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Associazioni: la responsabilità civile e penale in Austria

Bologna
Ph. Anna Romualdi / Bologna

Abstract

Il volontariato è una risorsa importante per ogni comunità, specie se l’attività viene prestata in forma associativa. Inoltre, le associazioni hanno una funzione non trascurabile nell’ambiente dello sport (non agonistico).

Se alle associazioni venisse applicata integralmente la normativa prevista dall’ABGB (CC), con ogni probabilità, molti rifuggirebbero dal ricoprire cariche associative a causa della responsabilità civile collegata alle stesse. Per questo motivo, il legislatore ha previsto deroghe significative – in materia di responsabilità civile – in favore di chi ricopre una carica associativa, in particolar modo, se senza compenso alcuno.

D’altra parte, è innegabile l’esigenza, prontamente avvertita dal legislatore, di fissare limiti al fine di prevenire facili abusi da parte di chi potrebbe “servirsi” di un’associazione (o di associazioni), per le proprie mire personali (elettorali), come non di rado è avvenuto (e come tuttora avviene).

 

Indice:

1. Premessa

2. Responsabilità civile

3. Responsabilità e obbligazioni

4. Responsabilità penale

5. Reati più frequenti commessi da organi di associazioni

6. Sanzioni amministrative

 

1. Premessa

Quali sono le conseguenze, se, durante una festa organizzata da un’associazione, uno dei partecipanti subisce una lesione personale o se il cassiere si appropria di parte delle entrate dell’associazione?

A differenza di quanto previsto da altre legislazioni, l’ordinamento austriaco contiene una disciplina apposita per quanto  concerne la responsabilità civile e penale delle associazioni e degli organi delle stesse; ciò al fine, anche, di “temperare” la responsabilità di chi, spesso, ricopre una carica sociale, senza percepire compenso alcuno, svolgendo un’"ehrenamtliche Tätigkeit”, attività di volontariato.

 

2. Responsabilità civile

L’organo di un’associazione (“Vereinsorgan”) risponde, nei confronti della stessa, di un atto illecito, se non ha osservato la diligenza “eines ordentlichen und gewissenhaften Organwalters” (di un amministratore ordinato e scrupoloso); se ha adempiuto questi doveri, è esclusa qualsiasi responsabilità nei confronti dell’associazione.

Qualora l’organo abbia esercitato la propria attività senza compenso alcuno, la responsabilità dello stesso, è circoscritta ai casi di dolo (“Vorsatz”) o colpa grave (“auffällige Sorglosigkeit”).

Se, nell’ambito dell’attività di un’associazione, un organo della stessa, ha cagionato un danno, non all’associazione, ma a un terzo, può essere ravvisata la responsabilità dell’associazione e dell’organo, qualora a carico di quest’ultimo siano ravvisabili gli estremi della colpa.

L’organo ha facoltà di agire in regresso nei confronti dell’associazione, nei casi, in cui non ha agito con dolo o colpa grave.

 Norme particolari vigono per quanto concerne la responsabilità per danni causati da “trascuratezza” nella manutenzione di sentieri. L’"Halter des Weges” è responsabile, se all’associazione o agli organi oppure ai collaboratori dell’associazione è imputabile un’azione o omissione almeno gravemente colposa.

Cosa succede, se dal cornicione del tetto di uno stabile di proprietà dell’associazione, cade una tegola, ferendo un passante o se un’autovettura, anch’essa di proprietà dell’associazione, causa un incidente stradale e risulta, che era stata “mangelgaft gewartet”?

In questi casi sussiste responsabilità dell’associazione e dei suoi organi, se è ravvisabile, a loro carico,  colpa almeno lieve.

L’associazione è responsabile per eventuali illeciti commessi dei suoi organi. Questa  “Haftung” sussiste anche se la persona ha agito (di fatto), come se fosse un organo previsto dallo statuto.

L’esempio che spesso si fa, è quello di un’associazione, che organizza una festa e colui, che è addetto al banco di mescita, continua a somministrare bevande alcoliche a un partecipante alla festa, già palesemente “alticcio”, se poi è lo stesso addetto all’”Ausschank”, a chiedere all’ubriaco di accompagnare a casa – in macchina - un altro partecipante alla festa. Se durante il tragitto si verifica un incidente e il passeggero subisce lesioni personali gravi (o letali), la responsabilità dell’associazione e del conducente del veicolo è indubbiamente sussistente.

