Lavoro mediante piattaforme digitali: primi passi verso una disciplina normativa completa ed omogenea

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Lavoro mediante piattaforme digitali: primi passi verso una disciplina normativa completa ed omogenea

 

Con la Direttiva (UE) 23 ottobre 2024, n. 2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, l’Unione Europea ha posto le basi per la creazione di una legislazione il più possibile completa ed omogenea a livello europeo a tutela di tale forma di lavoro che, se correttamente regolamentata, può offrire nuove possibilità e maggiore flessibilità nel mondo del lavoro. In questo contributo verranno, quindi, analizzate le finalità alla base del provvedimento europeo e le principali previsioni normative, con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

 

Premessa: il contesto di riferimento

Tra le nuove forme di rapporto di lavoro emergenti, un ruolo fondamentale è sicuramente rivestito dal c.d. “lavoro mediante piattaforme digitali”.

I dati statistici riportano, infatti, che, attualmente, nell’Unione Europea oltre 28 milioni di persone lavorano mediante una (o più) di tali piattaforme e che, nel 2025, si raggiungeranno i 43 milioni[1].

Si tratta di una nuova modalità di lavoro che viene ormai applicata in diversi ambiti e settori, caratterizzata da un elevata eterogeneità, sia rispetto ai tipi di piattaforme utilizzati, sia rispetto ai profili delle persone occupate, che spesso vede coinvolti diversi Stati e contraddistinta dal fatto che l’esecuzione del lavoro, la retribuzione ed il rapporto tra clienti e lavoratori sono organizzati (se pur in misura maggiore o minore a seconda del modello di business) attraverso algoritmi.

Nonostante la rapida evoluzione di tale forma di lavoro, manca, al momento, una disciplina omogenea a livello europeo che sia in grado di regolamentare tutte le svariate forme in cui si sostanzia il rapporto di lavoro, la cui gestione è, di fatto e tendenzialmente, lasciata al contratto di servizio elaborato dalla piattaforma e al quale il lavoratore semplicemente aderisce[2].

In tale contesto, l’Unione Europea si è, quindi, posta l’obiettivo di garantire una regolamentazione complessiva del lavoro mediante piattaforme digitali, nella consapevolezza che le stesse (i) da un lato, possono creare nuovi posti di lavoro e migliorare la produttività e la flessibilità nel modo del lavoro, ma (ii) dall’altro lato, difficilmente riescono ad essere incasellate all’interno dei noti modelli contrattuali e ciò rischia di accrescere gli squilibri di potere e la mancanza di conoscenza dei processi decisionali, nonché i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, per la parità di trattamento e per il diritto alla riservatezza.

 

La nuova Direttiva n. 2024/2831

La Direttiva (UE) 23 ottobre 2024, n. 2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 11 novembre 2024 ed entrerà in vigore il 1° dicembre 2024.

Il nuovo provvedimento europeo si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro svolto nell’Unione Europea, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile.

Dalla lettura combinata del considerando n. 14 e dell’art. 1 emerge chiaramente come lo scopo della direttiva sia quello di:

  • stabilire diritti minimi e norme a tutela dei dati personali;
  • facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale;
  • migliorare la trasparenza del lavoro, anche in situazioni transfrontaliere;
  • promuovere la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro;
  • proteggere i lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro nella gestione algoritmica, compreso l’esercizio della contrattazione collettiva.

Ciò premesso, nell’ottica di realizzare un quadro di protezione omogeneo, vengono, quindi ed innanzitutto, fornite definizioni omnicomprensive come quelle riportate nella Tabella 1..

Tabella 1 – principali definizioni (art. 2 della direttiva)

tabella1

La direttiva introduce, poi, una presunzione legale di esistenza del rapporto di lavoro nel caso in cui si riscontrino fatti che comportino la direzione ed il controllo del lavoratore conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi degli Stati Membri, nonché alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Si tratta di una presunzione semplice, ovvero che lascia la possibilità alla piattaforma di dimostrare che il rapporto non è, in realtà, di lavoro.

