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Antitrust: e-commerce illegale di farmaci

Con uno degli ultimi provvedimenti del 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell’AIFA (Agenzia Italia del Farmaco) e dei NAS (Comando Carabinieri per la tutela della salute), ha interdetto l’accesso ad un sito Internet che consentiva l’acquisto on line di farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica, la cui assunzione è pericolosa per la salute, sanzionando il titolare del sito con una multa di 200mila euro.

In particolare, nel corso del procedimento in oggetto, l’Antitrust ha accertato che il titolare del sito oscurato, attraverso numerose e ripetute rassicurazioni fornite sul sito Internet viagra-cialis-livitra.it, facendo leva sul disagio psicologico, sociale e relazionale dei consumatori-utenti (soprattutto soggetti afflitti da disfunzioni erettili), era riuscito ad ingenerare nei consumatori italiani l’erronea convinzione di poter legalmente acquistare on line medicinali e farmaci, anche quelli etici, senza necessità di visita medica né di ricetta e senza alcuna specificazione in merito alla loro provenienza ed origine, presentando in tal modo la vendita come del tutto legale e sicura, anche sotto il profilo della tutela della privacy.

Con tale provvedimento l’AGCM ha dunque confermato l’illiceità della vendita di farmaci on line, essendo sempre necessaria l’intermediazione fisica di un farmacista (articoli 122 del T.U.L.S. e 5 del D.L. n. 223/06). Infatti solo dal 2 gennaio 2013, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva n. 2011/62/UE, è possibile la vendita intracomunitaria on line al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (cd. farmaci da banco), nel rispetto di specifiche e rigorose condizioni.

L’AGCM ha inoltre rilevato la violazione delle norme previste in materia di importazione di farmaci in Italia, che impongono che gli stessi siano muniti dell’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio) e che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglio informativo siano redatti in lingua italiana.

La condotta sopra descritta è dunque una pratica scorretta (a norma degli articoli 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo), essendo:

(i) idonea a far apparire, contrariamente al vero, la vendita on line dei farmaci come lecita;

(ii) idonea a porre in pericolo la salute dei consumatori, inducendoli a trascurare, attraverso ampie rassicurazioni, le normali regole di prudenza e vigilanza;

(iii) idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;

(iv) contraria al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, ai principi di buona fede e correttezza.

Infine, si segnala che l’istruttoria in esame è una delle prime nelle quali l’Autorità ha applicato la normativa che consente di richiedere agli Internet Service Providers di negare l’accesso ai siti web.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 dicembre 2012, n.8151)

Con uno degli ultimi provvedimenti del 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell’AIFA (Agenzia Italia del Farmaco) e dei NAS (Comando Carabinieri per la tutela della salute), ha interdetto l’accesso ad un sito Internet che consentiva l’acquisto on line di farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica, la cui assunzione è pericolosa per la salute, sanzionando il titolare del sito con una multa di 200mila euro.

In particolare, nel corso del procedimento in oggetto, l’Antitrust ha accertato che il titolare del sito oscurato, attraverso numerose e ripetute rassicurazioni fornite sul sito Internet viagra-cialis-livitra.it, facendo leva sul disagio psicologico, sociale e relazionale dei consumatori-utenti (soprattutto soggetti afflitti da disfunzioni erettili), era riuscito ad ingenerare nei consumatori italiani l’erronea convinzione di poter legalmente acquistare on line medicinali e farmaci, anche quelli etici, senza necessità di visita medica né di ricetta e senza alcuna specificazione in merito alla loro provenienza ed origine, presentando in tal modo la vendita come del tutto legale e sicura, anche sotto il profilo della tutela della privacy.

Con tale provvedimento l’AGCM ha dunque confermato l’illiceità della vendita di farmaci on line, essendo sempre necessaria l’intermediazione fisica di un farmacista (articoli 122 del T.U.L.S. e 5 del D.L. n. 223/06). Infatti solo dal 2 gennaio 2013, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva n. 2011/62/UE, è possibile la vendita intracomunitaria on line al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (cd. farmaci da banco), nel rispetto di specifiche e rigorose condizioni.

L’AGCM ha inoltre rilevato la violazione delle norme previste in materia di importazione di farmaci in Italia, che impongono che gli stessi siano muniti dell’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio) e che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglio informativo siano redatti in lingua italiana.

La condotta sopra descritta è dunque una pratica scorretta (a norma degli articoli 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo), essendo:

(i) idonea a far apparire, contrariamente al vero, la vendita on line dei farmaci come lecita;

(ii) idonea a porre in pericolo la salute dei consumatori, inducendoli a trascurare, attraverso ampie rassicurazioni, le normali regole di prudenza e vigilanza;

(iii) idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;

(iv) contraria al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, ai principi di buona fede e correttezza.

Infine, si segnala che l’istruttoria in esame è una delle prime nelle quali l’Autorità ha applicato la normativa che consente di richiedere agli Internet Service Providers di negare l’accesso ai siti web.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 dicembre 2012, n.8151)