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Attenzione alla segnaletica dell’area cortiliva aziendale!

Segnaletica
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Con una recente sentenza (n. 7950/2019, ud. 20/12/2019, dep. 28/01/2020), la Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Bologna si è pronunciata sulla responsabilità penale del legale rappresentante di una società per l’infortunio occorso al dipendente di una società esterna.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna aveva ritenuto il legale rappresentante di una società responsabile del reato di cui agli articoli 590, commi 1, 2 e 4, e 583, comma 1 n.1), Codice Penale perché “per negligenza, imprudenza e imperizia e inosservanza delle norme sulla prevenzione per infortuni sul lavoro (art. 63, comma 1, in combinato disposto con l’art. 64, comma 1, e con i punti 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5 e 1.8.5 dell’Al. IV del d.lgs. 81/2008) ometteva di curare che nell’area cortiliva dell’azienda venisse apposta apposita segnaletica – orizzontale o verticale – che identificasse i percorsi pedonali separatamente dai flussi veicolari, per una fruizione ordinata e più sicura del cortile da parte di tutta l’utenza”, così cagionando alla persona offesa lesioni personali gravi (frattura esposta di gamba e piede destro, con prognosi di 90 giorni).

In particolare, il Tribunale di Bologna aveva accertato la penale responsabilità dell’imputato per le lesioni riportate da un lavoratore, dipendente di una società esterna, recatosi per motivi di lavoro presso lo stabilimento della società di cui l’imputato era legale rappresentante, a causa dell’investimento avvenuto all’interno dell’area cortiliva dell’azienda, essendo stata riscontrata nel corso dell’istruzione probatoria “la totale assenza di segnaletica nell’area di transito idonea ad identificare i percorsi pedonali in modo separato dai flussi veicolari” e la violazione delle prescrizioni previste dalla normativa di settore. In particolare, il Tribunale aveva rilevato la posizione di garanzia ricoperta dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 2087 Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 81/2008. Pertanto, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il giudice di prime cure aveva ritenuto congrua la pena, con beneficio della non menzione, di euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza, l’imputato aveva proposto appello, per il tramite del proprio difensore di fiducia, chiedendo “l’assoluzione in quanto il sinistro era da addebitare in via esclusiva al conducente del carrello”, autore materiale dell’investimento, in quanto lo stesso aveva tenuto una condotta talmente pericolosa, imprevedibile ed inevitabile da rendere di fatto inutile l’eventuale installazione di segnaletica di pericolo e di transito veicolare e pedonale.

Al fine di dare soluzione alle questioni giuridiche prospettate nei motivi di gravame, riassumibili nella qualificazione della condotta del conducente dell’autoveicolo quale causa di interruzione del nesso causale (causa sopravvenuta e da sola sufficiente a determinare l’evento ex articolo 41, comma 2, Codice Penale), la Corte territoriale ha evidenziato come la stessa dinamica del sinistro fosse tale da escludere una qualificazione della condotta del conducente dell’autoveicolo nei termini anzidetti.

L’affermazione della responsabilità del datore di lavoro per quanto occorso al lavoratore coinvolto nel sinistro discende dalla sussistenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso verso i soggetti che legittimamente si trovano all’interno del perimetro aziendale, che rende di fatto applicabile la previsione di cui all’articolo 40, comma 1, Codice Penale (“Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), e dall’elemento soggettivo della colpa per violazione di norme preventivo-cautelari in materia di sicurezza sul lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e consistenti nella predisposizione di adeguata segnaletica all’interno dei locali e delle aree aziendali.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, Codice Penale, il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento dannoso o pericolo verrebbe ad interrompersi solo in presenza di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento. Con riferimento al contesto dell’ambiente di lavoro, la giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità del datore di lavoro, su cui grava una posizione di garanzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, viene meno solo in presenza di una condotta del lavoratore eccezionale, abnorme ed esorbitante da ogni comportamento previsto e prevedibile e tale, pertanto, da costituire causa da sola sufficiente a determinare l’evento e a determinare una serie causale autonoma.

La Corte richiama un precedente giurisprudenziale (Cass., Sezione Quarta Penale, Sentenza 5 marzo 2015, n. 16397), aderente ad un orientamento da ritenersi assolutamente consolidato, secondo cui “in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore”.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto che non vi fosse stato alcun “comportamento anomalo assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite” da parte del lavoratore conducente il carrello e che la manovra fosse “prevedibilissima, già eseguita ed addirittura richiesta dai preposti dell’imputato.

Adottando un ragionamento controfattuale, la Corte d’Appello ha concluso affermando che “se fosse stata collocata la prevista, necessaria ed idonea segnaletica, sia il carrellista, sia il pedone avrebbero non solo dovuto, ma anche potuto seguire tale segnaletica, evitando così qualsivoglia impatto”. Poiché nell’area cortiliva avveniva ogni giorno il libero transito di pedoni e automezzi, senza alcuna divisione e delimitazione, era assolutamente prevedibile, da parte del datore di lavoro, il verificarsi di sinistri come quello poi effettivamente accaduto.

Per tali ragioni, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza impugnata e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.