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Avvocato Generale UE: il Parmesan tedesco può continuare a circolare

Denominazione d’origine – Formaggio – “Parmigiano Reggiano” – Uso della denominazione “Parmesan” – Stato membro che non ha agito ex officio a tutela di una denominazione d’origine protetta
1. Nel procedimento in esame, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito nel suo territorio l’immissione in commercio di formaggio recante la denominazione «Parmesan» e non corrispondente al disciplinare della denominazione d’origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «Parmigiano Reggiano», contravviene all’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

2. La tutela conferita alla DOP registrata «Parmigiano Reggiano» si estende al sostantivo tedesco «Parmesan»? Tale questione costituisce il fulcro del presente ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania.

3. Inoltre, il procedimento in esame solleva anche una questione relativa alle misure che gli Stati membri devono adottare per rendere effettiva la tutela prevista dal regolamento di base. Presumendo che la tutela conferita alla DOP registrata «Parmigiano Reggiano» si estenda al sostantivo tedesco «Parmesan», uno Stato membro deve perseguire d’ufficio, in quanto infrazione del regolamento di base, l’immissione in commercio con la denominazione «Parmesan» di formaggio non corrispondente al disciplinare del «Parmigiano Reggiano»?

I – Tutela di «Parmigiano Reggiano» ai sensi del diritto comunitario

A – Regolamento n. 2081/92

4. L’art. 2 del regolamento n. 2081/92 recita:

«1. La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;

(…)».

5. L’art. 3, n. 1, dispone:

«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

– della situazione esistente in altri Stati membri,

– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

6. L’art. 10 recita:

«1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.

(…)

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell’esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati».

7. L’art. 13 dispone:

«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

(…)

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;

(…)

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica pe

1. Nel procedimento in esame, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito nel suo territorio l’immissione in commercio di formaggio recante la denominazione «Parmesan» e non corrispondente al disciplinare della denominazione d’origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «Parmigiano Reggiano», contravviene all’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

2. La tutela conferita alla DOP registrata «Parmigiano Reggiano» si estende al sostantivo tedesco «Parmesan»? Tale questione costituisce il fulcro del presente ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania.

3. Inoltre, il procedimento in esame solleva anche una questione relativa alle misure che gli Stati membri devono adottare per rendere effettiva la tutela prevista dal regolamento di base. Presumendo che la tutela conferita alla DOP registrata «Parmigiano Reggiano» si estenda al sostantivo tedesco «Parmesan», uno Stato membro deve perseguire d’ufficio, in quanto infrazione del regolamento di base, l’immissione in commercio con la denominazione «Parmesan» di formaggio non corrispondente al disciplinare del «Parmigiano Reggiano»?

I – Tutela di «Parmigiano Reggiano» ai sensi del diritto comunitario

A – Regolamento n. 2081/92

4. L’art. 2 del regolamento n. 2081/92 recita:

«1. La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;

(…)».

5. L’art. 3, n. 1, dispone:

«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

– della situazione esistente in altri Stati membri,

– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

6. L’art. 10 recita:

«1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.

(…)

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell’esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati».

7. L’art. 13 dispone:

«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

(…)

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;

(…)

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica pe