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Aspetti legali del commercio elettronico

Lo strumento che con il migliore rapporto costi/benefici consente alle piccole e medie imprese italiane di affacciarsi sulla platea nazionale ed internazionale è il commercio elettronico (CE). Occorre tuttavia rilevare che l’esame dei profili legali connessi all’attivazione di un sistema di CE viene spesso trascurato, considerandosi esclusivamente i fattori informatici, marketing, fiscali e doganali.

Con questo breve contributo intendo offrire in sintesi alcuni spunti per l’adozione delle misure necessarie ed opportune per conformare il sistema alla normativa italiana. L’impresa con sede in Italia, indipendentemente dalla collocazione del server nel quale è conservato fisicamente il sito web, è chiamata in primo luogo a rispettare la disciplina nazionale, fermo restando che nel mercato globale sarà sottoposta a norme comunitarie, internazionali e/o dei singoli Paesi nel quale è effettuata la vendita (specie con riferimento ai diritti dei consumatori nonché all’individuazione delle merci per le quali è possibile o meno effettuare la vendita on line).

1. Informazioni

Il sito web deve fornire tutta una serie di informazioni, previste dal Decreto Legislativo 70/2003 (Disciplina del commercio elettronico) e dal Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del consumo), a beneficio di tutti gli utenti, siano essi consumatori o no.

Si tratterà di dichiarare, ad esempio nella pagina “Chi siamo”, l’identità del soggetto titolare del sistema di CE, senza inutili reticenze, indicando in particolare i dati identificativi (codice fiscale e partita iva, quest’ultima tra l’altro da apporre anche nella home page, come richiesto dalla nostra normativa fiscale, a pena di sanzione), la ragione sociale, la sede fisica nonché un recapito (anche di posta elettronica), mediante il quale è possibile contattare il titolare.

Sono altresì richieste informazioni precise in ordine alla tipologia e caratteristiche del singolo prodotto e/o servizio oggetto di CE e alle modalità di conclusione del contratto on line. Le prime, specie con riferimento al canale di vendita Business to Consumer (B2C) devono essere trasparenti, corrette e complete, al fine di evitare che il consumatore possa contestare l’acquisto non solo per la eventuale presenza di vizi e/o difetti, ma anche per la non conformità del prodotto ricevuto rispetto a quanto promosso on line, ad esempio per il colore diverso (ragione per cui anche le immagini utilizzate non devono essere fuorvianti).

È vero che le seconde sono spesso ritenute inutili in quanto la consapevolezza di chi compra on line è ormai tale da renderle superflue. Tuttavia, non solo perché richieste dalla normativa, ma anche perché funzionali ad evitare contestazioni del compratore, è opportuno servirsene per indicare schematicamente quali saranno i passaggi che condurranno all’acquisto del prodotto o del servizio e che comporteranno pertanto il sorgere delle obbligazioni a carico del venditore e del compratore. In altre parole, nella pagina dedicata ad esempio alle “Modalità di acquisto”, dovranno trovare spazio, punto per punto, la previsione della fase di esame del catalogo, accesso alla banca dati (ad esempio mediante user name e password), selezione del prodotto, riepilogo dell’ordine, conferma della volontà di effettuare l’acquisto (ad esempio mediante utilizzo di un pulsante negoziale).

2. Condizioni generali e privacy

Altre informazioni hanno prettamente contenuto “contrattuale”. Il sito web veicolo del CE deve essere dotato e deve anzi mettere in rilievo:

(i) la disciplina contrattuale che regolerà i rapporti tra compratore e venditore. È consigliabile che siano predisposte delle condizioni generali di vendita destinate specificamente al CE. Dette condizioni dovranno essere diverse a seconda che il CE si rivolga a consumatori (B2C) o ad imprenditori (B2B). Infatti, mentre nelle seconde il titolare gode di autonomia contrattuale, il contenuto delle prime è in larga parte condizionato dalla normativa posta a presidio dei diritti dei consumatori e ciò ormai in tutti i Paesi del mondo. A titolo esemplificativo, la normativa comunitaria stabilisce a favore del consumatore il diritto di recesso, ovvero il diritto di pentirsi dell’acquisto, che non può essere in alcun modo limitato o escluso dal venditore (che anzi deve darne pubblicità sul sito). Solo in caso di canale B2B sarà possibile prevedere anticipatamente il foro di competenza di eventuali controversie, stabilire una durata limitata delle garanzie ed in generale inserire contenuti contrattuali indicati nei precedenti contributi sulle condizioni generali. Sempre a titolo esemplificativo ricordo che le condizioni per un sistema B2B dovrebbero anche prevedere una specifica disciplina concernente oneri e responsabilità nell’utilizzo dei codici identificativi (user name e password) mediante i quali il soggetto effettua nel corso del tempo gli acquisti (tipico nei rapporti fidelizzati tra fornitore e compratore);

(ii) la politica di privacy adottata nei confronti degli utenti, con particolare riferimento alla raccolta dei dati, alle finalità del trattamento (avendo cura di raccogliere uno specifico consenso nel caso in cui si intenda inviare newsletter di carattere commerciale), alle modalità e durata della conservazione dei dati, alle misure di sicurezza adottate affinché i dati non pervengano nella disponibilità di terzi non autorizzati, ai soggetti incaricati del trattamento. Non è forse fuori luogo ricordare che il Garante privacy italiano in passato è intervenuto più volte per sanzione un indebito trattamento dei dati effettuato mediante siti web e che per l’anno 2010 è previsto che il commercio elettronico sarà proprio uno dei settori posti sotto specifica osservazione dall’Autorità (sul punto si rinvia al sito del Garante www.garanteprivacy.it).

3. Avvertenze

È consigliabile che il sito web veicolo di CE (ma anche semplice vetrina dell’impresa) presenti le “Avvertenze” per l’utilizzo del medesimo, nelle quali potrebbe trovare collocazione la disciplina

(i) dell’effettuazione di link da e per il sito,

(ii) del prelevamento di eventuali contenuti dal sito,

(iii) della tutela dei diritti di proprietà industriale e del diritto d’autore,

(iv) degli standard tecnici necessari per la navigazione e delle accortezze da prestare per evitare malware,

(v) della richiesta di spazi pubblicitari,

(vi) del rinvio ad una eventuale rete distributiva e/o di agenzie.

In questa pagina potranno essere inserite tutte le avvertenze giudicate opportune in rapporto alle specifiche caratteristiche o esigenze del sito web.

Non è richiesto che i contenuti sopra esposti siano presenti in lingue diverse dalla italiana. Va da sé che un’azienda votata all’internazionalizzazione non può trascurare di predisporre una versione del sistema di CE almeno in inglese o nella lingua del Paese nel quale (caso non raro) intende operare più attivamente, ad esempio nell’attesa di verificare la risposta del mercato, al fine di studiare le potenzialità di una rete distributiva.

Lo strumento che con il migliore rapporto costi/benefici consente alle piccole e medie imprese italiane di affacciarsi sulla platea nazionale ed internazionale è il commercio elettronico (CE). Occorre tuttavia rilevare che l’esame dei profili legali connessi all’attivazione di un sistema di CE viene spesso trascurato, considerandosi esclusivamente i fattori informatici, marketing, fiscali e doganali.

Con questo breve contributo intendo offrire in sintesi alcuni spunti per l’adozione delle misure necessarie ed opportune per conformare il sistema alla normativa italiana. L’impresa con sede in Italia, indipendentemente dalla collocazione del server nel quale è conservato fisicamente il sito web, è chiamata in primo luogo a rispettare la disciplina nazionale, fermo restando che nel mercato globale sarà sottoposta a norme comunitarie, internazionali e/o dei singoli Paesi nel quale è effettuata la vendita (specie con riferimento ai diritti dei consumatori nonché all’individuazione delle merci per le quali è possibile o meno effettuare la vendita on line).

1. Informazioni

Il sito web deve fornire tutta una serie di informazioni, previste dal Decreto Legislativo 70/2003 (Disciplina del commercio elettronico) e dal Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del consumo), a beneficio di tutti gli utenti, siano essi consumatori o no.

Si tratterà di dichiarare, ad esempio nella pagina “Chi siamo”, l’identità del soggetto titolare del sistema di CE, senza inutili reticenze, indicando in particolare i dati identificativi (codice fiscale e partita iva, quest’ultima tra l’altro da apporre anche nella home page, come richiesto dalla nostra normativa fiscale, a pena di sanzione), la ragione sociale, la sede fisica nonché un recapito (anche di posta elettronica), mediante il quale è possibile contattare il titolare.

Sono altresì richieste informazioni precise in ordine alla tipologia e caratteristiche del singolo prodotto e/o servizio oggetto di CE e alle modalità di conclusione del contratto on line. Le prime, specie con riferimento al canale di vendita Business to Consumer (B2C) devono essere trasparenti, corrette e complete, al fine di evitare che il consumatore possa contestare l’acquisto non solo per la eventuale presenza di vizi e/o difetti, ma anche per la non conformità del prodotto ricevuto rispetto a quanto promosso on line, ad esempio per il colore diverso (ragione per cui anche le immagini utilizzate non devono essere fuorvianti).

È vero che le seconde sono spesso ritenute inutili in quanto la consapevolezza di chi compra on line è ormai tale da renderle superflue. Tuttavia, non solo perché richieste dalla normativa, ma anche perché funzionali ad evitare contestazioni del compratore, è opportuno servirsene per indicare schematicamente quali saranno i passaggi che condurranno all’acquisto del prodotto o del servizio e che comporteranno pertanto il sorgere delle obbligazioni a carico del venditore e del compratore. In altre parole, nella pagina dedicata ad esempio alle “Modalità di acquisto”, dovranno trovare spazio, punto per punto, la previsione della fase di esame del catalogo, accesso alla banca dati (ad esempio mediante user name e password), selezione del prodotto, riepilogo dell’ordine, conferma della volontà di effettuare l’acquisto (ad esempio mediante utilizzo di un pulsante negoziale).

2. Condizioni generali e privacy

Altre informazioni hanno prettamente contenuto “contrattuale”. Il sito web veicolo del CE deve essere dotato e deve anzi mettere in rilievo:

(i) la disciplina contrattuale che regolerà i rapporti tra compratore e venditore. È consigliabile che siano predisposte delle condizioni generali di vendita destinate specificamente al CE. Dette condizioni dovranno essere diverse a seconda che il CE si rivolga a consumatori (B2C) o ad imprenditori (B2B). Infatti, mentre nelle seconde il titolare gode di autonomia contrattuale, il contenuto delle prime è in larga parte condizionato dalla normativa posta a presidio dei diritti dei consumatori e ciò ormai in tutti i Paesi del mondo. A titolo esemplificativo, la normativa comunitaria stabilisce a favore del consumatore il diritto di recesso, ovvero il diritto di pentirsi dell’acquisto, che non può essere in alcun modo limitato o escluso dal venditore (che anzi deve darne pubblicità sul sito). Solo in caso di canale B2B sarà possibile prevedere anticipatamente il foro di competenza di eventuali controversie, stabilire una durata limitata delle garanzie ed in generale inserire contenuti contrattuali indicati nei precedenti contributi sulle condizioni generali. Sempre a titolo esemplificativo ricordo che le condizioni per un sistema B2B dovrebbero anche prevedere una specifica disciplina concernente oneri e responsabilità nell’utilizzo dei codici identificativi (user name e password) mediante i quali il soggetto effettua nel corso del tempo gli acquisti (tipico nei rapporti fidelizzati tra fornitore e compratore);

(ii) la politica di privacy adottata nei confronti degli utenti, con particolare riferimento alla raccolta dei dati, alle finalità del trattamento (avendo cura di raccogliere uno specifico consenso nel caso in cui si intenda inviare newsletter di carattere commerciale), alle modalità e durata della conservazione dei dati, alle misure di sicurezza adottate affinché i dati non pervengano nella disponibilità di terzi non autorizzati, ai soggetti incaricati del trattamento. Non è forse fuori luogo ricordare che il Garante privacy italiano in passato è intervenuto più volte per sanzione un indebito trattamento dei dati effettuato mediante siti web e che per l’anno 2010 è previsto che il commercio elettronico sarà proprio uno dei settori posti sotto specifica osservazione dall’Autorità (sul punto si rinvia al sito del Garante www.garanteprivacy.it).

3. Avvertenze

È consigliabile che il sito web veicolo di CE (ma anche semplice vetrina dell’impresa) presenti le “Avvertenze” per l’utilizzo del medesimo, nelle quali potrebbe trovare collocazione la disciplina

(i) dell’effettuazione di link da e per il sito,

(ii) del prelevamento di eventuali contenuti dal sito,

(iii) della tutela dei diritti di proprietà industriale e del diritto d’autore,

(iv) degli standard tecnici necessari per la navigazione e delle accortezze da prestare per evitare malware,

(v) della richiesta di spazi pubblicitari,

(vi) del rinvio ad una eventuale rete distributiva e/o di agenzie.

In questa pagina potranno essere inserite tutte le avvertenze giudicate opportune in rapporto alle specifiche caratteristiche o esigenze del sito web.

Non è richiesto che i contenuti sopra esposti siano presenti in lingue diverse dalla italiana. Va da sé che un’azienda votata all’internazionalizzazione non può trascurare di predisporre una versione del sistema di CE almeno in inglese o nella lingua del Paese nel quale (caso non raro) intende operare più attivamente, ad esempio nell’attesa di verificare la risposta del mercato, al fine di studiare le potenzialità di una rete distributiva.