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Brevi cenni sull’ordinamento costituzionale e gli organi istituzionali della Repubblica di San Marino

La Repubblica di San Marino, lo Stato-Repubblica più antico del mondo, è uno stato sovrano che ha assunto l’indipendenza il 3 Settembre del 301 d.c.. Nel pieno rispetto del principio di sovranità la Repubblica di San Marino ha una propria forma di governo per l’organizzazione e la gestione del territorio e dei cittadini, proprie leggi e un proprio sistema di amministrazione della giustizia.

La Repubblica di San Marino è retta da due Capi di Stato denominati i Capitani Reggenti, che furono eletti per la prima volta nel 1243 e in seguito nominati ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica. I Capitani Reggenti svolgono la funzione di rappresentare la Repubblica di San Marino in ogni evento ufficiale e internazionale.

Il Consiglio Grande e Generale costituisce l’organo legislativo della Repubblica di San Marino e si compone di 60 membri che vengono eletti dal popolo per mezzo di suffragio universale. Oltre ad avere funzioni legislative, il Consiglio Grande e Generale ratifica i trattati con altri Stati, esercita il diritto di grazia e amnistia, ed elegge il Congresso di Stato e il Consiglio dei XII.

Il Congresso di Stato costituisce l’organo esecutivo della Repubblica ed i relativi poteri sono dettagliatamente definiti dalla Legge 15 maggio 1945, n. 26 e dall’Articolo 3 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59. Il Congresso di Stato è composto da 10 membri eletti a maggioranza dal Consiglio Grande e Generale. Il Congresso di Stato è, a sua volta, organizzato nelle seguenti segreterie di Stato:

-         Segreteria di Stato per gli affari esteri e politici;

-         Segreteria di Stato per gli affari interni e la protezione civile;

-         Segreteria di Stato per le finanze, il bilancio, le poste e le telecomunicazioni;

-         Segreteria di Stato per l’industria e l’artigianato;

-         Segreteria di Stato per la pubblica istruzione, l’università, gli studi culturali e sociali;

-         Segreteria di Stato per il territorio, l’ambiente, l’agricoltura;

-         Segreteria di Stato per il turismo, il commercio, lo sport e i trasporti;

-         Segreteria di Stato per la sanità, la sicurezza sociale e la previdenza;

-         Segreteria di Stato per il lavoro e la cooperazione;

-         Segreteria di Stato per la giustizia, i rapporti con le Giunte di Castello e l’informazione.

Il potere giudiziario è amministrato dal Consiglio dei XII, il quale svolge anche la funzione di giudice di terza istanza. Il Consiglio dei XII è presieduto dai Capitani Reggenti ed i membri sono scelti ed eletti nell’ambito del Consiglio Grande e Generale.

Per quanto concerne le relazioni internazionali la Repubblica di San Marino è membro dell’ONU e intrattiene relazioni ufficiali con l’Unione Europea.  

2.         Fonti del diritto sammarinese

Il sistema giuridico di San Marino si basa, ancora oggi, sulle Antiche Consuetudini e sugli Statuti della Repubblica risalenti al XVII secolo. In particolare le norme su cui si fonda il sistema delle fonti del diritto sammarinese sono le Leges Statutae Sacti Marini pubblicate nel 1600. Tale importante opera normativa si compone di sei libri e affronta argomenti che spaziano dal diritto pubblico, attinente l’organizzazione della repubblica, al diritto processuale civile e al diritto penale.

Una seconda fonte normativa del diritto sammarinese è data dalla legislazione successiva agli Statuti, altresì denominata reformationes.

In estremo subordine ed in via sussidiaria rispetto alle precedenti fonti normative costituiscono parte del diritto di San Marino le consuetudini locali e il diritto comune.

