica federale di Germania aveva agito in giudizio, segnatamente, per porre fine alla divulgazione di rapporti su operazioni militari (i cosiddetti “Afghanistan paper") che erano stati divulgati senza autorizzazione nella loro versione integrale. Il governo tedesco sosteneva, infatti, che questi ultimi fossero da considerarsi opere protette dal diritto d’autore (un punto che la Corte di giustizia non ha affrontato direttamente ma che rimane centrale sullo sfondo della vicenda) e rigettava l’opposta tesi secondo cui potessero costituire una forma di esercizio del diritto a riferire su fatti di attualità, quale eccezione al diritto d’autore. In Spiegel Online (C-516/17) il tribunale tedesco ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie analoga di quesiti nel contesto di un procedimento in cui il signor Beck aveva contestato la distribuzione di una versione originale di un suo manoscritto su un portale web sotto forma di un collegamento ipertestuale a un file che potrebbe essere scaricato.

 

3. La natura delle norme rilevanti

La prima domanda posta alla Corte di giustizia mirava a determinare l'effettivo grado di armonizzazione affidato alle disposizioni della Direttiva InfoSoc che definisce eccezioni e limitazioni quali deroghe ai diritti esclusivi conferiti ai titolari dei diritti d'autore. In questo modo, la Corte ha avuto modo di chiarire se gli Stati membri dispongano di una qualche discrezionalità nell'attuare le relative disposizioni del diritto dell'Unione nel diritto interno.

Secondo la Corte di giustizia, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 non costituiscono norme di armonizzazione piena. Di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda la loro attuazione; tuttavia, tale potere discrezionale deve essere esercitato conformemente ai limiti stabiliti dal diritto dell'Unione, e in particolare in ossequio ai seguenti criteri:

(i.) gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e devono adottare misure adeguate per conseguire l'obiettivo sottostante senza andare oltre l’impiego dei mezzi necessari;

(ii.) tale discrezionalità non può essere in ogni caso utilizzata dagli Stati membri per compromettere gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva InfoSoc;

(iii.) le eccezioni e le limitazioni devono essere applicate solo in alcuni casi speciali, non devono essere in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non devono irragionevolmente pregiudicare l'interesse del titolare dei diritti di esclusiva;

(iv) le disposizioni nazionali devono rispettare un giusto equilibrio tra i vari diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri sono fortemente limitati nell’implementazione delle eccezioni e limitazioni, ancorché godano di un certo potere discrezionale.

 

4. La carenza di una eccezione generale fondata sulla garanzia della libertà di informazione

Il secondo quesito sottoposto dalla Corte di giustizia era volto a stabilire se la protezione della libertà di informazione e della libertà di stampa, fondata sull'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fosse in grado di giustificare una deroga generale rispetto ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico conferiti ai titolari dei diritti al di là del catalogo di eccezioni e limitazioni previste all'articolo 5 della Direttiva InfoSoc.

La Corte di giustizia ha risposto alla domanda negativamente, rilevando che l'elenco delle eccezioni e limitazioni ha natura esaustiva, poiché la Direttiva InfoSoc descrive un preciso equilibrio tra diritto d'autore (protetto a sua volta dall'articolo 17, par. 2, della Carta) e altri interessi eventualmente concorrenti, come la libertà di informazione. Tale equilibrio sarebbe compromesso e snaturato se gli Stati membri fossero liberi di derivare dall'articolo 11 un'eccezione generale fondata sulla libertà di espressione, andando così oltre il catalogo sancito dall'articolo 5, il cui scopo quale numerus clausus sarebbe di fatto eluso, con conseguenti effetti negativi sul funzionamento del mercato interno del diritto d'autore e diritti.

