Amministrazione di sostegno e monitoraggio delle condizioni assistenziali del beneficiario
Nella fattispecie presa qui in considerazione dal Tribunale di Genova (Giudice Tutelare, Dott.ssa Monica Parentini, Decreto 29 settembre 2008), l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno era stata avviata ad impulso della direttore di una comunità alloggio per anziani, allarmato dalla minaccia del figlio di una loro assistita di portare a casa l’anziana madre affetta da psicosi cronica e schizofrenia.
Alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio con il compito anzitutto di valutare le esigenze di cura e di sostegno dell’amministrata, seguivano una serie di incombenti processuali (tra i quali l’ascolto della beneficiaria e del figlio, componenti il nucleo familiare in oggetto nonché del direttore della struttura, in quanto informato dei fatti) in esito alle quali il Giudice Tutelare accertava che l’anziana madre non era in grado di dimorare con il figlio, privo tra l’altro di adeguate risorse economiche ed incapace di garantire l’assistenza quotidiana di cui la madre aveva bisogno.
Pur tuttavia, il Giudice avvertiva nel contempo che il nucleo familiare aveva sinceramente espresso il desiderio che fosse mantenuta in capo al figlio la delega al ritiro della pensione materna, la quale pressoché per intero veniva utilizzata per pagare la retta della struttura assistenziale.
In questo contesto, il Giudice Tutelare emetteva provvedimento di nomina definitiva di amministratore di sostegno a tempo indeterminato con il compito di monitorare le condizioni assistenziali dell’interessata, secondo le esigenze mediche e i desideri dalla stessa espressa, provvedendo altresì, se del caso, a segnalare eventuali esigenze di tutela sul piano patrimoniale al fine di consentire occorrendo tempestivo intervento.
La decisione in oggetto merita indubbiamente adeguata segnalazione, in quanto legittima una forma di tutela quanto mai opportuna in tutte le situazioni (e sono nella pratica assai frequenti) in cui la frattura dell’equilibrio formatosi all’interno di un nucleo mediante l’inserzione di un soggetto estraneo rischierebbe di ingenerare nel beneficiario e nel collaterale contesto familiare risvolti controproducenti.
Nel contempo l’attività di monitoraggio conferita all’amministratore di sostegno assicura una forma di vigilanza a distanza e di verifica periodica del beneficiario e consente al Giudice Tutelare di intervenire con pronta immediatezza laddove i contorni dello scenario dovessero mutare a scapito del beneficiario del provvedimento di protezione.
La decisione in oggetto si inserisce pertanto in quel ventaglio di compiti affidabili all’Amministratore di Sostegno ben tratteggiato anche dalla dottrina (“I compiti dell’amministratore di sostegno “, Paolo Cendon e Rita Rossi in www.personaedanno.it) a conferma della giurisprudenza ivi segnalata (Tribunale di Roma – decreto 22 settembre 2006, in tema di vigilanza a riguardo del mantenimento di frequentazione di rapporti familiari).
Nella fattispecie presa qui in considerazione dal Tribunale di Genova (Giudice Tutelare, Dott.ssa Monica Parentini, Decreto 29 settembre 2008), l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno era stata avviata ad impulso della direttore di una comunità alloggio per anziani, allarmato dalla minaccia del figlio di una loro assistita di portare a casa l’anziana madre affetta da psicosi cronica e schizofrenia.
Alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio con il compito anzitutto di valutare le esigenze di cura e di sostegno dell’amministrata, seguivano una serie di incombenti processuali (tra i quali l’ascolto della beneficiaria e del figlio, componenti il nucleo familiare in oggetto nonché del direttore della struttura, in quanto informato dei fatti) in esito alle quali il Giudice Tutelare accertava che l’anziana madre non era in grado di dimorare con il figlio, privo tra l’altro di adeguate risorse economiche ed incapace di garantire l’assistenza quotidiana di cui la madre aveva bisogno.
Pur tuttavia, il Giudice avvertiva nel contempo che il nucleo familiare aveva sinceramente espresso il desiderio che fosse mantenuta in capo al figlio la delega al ritiro della pensione materna, la quale pressoché per intero veniva utilizzata per pagare la retta della struttura assistenziale.
In questo contesto, il Giudice Tutelare emetteva provvedimento di nomina definitiva di amministratore di sostegno a tempo indeterminato con il compito di monitorare le condizioni assistenziali dell’interessata, secondo le esigenze mediche e i desideri dalla stessa espressa, provvedendo altresì, se del caso, a segnalare eventuali esigenze di tutela sul piano patrimoniale al fine di consentire occorrendo tempestivo intervento.
La decisione in oggetto merita indubbiamente adeguata segnalazione, in quanto legittima una forma di tutela quanto mai opportuna in tutte le situazioni (e sono nella pratica assai frequenti) in cui la frattura dell’equilibrio formatosi all’interno di un nucleo mediante l’inserzione di un soggetto estraneo rischierebbe di ingenerare nel beneficiario e nel collaterale contesto familiare risvolti controproducenti.
Nel contempo l’attività di monitoraggio conferita all’amministratore di sostegno assicura una forma di vigilanza a distanza e di verifica periodica del beneficiario e consente al Giudice Tutelare di intervenire con pronta immediatezza laddove i contorni dello scenario dovessero mutare a scapito del beneficiario del provvedimento di protezione.
La decisione in oggetto si inserisce pertanto in quel ventaglio di compiti affidabili all’Amministratore di Sostegno ben tratteggiato anche dalla dottrina (“I compiti dell’amministratore di sostegno “, Paolo Cendon e Rita Rossi in www.personaedanno.it) a conferma della giurisprudenza ivi segnalata (Tribunale di Roma – decreto 22 settembre 2006, in tema di vigilanza a riguardo del mantenimento di frequentazione di rapporti familiari).