La Repubblica di San Marino rappresenta un peculiare sistema giuridico, poiché non è stata interessata dal fenomeno di codificazione civile che dal 1800 in poi si sviluppò in tutta l’Europa continentale. Nella repubblica, infatti, non si è mai giunti, nonostante i tentativi di eminenti giuristi, all’emanazione di un codice civile. In campo civile risulta, quindi, di fondamentale importanza il ruolo dell’interpretazione giurisprudenziale e dell’apporto dottrinale, che avvicina San Marino ad un sistema sui generis di common law. Nonostante la permanente importanza della consuetudine sammarinese, nell’arco degli anni la proliferazione legislativa ha notevolmente affievolito il ruolo della consuetudine stessa.

A differenza della materia civile, le norme penali sono state riorganizzate in un nuovo codice penale emanato nel 1975 in sostituzione del precedente codice penale del 1865.

Per quanto concerne il diritto processuale: la procedura civile è disciplinata dalle Leges Statutae, così come integrate da norme consuetudinarie e da successivi disposti normativi [Legge 10 Dicembre 1984, La Legge 19 Gennaio 1989 n. 5 e la Legge 17 Giugno 1994 n. 55] mentre la procedura penale è disciplinata dal codice di procedura penale emanato nel 1978, e successive modifiche.

3.         Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino

 La Repubblica di San Marino ha un proprio autonomo ordinamento giudiziario e secondo quanto affermato dalla rubrica I del Libro II delle Leges Statutaes la giurisdizione civile della Repubblica di San Marino sussiste nelle cause civili “di ogni specie, le quali si agitassero in qualunque modo e qualità, e per qualunque ragione e causa e fossero tanto fra le particolari persone quanto fra le comunità, università o collegi, sia vicendevolmente tra loro, sia anche fra forestieri e cittadini abitanti della suddetta Terra [N.d.R. la Repubblica di San Marino] e su territorio, contado e  distretto…].

Le norme relative all’organizzazione del sistema giudiziario sono contenute nella Legge 28 Ottobre 1992 n. 83 e nella Legge Qualificata del 30 Ottobre 2003 n. 145.

I principali organi della giustizia ordinaria sono:

-         il Commissario della Legge, competente in cause civili e penali che non comportino pene detentive superiori ai tre anni;

-         l’Uditore Commissariale che coadiuva il Commissario della Legge nell’espletamento delle sue funzioni e a cui possono essere demandate da parte del Commissario della Legge funzioni istruttorie in materia penale e civile;

-         i Giudici delle Appellazioni che svolgono la funzione di giudice di secondo grado;

-         il Consiglio dei XII che svolge la funzione di giudice di terza istanza in caso di difformità delle sentenze dei precedenti gradi di giudizio.

La Repubblica di San Marino è dotata di un sistema di giustizia amministrativa, che si compone di un Giudice Amministrativo di Primo Grado, di un Giudice Amministrativo di Appello e del Consiglio dei XII come giudice di ultima istanza, nonché di un Tribunale dei Minorenni e di un Procuratore del Fisco.

4.         La disciplina delle società nella Repubblica di San Marino

La Legge 14 Giugno 1990 n. 68 (la “Legge sulle Società”) rappresenta, indubbiamente, uno dei provvedimenti più importanti emanati dalla Repubblica di San Marino. La Legge sulle Società di compone di 100 Articoli e può essere definita come un vero e proprio statuto delle società dal momento che affronta argomenti di carattere generale, quali la nozione di imprenditore, azienda e società, nonché materie più specifiche attinenti le differenti tipologie di società ammissibili nell’ordinamento di San Marino, il relativo riconoscimento giuridico e le modalità di funzionamento degli organi sociali.

La Legge sulle Società prevede, tuttavia, un complesso sistema di concessioni, che si attua attraverso il rilascio di un nulla-osta preventivo per la costituzione di una società nel territorio della Repubblica di San Marino, da parte del Congresso di Stato.

In questo senso l’Articolo 12 della Legge sulle Società prevede che per ogni tipo di società, sia essa di persona o di capitali, sia rilasciata tale autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile del Congresso di Stato, previa presentazione di una domanda indirizzata al Congresso stesso nella quale i soci promotori dovranno indicare: (i) il proprio profilo personale (ii) l’oggetto sociale e (iii) il piano aziendale e occupazionale della costituenda società.

Ai sensi della Legge sulle Società è possibile la costituzione di società a responsabilità limitata unipersonali.

Una nuova legge emanata dalla Repubblica di San Marino e precisamente la Legge 28 Aprile 1999 n. 53 “ La nuova legge sammarinese sull’esercizio in forma individuale e associata di attività di impresa” ha, in parte, cercato di superare il complesso sistema concessorio per lo svolgimento di attività di impresa.

L’Articolo 7 della Legge n. 53/1999 stabilisce, infatti, che “il nulla osta preventivo alla costituzione di società nella Repubblica di San Marino […] non è necessario per i cittadini sammarinesi ed i residenti nella Repubblica che intendano organizzarsi in forma societaria per l’esercizio associato di un’attività di impresa, esclusivamente nel settore dell’industria e con la sola forma della società a responsabilità limitato o della società per azioni”. A dispetto dell’intento del legislatore sammarinese di liberalizzare lo svolgimento dell’attività d’impresa, la Legge n. 53/1999 contiene, in realtà, una serie di limitazioni molto ampie che ne diminuiscono, di fatto, l’impatto riformatore [ad esempio, tra le molte limitazione per beneficiare della procedura privilegiata per la costituzione di una società, la Legge n. 53/1999 prevede: (i) la sottoscrizione della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci promotori (ii) l’assunzione della qualità di amministratore e legale rappresentante della società da parte dei soci promotori (iii) la scelta dell’oggetto sociale della società tra le tipologie di attività indicate nel Decreto Reggenziale n. 70/1999 (iv) l’impossibilità per le persone giuridiche anche se sammarinesi di svolgere il ruolo di soci promotori (v) l’incompatibilità del ruolo di soci promotori per i cittadini sammarinesi che siano stabilmente occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella P. A., in enti autonomi dello Stato o Aziende Autonome di Stato].

La Repubblica di San Marino, lo Stato-Repubblica più antico del mondo, è uno stato sovrano che ha assunto l’indipendenza il 3 Settembre del 301 d.c.. Nel pieno rispetto del principio di sovranità la Repubblica di San Marino ha una propria forma di governo per l’organizzazione e la gestione del territorio e dei cittadini, proprie leggi e un proprio sistema di amministrazione della giustizia.

La Repubblica di San Marino è retta da due Capi di Stato denominati i Capitani Reggenti, che furono eletti per la prima volta nel 1243 e in seguito nominati ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica. I Capitani Reggenti svolgono la funzione di rappresentare la Repubblica di San Marino in ogni evento ufficiale e internazionale.

Il Consiglio Grande e Generale costituisce l’organo legislativo della Repubblica di San Marino e si compone di 60 membri che vengono eletti dal popolo per mezzo di suffragio universale. Oltre ad avere funzioni legislative, il Consiglio Grande e Generale ratifica i trattati con altri Stati, esercita il diritto di grazia e amnistia, ed elegge il Congresso di Stato e il Consiglio dei XII.

Il Congresso di Stato costituisce l’organo esecutivo della Repubblica ed i relativi poteri sono dettagliatamente definiti dalla Legge 15 maggio 1945, n. 26 e dall’Articolo 3 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59. Il Congresso di Stato è composto da 10 membri eletti a maggioranza dal Consiglio Grande e Generale. Il Congresso di Stato è, a sua volta, organizzato nelle seguenti segreterie di Stato:

-         Segreteria di Stato per gli affari esteri e politici;

-         Segreteria di Stato per gli affari interni e la protezione civile;

-         Segreteria di Stato per le finanze, il bilancio, le poste e le telecomunicazioni;

-         Segreteria di Stato per l’industria e l’artigianato;

-         Segreteria di Stato per la pubblica istruzione, l’università, gli studi culturali e sociali;

-         Segreteria di Stato per il territorio, l’ambiente, l’agricoltura;

-         Segreteria di Stato per il turismo, il commercio, lo sport e i trasporti;

-         Segreteria di Stato per la sanità, la sicurezza sociale e la previdenza;

-         Segreteria di Stato per il lavoro e la cooperazione;

-         Segreteria di Stato per la giustizia, i rapporti con le Giunte di Castello e l’informazione.