 

3. Responsabilità e obbligazioni

Per le obbligazioni contratte dall’associazione, risponde l’associazione stessa con il proprio patrimonio. Vi è responsabilità personale degli organi e degli iscritti all’associazione soltanto qualora la loro “Haftung” sia stata sancita da altre norme di legge oppure se è ravvisabile una “persönliche rechtsgeschäftliche Verpflichtung” (obbligazione assunta personalmente per effetto di un contratto).

Se un organo dell’associazione viola propri doveri sanciti dalla legge o previsti dallo statuto oppure contravviene a delibere – validamente adottate – e se gli è imputabile inosservanza della diligenza di un amministratore ordinato e scrupoloso, è responsabile – nei confronti dell’associazione – ai sensi dei §§ 1293 e seguenti dell’ABGB (Codice civile). Questo vale anche per i revisori dei conti.

Se l’organo (o il revisore dei conti) ha esercitato la propria attività, senza percepire compenso alcuno, la responsabilità è circoscritta ai soli casi di dolo (“Vorsatz”) o colpa grave (“grober Fahrlässigkeit”), qualora dallo statuto (o da accordi) non risulti il contrario.

Non sono considerati “Organwalter” (organi), gli iscritti all’associazione partecipanti all’assemblea.

Gli organi dell’associazione sono responsabili per danni:

1) qualora abbiano disposto del patrimonio dell’associazione per fini estranei (o contrari) all’associazione (*)

2) se non hanno chiesto tempestivamente la dichiarazione di fallimento

3) se, in caso di scioglimento dell’associazione, non hanno provveduto a quanto prescritto per tale evenienza o hanno ostacolata l’”Abwicklung” dello scioglimento stesso

4) se non hanno osservato gli obblighi concernenti la tenuta della contabilità dell’associazione

5) se agli organi dell’associazione è imputabile un comportamento, che ha avuto per effetto un risarcimento danni da parte dell’associazione nei confronti di iscritti o di terzi.

 

4. Responsabilità penale

In materia di responsabilità penale vige il principio del cosiddetto objektiven sorgfaltswidrigen Verhalten (comportamento oggettivamente illecito), che sussiste, qualora la diligenza che ci si possa, nel caso concreto, ragionevolmente pretendere, non venga osservata. Per quanto concerne il (necessario) grado di diligenza, esso può risultare da norme di legge o anche da regole consuetudinarie (per esempio, in materia di caccia).

Bisogna altresí tenere conto delle azioni socialmente adeguate (per esempio, se si tratta dell’esercizio di attività sportiva).

Colpa grave è ravvisabile, se l’azione è particolarmente e palesemente contraria al comportamento esigibile, in modo che l’evento sia prevedibile con notevole probabilità.

In materia di lesioni personali volontarie di cui al § 88, comma 2, StGB (CP), la prevedibilità è esclusa, qualora non sia ravvisabile colpa grave e se il fatto non ha causato una malattia o l’impossibilità di attendere alle normali occupazioni per una durata superiore a 14 giorni.

 

5. Reati più frequenti commessi da organi di associazioni

I reati, che più frequentemente vengono commessi nell’ambito di attività per conto delle associazioni, sono la “Veruntreuung” e l’”Untreue”.

Per quanto concerne il primo reato, lo commette chi si appropria di un bene (cosa mobile) di cui ha avuto la disponibilità, con il fine di arricchire illecitamente sé stesso o un terzo. Deve trattarsi di disponibilità esclusiva. Il soggetto attivo del reato de quo, deve avere avuto la disponibilità del bene al fine di conservarlo, restituirlo o consegnarlo a terzi.

 Con l’espressione “zugeeignet”, il legislatore si riferisce al fatto (§ 133, comma 1, StGB), che il soggetto attivo del reato ha compiuto un’azione, che esclude – almeno temporaneamente – la possibilità di riottenere la disponibilità della cosa da parte di chi ha affidato il bene al soggetto attivo del reato (per esempio, perché la cosa è stata venduta o data in pegno). Sussistono gli estremi della “Zueignung”, tutte le volte, in cui il soggetto attivo del reato ha compiuto una “widerrechtliche Verfügung über die Sache”, con l’effetto, che il riacquisto del bene non possa avvenire senza difficoltà.

L’elemento soggettivo del reato di “Veruntreuung" è costituito dal dolo (“Vorsatz”).

