Antitrust: sanzionate 9 società fornitrici d’energia per pratiche commerciali sleali

Secondo l’Antitrust nove società attive nella fornitura d’energia hanno attuato pratiche commerciali scorrette nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi praticati nel mercato libero dell’energia e del gas. Con un lungo provvedimento l’Antitrust ha pertanto comminato le seguenti sanzioni: Enel Energia 250.000 (duecentocinquantamila) euro); Eni 260.000 (duecentosessantamila) euro; AceaElectrabel Elettricità 135.000 (centotrentacinquemila) euro; AEM Energia: 140.000 (centoquarantamila) euro; ASM Energia e Ambiente 110.000 (centodiecimila) euro; Trenta 90.000 (novantamila) euro; Enìa Energia 95.000 (novantacinquemila) euro; MPE Energia 100.000 (centomila) euro; Italcogim Energie 95.000 (novantacinquemila) euro.

In particolare, prima di concentrarsi sulla scorrettezza dei singoli messaggi diffusi da ciascuna delle parti, l’Antitrust si è soffermata su alcuni elementi suscettibili di rivestire un’utile indicazione generale circa il contenuto dei messaggi pubblicitari:

1) modalità di prospettazione del prezzo finale

- l’indicazione del prezzo al netto di imposte e di oneri aggiuntivi può alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori.  Occorre infatti garantire che i potenziali destinatari del messaggio pubblicitario siano posti in grado di valutare consapevolmente la convenienza dell’offerta impone che la prospettazione delle componenti di prezzo debba essere chiaramente ed immediatamente intellegibile dal consumatore. In quest’ottica, l’indicazione del prezzo deve essere comprensiva di ogni onere economico gravante sul consumatore il cui ammontare sia determinabile ex ante. Ha rilevato l’Autorità che "non può trascurarsi come nei mercati della vendita di energia elettrica e di gas la concorrenza tra operatori si svolga principalmente intorno alla variabile prezzo. Di qui la centralità, nella comunicazione pubblicitaria, dell’offerta economica, come del resto chiaramente testimoniato dai messaggi in esame. Pertanto, qualunque omissione informativa o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell’offerta assume una rilevanza particolarmente significativa";

2) necessità della completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario

- "la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento immediatamente successivo, come nel caso di specie, quale quello della consultazione del link “ulteriori informazioni”, oppure attraverso la fruizione del servizio di assistenza-clienti. si ritiene che la chiarezza nell’esposizione di tutti i dati indispensabili alla piena conoscenza del prezzo finale complessivo dell’energia, in un mercato recentemente liberalizzato e sempre più complesso e diversificato, risulti necessaria";

3) idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo

- "la ratio dell’articolo 20 del Codice del Consumo è quella di proteggere non già l’integrità del patrimonio del consumatore, bensì la sua libertà di autodeterminarsi, di scegliere con “cognizione di causa”, ovvero di prendere decisioni “informate” e determinare la sua volontà negoziale o prenegoziale senza dover subire alcun tipo di influenza esterna, anche indiretta, che, a causa del carattere decettivo del messaggio pubblicitario. L’espressione dell’art. 20 del Codice del Consumo, configurando un illecito di pericolo, è diretta a proteggere il consumatore da qualunque deviazione potenziale della propria volontà in una fase prodromica rispetto a quella contrattuale, ovvero la fase delle comunicazioni pubblicitarie, a prescindere dal concreto ricorrere di un danno economico".

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 13 novembre 2008).

Secondo l’Antitrust nove società attive nella fornitura d’energia hanno attuato pratiche commerciali scorrette nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi praticati nel mercato libero dell’energia e del gas. Con un lungo provvedimento l’Antitrust ha pertanto comminato le seguenti sanzioni: Enel Energia 250.000 (duecentocinquantamila) euro); Eni 260.000 (duecentosessantamila) euro; AceaElectrabel Elettricità 135.000 (centotrentacinquemila) euro; AEM Energia: 140.000 (centoquarantamila) euro; ASM Energia e Ambiente 110.000 (centodiecimila) euro; Trenta 90.000 (novantamila) euro; Enìa Energia 95.000 (novantacinquemila) euro; MPE Energia 100.000 (centomila) euro; Italcogim Energie 95.000 (novantacinquemila) euro.

In particolare, prima di concentrarsi sulla scorrettezza dei singoli messaggi diffusi da ciascuna delle parti, l’Antitrust si è soffermata su alcuni elementi suscettibili di rivestire un’utile indicazione generale circa il contenuto dei messaggi pubblicitari:

1) modalità di prospettazione del prezzo finale

- l’indicazione del prezzo al netto di imposte e di oneri aggiuntivi può alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori.  Occorre infatti garantire che i potenziali destinatari del messaggio pubblicitario siano posti in grado di valutare consapevolmente la convenienza dell’offerta impone che la prospettazione delle componenti di prezzo debba essere chiaramente ed immediatamente intellegibile dal consumatore. In quest’ottica, l’indicazione del prezzo deve essere comprensiva di ogni onere economico gravante sul consumatore il cui ammontare sia determinabile ex ante. Ha rilevato l’Autorità che "non può trascurarsi come nei mercati della vendita di energia elettrica e di gas la concorrenza tra operatori si svolga principalmente intorno alla variabile prezzo. Di qui la centralità, nella comunicazione pubblicitaria, dell’offerta economica, come del resto chiaramente testimoniato dai messaggi in esame. Pertanto, qualunque omissione informativa o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell’offerta assume una rilevanza particolarmente significativa";

2) necessità della completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario

- "la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento immediatamente successivo, come nel caso di specie, quale quello della consultazione del link “ulteriori informazioni”, oppure attraverso la fruizione del servizio di assistenza-clienti. si ritiene che la chiarezza nell’esposizione di tutti i dati indispensabili alla piena conoscenza del prezzo finale complessivo dell’energia, in un mercato recentemente liberalizzato e sempre più complesso e diversificato, risulti necessaria";

3) idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo

- "la ratio dell’articolo 20 del Codice del Consumo è quella di proteggere non già l’integrità del patrimonio del consumatore, bensì la sua libertà di autodeterminarsi, di scegliere con “cognizione di causa”, ovvero di prendere decisioni “informate” e determinare la sua volontà negoziale o prenegoziale senza dover subire alcun tipo di influenza esterna, anche indiretta, che, a causa del carattere decettivo del messaggio pubblicitario. L’espressione dell’art. 20 del Codice del Consumo, configurando un illecito di pericolo, è diretta a proteggere il consumatore da qualunque deviazione potenziale della propria volontà in una fase prodromica rispetto a quella contrattuale, ovvero la fase delle comunicazioni pubblicitarie, a prescindere dal concreto ricorrere di un danno economico".

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 13 novembre 2008).