Banca d’Italia: Provvedimento in materia di antiriciclaggio, responsabile e altri adempimenti
In generale, il Provvedimento stabilisce la predisposizione di adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell’attività svolta dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative per, tra gli altri, a) banche; b) istituti di moneta elettronica; c) istituti di pagamento; d) società di intermediazione mobiliare (SIM); e) società di gestione del risparmio (SGR); f) società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; h) intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del TUB; i) le società fiduciarie di cui all’art. 199 del TUF; j) Poste italiane S.p.A.; k) Cassa depositi e prestiti S.p.A l) agenti di cambio.
La Banca d’Italia precisa in via preliminare, in ossequio al principio di proporzionalità, che Le disposizioni sono state predisposte tenendo conto degli assetti strutturali che presentano maggiore complessità, per effetto dell’adeguamento alle prescrizioni della normativa di settore o delle scelte compiute dai soggetti. Esse non vanno interpretate nel senso di imporre l’adozione di strutture più complesse di quelle in essere, mirando piuttosto ad assicurare la presenza di idonei presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, i soggetti destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l’articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell’attività svolta. .
- deve essere prevista la funzione antiriciclaggio e nominato il relativo responsabile; è ammessa l’esternalizzazione e l’attribuzione della responsabilità della funzione ad un amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- ove l’unità di revisione interna non sia istituita, i relativi compiti possono essere assegnati ad un amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- deve essere formalizzata l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette.
Sono codificati i compiti degli organi di supervisione strategica, di gestione, di controllo, facendosi espresso riferimento all’Organismo di Vigilanza di cui alla disciplina 231.
(Banca d’Italia, 10 marzo 2011: Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
In generale, il Provvedimento stabilisce la predisposizione di adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell’attività svolta dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative per, tra gli altri, a) banche; b) istituti di moneta elettronica; c) istituti di pagamento; d) società di intermediazione mobiliare (SIM); e) società di gestione del risparmio (SGR); f) società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; h) intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del TUB; i) le società fiduciarie di cui all’art. 199 del TUF; j) Poste italiane S.p.A.; k) Cassa depositi e prestiti S.p.A l) agenti di cambio.
La Banca d’Italia precisa in via preliminare, in ossequio al principio di proporzionalità, che Le disposizioni sono state predisposte tenendo conto degli assetti strutturali che presentano maggiore complessità, per effetto dell’adeguamento alle prescrizioni della normativa di settore o delle scelte compiute dai soggetti. Esse non vanno interpretate nel senso di imporre l’adozione di strutture più complesse di quelle in essere, mirando piuttosto ad assicurare la presenza di idonei presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, i soggetti destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l’articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell’attività svolta. .
- deve essere prevista la funzione antiriciclaggio e nominato il relativo responsabile; è ammessa l’esternalizzazione e l’attribuzione della responsabilità della funzione ad un amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- ove l’unità di revisione interna non sia istituita, i relativi compiti possono essere assegnati ad un amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- deve essere formalizzata l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette.
Sono codificati i compiti degli organi di supervisione strategica, di gestione, di controllo, facendosi espresso riferimento all’Organismo di Vigilanza di cui alla disciplina 231.
(Banca d’Italia, 10 marzo 2011: Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231)