Altro delitto commesso, non di rado, da organi di associazioni, è la cosiddetta Untreue, che consiste nell’amministrazione “infedele” di un bene. L`”Untreue” si distingue, quindi, dalla “Veruntreuung” (due parole che sembrano sinonimi, ma non lo sono), perché quest’ultima ha per oggetto l’amministrazione del bene, di cui il soggetto attivo del reato ha avuto la disponibilità, in modo tale, che al soggetto passivo del reato derivi danno.

Elementi essenziali del reato di “Untreue”, sono il consapevole abuso ("Missbrauch”) della “Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen”, con la conseguenza di un danno patrimoniale altrui. Per “Befugnis”, s’intende la capacità di porre in essere atti con effetti giuridici, che si riversano nella sfera giuridica altrui. La “Verfügungsbefugnis” può derivare dalla legge o da un negozio giuridico. Si ha “Missbrauch” (abuso), se il soggetto attivo del reato, compie un atto che rientra formalmente nei poteri conferiti, ma che danneggia gli interessi di chi ha conferito la “Verfügungsbefugnis” (scopo del § 153 StGB, è la tutela del patrimonio di chi ha conferito la  predetta “Befugnis”).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato previsto e punito dal § 153 StGB, occorre il dolo (la “Wissentlichkeit der pflichtwidrigen Verfügung”). Non è necessario l’intento di procurare a stesso o ad altri, un incremento patrimoniale.

Associazioni con un elevato numero si soci, sono obbligati a particolari formalità per quanto riguarda i bilanci e i conti consuntivi.

 “Große Vereine” sono quelli, che hanno entrate o uscite – per due anni consecutivi – superiori a 3.000.000 Euro; a essi sono equiparate le associazioni che hanno percepito, sempre nel predetto biennio, “Spenden” superiori a 1.000.000 Euro.

I bilanci devono essere esaminati da un revisore. É punibile l’“unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen”.

Anche le associazioni sono soggette a sanzioni penali – secondo il “Verbandsverantwortlichkeitsgesetz”.

La responsabilità penale è ravvisabile nei confronti del direttivo dell’associazione e dei collaboratori, se hanno commesso reato e se questa “Straftat” è imputabile all’associazione stessa (fanno eccezione i collaboratori, che hanno prestato attività, senza percepire compenso alcuno).

Presupposto per la ravvisabilità della responsabilità penale, è che il reato sia stato commesso con effetti favorevoli per l’associazione (per esempio, se il patrimonio dell’associazione ha subito un incremento) o se, in conseguenza del reato, sono stati violati obblighi, che incombono all’associazione (per esempio, in materia di prevenzione di infortuni o di tutela dell’ambiente).

La ravvisabilità di reato comporta, che l’associazione è tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria, che può essere “bedingt nachgesehen”, per intero o per una parte (cioè inflitta con la sospensione condizionale della pena anche per una parte soltanto).

Un accenno, infine, alle sanzioni amministrative previste per i casi in cui:

1)la costituzione dell’associazione non è stata comunicata ai sensi del § 11, comma 1, del “Vereinsgesetz – VerG” – Legge sulle associazioni oppure 2)se, dopo la comunicazione, l’associazione ha continuato la propria attività, nonostante modifica dello statuto oppure 3)ha proseguito nella propria attività, nonostante l’intervenuto scioglimento dell’associazione.

 

6. Sanzioni amministrative

I rappresentanti legali dell’associazione, incorrono in sanzioni amministrative, qualora:

omettano di comunicare un’intervenuta modifica dello statuto oppure non comunichino la legale rappresentanza dell’associazione o la sede dell’associazione stessa, come prescritto dal § 14, commi 2 e 3, VerG oppure non comunichino lo scioglimento volontario dell’associazione oppure omettano la pubblicazione dello stesso.

É sanzionabile in via amministrativa altresì l’omessa comunicazione – in caso di scioglimento volontario dell’associazione – della cessazione dell’attività.

La sanzione amministrativa pecuniaria è di Euro 218; in caso di recidiva, di 726 Euro.

Nota (*) Tornano alla mente le “prodezze” di un “signore”, che, si dice, avrebbe ritenuto di doversi servire del giornalino di un’associazione (nella quale ricopriva – naturalmente – una posizione di rilievo), per far propaganda elettorale, nientemeno che in favore di un proprio familiare. Cariche sociali (la stessa cosa vale per quelle delle fondazioni  (Stiftungen) sarebbero particolarmente ambite per preparare un eventuale “come-back” in politica, proprio o almeno di qualche parente (fungendo, cosí, da utile stampella per il ritorno “sulla scena”).