Il potere giudiziario è amministrato dal Consiglio dei XII, il quale svolge anche la funzione di giudice di terza istanza. Il Consiglio dei XII è presieduto dai Capitani Reggenti ed i membri sono scelti ed eletti nell’ambito del Consiglio Grande e Generale.

Per quanto concerne le relazioni internazionali la Repubblica di San Marino è membro dell’ONU e intrattiene relazioni ufficiali con l’Unione Europea.  

2.         Fonti del diritto sammarinese

Il sistema giuridico di San Marino si basa, ancora oggi, sulle Antiche Consuetudini e sugli Statuti della Repubblica risalenti al XVII secolo. In particolare le norme su cui si fonda il sistema delle fonti del diritto sammarinese sono le Leges Statutae Sacti Marini pubblicate nel 1600. Tale importante opera normativa si compone di sei libri e affronta argomenti che spaziano dal diritto pubblico, attinente l’organizzazione della repubblica, al diritto processuale civile e al diritto penale.

Una seconda fonte normativa del diritto sammarinese è data dalla legislazione successiva agli Statuti, altresì denominata reformationes.

In estremo subordine ed in via sussidiaria rispetto alle precedenti fonti normative costituiscono parte del diritto di San Marino le consuetudini locali e il diritto comune.

La Repubblica di San Marino rappresenta un peculiare sistema giuridico, poiché non è stata interessata dal fenomeno di codificazione civile che dal 1800 in poi si sviluppò in tutta l’Europa continentale. Nella repubblica, infatti, non si è mai giunti, nonostante i tentativi di eminenti giuristi, all’emanazione di un codice civile. In campo civile risulta, quindi, di fondamentale importanza il ruolo dell’interpretazione giurisprudenziale e dell’apporto dottrinale, che avvicina San Marino ad un sistema sui generis di common law. Nonostante la permanente importanza della consuetudine sammarinese, nell’arco degli anni la proliferazione legislativa ha notevolmente affievolito il ruolo della consuetudine stessa.

A differenza della materia civile, le norme penali sono state riorganizzate in un nuovo codice penale emanato nel 1975 in sostituzione del precedente codice penale del 1865.

Per quanto concerne il diritto processuale: la procedura civile è disciplinata dalle Leges Statutae, così come integrate da norme consuetudinarie e da successivi disposti normativi [Legge 10 Dicembre 1984, La Legge 19 Gennaio 1989 n. 5 e la Legge 17 Giugno 1994 n. 55] mentre la procedura penale è disciplinata dal codice di procedura penale emanato nel 1978, e successive modifiche.

3.         Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino

 La Repubblica di San Marino ha un proprio autonomo ordinamento giudiziario e secondo quanto affermato dalla rubrica I del Libro II delle Leges Statutaes la giurisdizione civile della Repubblica di San Marino sussiste nelle cause civili “di ogni specie, le quali si agitassero in qualunque modo e qualità, e per qualunque ragione e causa e fossero tanto fra le particolari persone quanto fra le comunità, università o collegi, sia vicendevolmente tra loro, sia anche fra forestieri e cittadini abitanti della suddetta Terra [N.d.R. la Repubblica di San Marino] e su territorio, contado e  distretto…].

Le norme relative all’organizzazione del sistema giudiziario sono contenute nella Legge 28 Ottobre 1992 n. 83 e nella Legge Qualificata del 30 Ottobre 2003 n. 145.

I principali organi della giustizia ordinaria sono:

-         il Commissario della Legge, competente in cause civili e penali che non comportino pene detentive superiori ai tre anni;

-         l’Uditore Commissariale che coadiuva il Commissario della Legge nell’espletamento delle sue funzioni e a cui possono essere demandate da parte del Commissario della Legge funzioni istruttorie in materia penale e civile;

-         i Giudici delle Appellazioni che svolgono la funzione di giudice di secondo grado;

-         il Consiglio dei XII che svolge la funzione di giudice di terza istanza in caso di difformità delle sentenze dei precedenti gradi di giudizio.

La Repubblica di San Marino è dotata di un sistema di giustizia amministrativa, che si compone di un Giudice Amministrativo di Primo Grado, di un Giudice Amministrativo di Appello e del Consiglio dei XII come giudice di ultima istanza, nonché di un Tribunale dei Minorenni e di un Procuratore del Fisco.

4.         La disciplina delle società nella Repubblica di San Marino

La Legge 14 Giugno 1990 n. 68 (la “Legge sulle Società”) rappresenta, indubbiamente, uno dei provvedimenti più importanti emanati dalla Repubblica di San Marino. La Legge sulle Società di compone di 100 Articoli e può essere definita come un vero e proprio statuto delle società dal momento che affronta argomenti di carattere generale, quali la nozione di imprenditore, azienda e società, nonché materie più specifiche attinenti le differenti tipologie di società ammissibili nell’ordinamento di San Marino, il relativo riconoscimento giuridico e le modalità di funzionamento degli organi sociali.

La Legge sulle Società prevede, tuttavia, un complesso sistema di concessioni, che si attua attraverso il rilascio di un nulla-osta preventivo per la costituzione di una società nel territorio della Repubblica di San Marino, da parte del Congresso di Stato.

In questo senso l’Articolo 12 della Legge sulle Società prevede che per ogni tipo di società, sia essa di persona o di capitali, sia rilasciata tale autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile del Congresso di Stato, previa presentazione di una domanda indirizzata al Congresso stesso nella quale i soci promotori dovranno indicare: (i) il proprio profilo personale (ii) l’oggetto sociale e (iii) il piano aziendale e occupazionale della costituenda società.

Ai sensi della Legge sulle Società è possibile la costituzione di società a responsabilità limitata unipersonali.

Una nuova legge emanata dalla Repubblica di San Marino e precisamente la Legge 28 Aprile 1999 n. 53 “ La nuova legge sammarinese sull’esercizio in forma individuale e associata di attività di impresa” ha, in parte, cercato di superare il complesso sistema concessorio per lo svolgimento di attività di impresa.

L’Articolo 7 della Legge n. 53/1999 stabilisce, infatti, che “il nulla osta preventivo alla costituzione di società nella Repubblica di San Marino […] non è necessario per i cittadini sammarinesi ed i residenti nella Repubblica che intendano organizzarsi in forma societaria per l’esercizio associato di un’attività di impresa, esclusivamente nel settore dell’industria e con la sola forma della società a responsabilità limitato o della società per azioni”. A dispetto dell’intento del legislatore sammarinese di liberalizzare lo svolgimento dell’attività d’impresa, la Legge n. 53/1999 contiene, in realtà, una serie di limitazioni molto ampie che ne diminuiscono, di fatto, l’impatto riformatore [ad esempio, tra le molte limitazione per beneficiare della procedura privilegiata per la costituzione di una società, la Legge n. 53/1999 prevede: (i) la sottoscrizione della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci promotori (ii) l’assunzione della qualità di amministratore e legale rappresentante della società da parte dei soci promotori (iii) la scelta dell’oggetto sociale della società tra le tipologie di attività indicate nel Decreto Reggenziale n. 70/1999 (iv) l’impossibilità per le persone giuridiche anche se sammarinesi di svolgere il ruolo di soci promotori (v) l’incompatibilità del ruolo di soci promotori per i cittadini sammarinesi che siano stabilmente occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella P. A., in enti autonomi dello Stato o Aziende Autonome di Stato].