Antitrust: nuovi poteri e numero verde per denunciare pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta
L’interessante iniziativa si colloca nell’ambito dei nuovi poteri attribuiti all’Autorità con due recenti Decreti Legislativi entrati in vigore il 21 settembre 2007:
- Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145: Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007, n.207;
- Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146: Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. (GU n. 207 del 6-9-2007 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007, n.146.
In estrema sintesi, il Decreto Legislativo 145/2007 ribadisce quanto già previsto da tempo nel nostro ordinamento e cioè che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, mentre il Decreto Legislativo 146/2007 stabilisce che una pratica commerciale è scorretta e in quanto tale vietata, se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Entrambi i provvedimenti prevedono che a vigilare sulla corretta applicazione delle rispettive discipline e a sanzionarne le violazioni sia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza. Tra le altre sanzioni applicabili, è previsto che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità o la pratica commerciale scorretta, l’Autorità possa disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Le aziende ma anche tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della pubblicità è bene che tengano in considerazione gli effetti della nuova disciplina e le potenzialità di un controllo diffuso dei consumatori su tutte le iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie.
L’interessante iniziativa si colloca nell’ambito dei nuovi poteri attribuiti all’Autorità con due recenti Decreti Legislativi entrati in vigore il 21 settembre 2007:
- Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145: Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007, n.207;
- Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146: Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. (GU n. 207 del 6-9-2007 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007, n.146.
In estrema sintesi, il Decreto Legislativo 145/2007 ribadisce quanto già previsto da tempo nel nostro ordinamento e cioè che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, mentre il Decreto Legislativo 146/2007 stabilisce che una pratica commerciale è scorretta e in quanto tale vietata, se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Entrambi i provvedimenti prevedono che a vigilare sulla corretta applicazione delle rispettive discipline e a sanzionarne le violazioni sia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza. Tra le altre sanzioni applicabili, è previsto che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità o la pratica commerciale scorretta, l’Autorità possa disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Le aziende ma anche tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della pubblicità è bene che tengano in considerazione gli effetti della nuova disciplina e le potenzialità di un controllo diffuso dei consumatori su tutte le iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie.