Avvocato Generale UE: conclusioni pagamenti con carte di credito on line OK compratore e venditore
Secondo la legge belga sulla tutela dei consumatori, nel caso di un contratto di vendita a distanza, il venditore non può pretendere dal consumatore alcun pagamento né alcun genere di acconto prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi per il recesso dal contratto.
Il Giudice belga ha chiesto una pronuncia pregiudiziale della Corte per stabilire se il Trattato osta alla specifica interpretazione fornita dagli organi belgi con riferimento alla citata disposizione della legge belga sulla tutela dei consumatori, secondo cui il venditore, all’atto della stipula del contratto di vendita a distanza, non può richiedere al consumatore il numero della carta di credito, pur obbligandosi a non farne uso, ai fini del pagamento, prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto.
L’Avvocato Generale ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare che l’art. 29 CE non osta ad una norma nazionale che nei contratti di vendita a distanza vieti di richiedere al consumatore qualsiasi pagamento o acconto in pendenza del termine obbligatorio per il recesso dal contratto, a condizione che la norma suddetta non venga interpretata nel senso che il venditore non può richiedere al consumatore in pendenza di tale termine di recesso il numero della carta di credito, ancorché egli si obblighi a non farne uso durante questo stesso termine per ottenere il pagamento.
In particolare, secondo l’Avvocato Generale, "occorre tener conto anche della realtà economica dei pagamenti con carta di credito, i quali rientrano tra le cosiddette «nuove modalità di pagamento», nonché dei vantaggi offerti da tale forma di pagamento. Con le altre forme classiche di pagamento a disposizione del venditore nelle vendite a distanza (ad esempio il bonifico bancario), succede che, qualora il venditore non possa richiedere il pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, soltanto il consumatore si vede garantito un elevato livello di tutela. In considerazione di ciò, il pagamento con carta di credito presenta un grande vantaggio, in quanto consente la tutela simultanea di entrambi, consumatore e venditore, senza per questo determinare, in linea di principio, una sensibile diminuzione del livello di tutela del consumatore. Il livello di tutela di quest’ultimo risulta diminuito soltanto potenzialmente ed in determinati casi. Se la sanzione posta a tutela di tale regola giuridica è adeguata, rari sono i casi di utilizzazione fraudolenta di carte di credito. Se si accordasse al consumatore ogni tutela ed al venditore nessuna, pur sussistendo la possibilità di proteggere entrambi allo stesso tempo, potremmo qualificare la situazione come summum ius summa iniuria – massimo diritto massima ingiustizia. La circostanza che con le altre forme di pagamento non sia possibile tutelare contemporaneamente il consumatore ed il venditore non deve portarci all’erronea convinzione che non sia lecito accordare una tutela ad entrambi qualora una determinata forma di pagamento lo consenta".
(Avvocato Generale UE - Verica Trstenjak presentate il 17 luglio 2008, Causa C‑205/07, Procedimento penale contro Lodewijk Gysbrechts e Santurel Inter BVBA: Artt. 28 CE‑30 CE – Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Termine per il recesso dal contratto – Divieto di richiedere un acconto o un pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto – Interpretazione di una disposizione nazionale secondo cui non è possibile richiedere il numero della carta di credito prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto – Vendita via internet).
Secondo la legge belga sulla tutela dei consumatori, nel caso di un contratto di vendita a distanza, il venditore non può pretendere dal consumatore alcun pagamento né alcun genere di acconto prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi per il recesso dal contratto.
Il Giudice belga ha chiesto una pronuncia pregiudiziale della Corte per stabilire se il Trattato osta alla specifica interpretazione fornita dagli organi belgi con riferimento alla citata disposizione della legge belga sulla tutela dei consumatori, secondo cui il venditore, all’atto della stipula del contratto di vendita a distanza, non può richiedere al consumatore il numero della carta di credito, pur obbligandosi a non farne uso, ai fini del pagamento, prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto.
L’Avvocato Generale ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare che l’art. 29 CE non osta ad una norma nazionale che nei contratti di vendita a distanza vieti di richiedere al consumatore qualsiasi pagamento o acconto in pendenza del termine obbligatorio per il recesso dal contratto, a condizione che la norma suddetta non venga interpretata nel senso che il venditore non può richiedere al consumatore in pendenza di tale termine di recesso il numero della carta di credito, ancorché egli si obblighi a non farne uso durante questo stesso termine per ottenere il pagamento.
In particolare, secondo l’Avvocato Generale, "occorre tener conto anche della realtà economica dei pagamenti con carta di credito, i quali rientrano tra le cosiddette «nuove modalità di pagamento», nonché dei vantaggi offerti da tale forma di pagamento. Con le altre forme classiche di pagamento a disposizione del venditore nelle vendite a distanza (ad esempio il bonifico bancario), succede che, qualora il venditore non possa richiedere il pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, soltanto il consumatore si vede garantito un elevato livello di tutela. In considerazione di ciò, il pagamento con carta di credito presenta un grande vantaggio, in quanto consente la tutela simultanea di entrambi, consumatore e venditore, senza per questo determinare, in linea di principio, una sensibile diminuzione del livello di tutela del consumatore. Il livello di tutela di quest’ultimo risulta diminuito soltanto potenzialmente ed in determinati casi. Se la sanzione posta a tutela di tale regola giuridica è adeguata, rari sono i casi di utilizzazione fraudolenta di carte di credito. Se si accordasse al consumatore ogni tutela ed al venditore nessuna, pur sussistendo la possibilità di proteggere entrambi allo stesso tempo, potremmo qualificare la situazione come summum ius summa iniuria – massimo diritto massima ingiustizia. La circostanza che con le altre forme di pagamento non sia possibile tutelare contemporaneamente il consumatore ed il venditore non deve portarci all’erronea convinzione che non sia lecito accordare una tutela ad entrambi qualora una determinata forma di pagamento lo consenta".
(Avvocato Generale UE - Verica Trstenjak presentate il 17 luglio 2008, Causa C‑205/07, Procedimento penale contro Lodewijk Gysbrechts e Santurel Inter BVBA: Artt. 28 CE‑30 CE – Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Termine per il recesso dal contratto – Divieto di richiedere un acconto o un pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto – Interpretazione di una disposizione nazionale secondo cui non è possibile richiedere il numero della carta di credito prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto – Vendita via internet).