Le suddette eccezioni e limitazioni, infatti, già racchiudono in sé l'equilibrio tracciato dalla direttiva tra la tutela dei diritti esclusivi e quella, d’altro canto, degli utenti ad avere libero accesso alle opere protette da diritto d’autore. Di conseguenza, secondo la Corte, nessuna deroga generale può essere applicata al di fuori delle eccezioni e limitazioni sancite dall'articolo 5, ai paragrafi 2 e 3.

 

5. Il “margine di apprezzamento” dei giudici nazionali

Un’ulteriore questione sottoposta alla Corte di giustizia riguardava il “margine di apprezzamento” riconosciuto ai giudici nazionali nella definizione di un equilibrio tra diritto d’autore e diritti degli utenti. In particolare, il tribunale tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se i giudici nazionali, pur rispettando tale equilibrio, possano discostarsi da un'interpretazione restrittiva delle eccezioni e delle limitazioni per aderire a un altro approccio, tenendo conto della necessità di rispettare la libertà di espressione e libertà di informazione.

La Corte di giustizia ha preso le mosse dal presupposto per cui, in linea di principio, qualsiasi deroga a una norma generale deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo.

Tuttavia, nel campo specifico del diritto d'autore, le eccezioni e limitazioni rilevanti mirano a conferire diritti a beneficio degli utenti di opere protette. Tali diritti, a loro volta, devono ricevere un'interpretazione ampia, al fine di salvaguardarne l'efficacia e l’ambito di tutela. La Corte di giustizia, a questo proposito, ha osservato che l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta non offre al diritto d’autore una protezione assoluta, dato che nessuna norma contenuta in quella disposizione né la giurisprudenza della Corte suggeriscono la natura inviolabile di tale diritto.

Di conseguenza, secondo la Corte, i giudici nazionali, nell’individuare un equilibrio tra diritto d'autore e libertà di informazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, devono basarsi su un'interpretazione delle rispettive disposizioni che (i.) sia coerente con la loro formulazione, (ii.) salvaguardi la loro efficacia e (iii.) aderisca pienamente ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

 

6. La necessità di una previa richiesta di autorizzazione

Il quarto quesito affrontato dalla Corte di giustizia (solo in Spiegel Online) ha riguardato la compatibilità con il diritto dell'Unione di una disposizione nazionale che limitava l'applicazione delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore nei casi in cui non fosse ragionevolmente possibile presentare una previa richiesta di autorizzazione all'uso di un’opera protetta al fine di riferire su eventi di attualità.

Innanzitutto, la Corte ha osservato che la disposizione rilevante non richiede che il consenso del titolare del diritto preceda la riproduzione o la comunicazione al pubblico di un'opera protetta. Questa specifica eccezione e limitazione, infatti, esige soltanto che l'uso dell’opera sia fatto in relazione alla segnalazione di eventi di attualità, a condizione che sia indicata la fonte e che l'uso dell'opera sia giustificato dallo scopo informativo.

In assenza di una definizione ad hoc, la Corte si è concentrata sul significato delle parole utilizzate dall'articolo 5 della direttiva InfoSoc. La reportistica deve essere intesa come attività che si sostanzi nel fornire informazioni sugli eventi che rivestono attualità: non si richiede all'utente di analizzare in dettaglio o con taglio critico l'evento descritto. Per quanto riguarda la nozione di "evento di attualità", la Corte lo ha interpretato come un evento che, al momento in cui viene segnalato, è di interesse informativo per il pubblico.

Inoltre, la Corte di giustizia ha osservato che l'articolo 5, par. 3, richiede che la fonte sia indicata a meno che ciò non risulti impossibile e che l'uso sia fatto nella misura giustificata da scopi informativi, conformemente al principio di proporzionalità.

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che quando si verificano eventi di attualità è necessario che le informazioni vengano diffuse rapidamente; tale ipotesi sarebbe difficile da conciliare con il requisito del previo consenso dell'autore, che renderebbe eccessivamente complicato fornire informazioni al pubblico in modo tempestivo.