Inoltre (a) si prevedono misure a tutela del trattamento dei dati personali e della trasparenza, nonché dell’informazione e della consultazione, (b) viene stabilito l’obbligo di garantire la supervisione umana delle decisioni prese dai sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, (c) viene garantito il diritto alla tutela giurisdizionale, comprensiva anche del risarcimento del danno, in caso di violazioni dei diritti, con previsione di strumenti di protezione contro eventuali ritorsioni (per es., licenziamento) e (d) si sottolinea l’esigenza di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sulla quale ci si soffermerà nel prossimo paragrafo.

 

Focus sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Come anticipato, nel disciplinare in modo ampio e omogeneo il lavoro mediante piattaforme digitali, la direttiva si sofferma anche sugli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento chiarisce, infatti ed innanzitutto, che i sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati possono avere impatti sulla salute fisica e mentale dei lavoratori in tali termini:

  • la direzione, la valutazione e la disciplina algoritmiche potrebbe intensificare lo sforzo di lavoro, accrescendo il ritmo e riducendo le discontinuità nel flusso di lavoro, nonché ampliando l’attività lavorativa anche oltre il luogo e l’orario di lavoro convenzionali;
  • la poca trasparenza dei sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati potrebbe aumentare lo stress e l’ansia;
  • potrebbe esserci il rischio di violenza e molestie, acuito dal fatto che non esiste un luogo fisico in cui possano essere presentate denunce.

L’art. 12 della direttiva introduce, quindi, precisi obblighi per le piattaforme digitali, che si riportano nella Tabella 2 e che si applicano, in generale, in presenza di qualsivoglia sistema automatizzato che prenda o sostenga decisioni che incidano in qualsiasi modo sui lavoratori della piattaforma digitale.

Tabella 2 – Previsioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

tabella2

Il meccanismo introdotto dalla direttiva 2831/2024 è, naturalmente, quello tipico di tale strumento normativo, ovvero, in estrema sintesi, quello di dare indicazioni agli Stati Membri al fine di raggiungere un determinato risultato.

Gli Stati Membri dovranno uniformarsi entro il 2 dicembre 2026, ma, naturalmente e come chiarito dal considerando n. 68, gli stessi sono liberi di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. Inoltre, possono anche decidere di affidare l’attuazione della direttiva alle parti sociali, ove le stesse lo richiedano e a condizione che vengano raggiunti i risultati previsti dalla direttiva stessa.

Utilizzando le parole del Ministro Calderone, “il testo approvato ci lascia la libertà, a livello nazionale, di declinare i principi della direttiva nel nostro sistema, mantenendo le tutele per i lavoratori indipendentemente dal loro status, senza penalizzare le imprese, un buon punto d’equilibrio e una soluzione europea condivisa in risposta alle sfide di un mondo in evoluzione[1].

Il quadro normativo è, quindi, ancora in divenire e la direttiva europea rappresenta solo il primo passo per la creazione di una disciplina che sia il più completa e omogenea possibile a tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali. Nel prossimo periodo, particolare attenzione dovrà, dunque, essere prestata alle norme che verranno introdotte a livello nazionale per dare attuazione a tale provvedimento.

 

[1] In “Lavoratori delle piattaforme digitali: in Gazzetta la Direttiva UE per migliorare le condizioni di lavoro”, 11.11.2024, https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione-infortuni-articoli/lavoratori-delle-piattaforme-digitali-accordo-ue-per-migliorare-le-condizioni-di-lavoro/.

[1] Si veda, in tal senso, “Lavoratori delle piattaforme digitali: in Gazzetta la Direttiva UE per migliorare le condizioni di lavoro”, 11.11.2024, https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione-infortuni-articoli/lavoratori-delle-piattaforme-digitali-accordo-ue-per-migliorare-le-condizioni-di-lavoro/

[2] Il nostro ordinamento ha, al momento e in tale contesto, regolamentato soprattutto il lavoro dei c.d. “riders con il d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in L. 2 novembre 2019, n. 128, di modifica del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.