Infine, la Corte ha affermato che esigere dall'utente di un'opera protetta di ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti laddove ragionevolmente possibile significherebbe ignorare la stessa ragione della previsione di specifiche eccezioni e limitazioni per consentire l'uso dell'opera.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di giustizia ha ritenuto che una norma nazionale che limita l'applicazione dell'eccezione o della limitazione in questione nei casi in cui non sia ragionevolmente possibile presentare una richiesta preventiva di autorizzazione per segnalare eventi di attualità confligge con il diritto dell'Unione.

 

7. Il significato delle “citazioni”

Una ulteriore questione analizzata dalla Corte di giustizia in Spiegel Online si concentra sulla nozione di citazioni, di cui, al pari di quella di segnalazione di fatti di attualità, non viene data alcuna definizione quanto a significato e ambito di applicazione dalla Direttiva InfoSoc. Questo passaggio è stato necessario per determinare se una citazione potesse dirsi sussistente, in deroga al diritto d'autore, nella forma dell’uso di un collegamento ipertestuale a un’opera protetta.

La Corte ha osservato che, nel linguaggio quotidiano, la citazione si ricollega all'uso di un'opera o di un estratto della stessa allo scopo di illustrare un'affermazione, di difendere un'opinione o di consentire un confronto intellettuale tra l'opera citata e le affermazioni dell’utilizzatore. L’utilizzatore di un'opera protetta basata su questa eccezione deve stabilire un collegamento diretto e immediato tra l'opera citata e i suoi pensieri.

Tuttavia, l’opera non deve essere necessariamente integrata e consolidata, anche mediante inclusione nelle note a piè di pagina, nell'argomentazione che la cita. Di conseguenza, una citazione può essere fatta anche includendo un mero collegamento ipertestuale all'opera citata.

Secondo la Corte di giustizia, tale opzione è coerente con il contesto legislativo, in quanto i collegamenti ipertestuali contribuiscono al buon funzionamento di Internet, che è un mezzo di particolare importanza per la libertà di informazione e per lo scambio di opinioni e informazioni. Pertanto, il concetto di citazioni copre anche un riferimento mediante collegamento ipertestuale a un file che può essere scaricato in modo indipendente.

 

8. Il significato di “legalmente a disposizione del pubblico”

L'ultimo passaggio che è stato esplorato dalla Corte di giustizia in Spiegel Online riguarda il requisito per cui un'opera sia già stata legalmente messa a disposizione del pubblico. Il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se tale formulazione implicasse che l'opera, nella sua forma specifica, dovesse essere stata precedentemente pubblicata con il consenso dell'autore. Ai sensi della Direttiva InfoSoc, tale caratterizzazione è una condizione preliminare affinché un'opera sia soggetta all'eccezione basata sul diritto di citazione.

Secondo la Corte di giustizia, un'opera viene messa a disposizione del pubblico non solo quando il titolare del diritto abbia prestato il proprio consenso, ma anche quando l'opera sia utilizzata in conformità a un'autorizzazione di legge (“licenza legale”). Nel caso del contenzioso tra il sig. Beck e Spiegel Online, infatti, il giudice del rinvio si era chiesto se la pubblicazione da parte dell'autore sul suo sito web di un documento, accompagnato da dichiarazioni di dissociazione rispetto al suo contenuto (l’autore, infatti, contestava alcune integrazioni asseritamente apportate dall’editore senza il suo consenso), equivalesse a renderlo legalmente disponibile al pubblico.

Secondo la Corte di giustizia, al momento della prima pubblicazione, i documenti erano stati legalmente resi disponibili al pubblico solo nella misura in cui erano accompagnati dalle dichiarazioni di dissociazione. Spetta invece al giudice nazionale verificare se la pubblicazione separata dello stesso manoscritto da parte di Spiegel Online senza le dichiarazioni di dissociazione dell’autore sia avvenuta in modo equo e conforme allo scopo della citazione.