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Banca - Tribunale di Monza: inadempimento mutuatario

Banca - Tribunale di Monza: inadempimento mutuatario
Banca - Tribunale di Monza: inadempimento mutuatario

Il Tribunale di Monza rigetta in toto l’opposizione al precetto promossa da una società correntista per euro 1.658.397,66 a fronte di n. 8 mutui fondiari risolti dalla Banca per inadempimento della parte mutuataria.

In materia di diritto, il Tribunale di Monza si è pronunciato su: a) illegittimità e assurdità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori; b) temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell’eccepire l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto in quanto “non preciserebbe l’entità del tasso di interesse convenuto tra le parti”.

Secondo il Tribunale, è in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo non riconoscere la validità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione della temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell’eccepire l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto in quanto “non preciserebbe l’entità del tasso di interesse convenuto tra le parti”.

È infatti statuito che nel contratto i tassi di interesse erano esplicitati e manca la prova della presunta indeterminatezza.

Il Tribunale ha respinto tutte le richieste della società correntista in merito all’ammissione dei capitoli di prova, dell’ordine di esibizione, della richiesta CTU contabile e ha rigettato ogni domanda proposta.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Monza,  Sentenza del 21 settembre 2016, n. 10450)

Dott.ssa Silvana Mascellaro (SMF&P Studio Mascellaro Fanelli), Avv. Dehò.

Il Tribunale di Monza rigetta in toto l’opposizione al precetto promossa da una società correntista per euro 1.658.397,66 a fronte di n. 8 mutui fondiari risolti dalla Banca per inadempimento della parte mutuataria.

In materia di diritto, il Tribunale di Monza si è pronunciato su: a) illegittimità e assurdità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori; b) temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell’eccepire l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto in quanto “non preciserebbe l’entità del tasso di interesse convenuto tra le parti”.

Secondo il Tribunale, è in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo non riconoscere la validità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione della temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell’eccepire l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto in quanto “non preciserebbe l’entità del tasso di interesse convenuto tra le parti”.

È infatti statuito che nel contratto i tassi di interesse erano esplicitati e manca la prova della presunta indeterminatezza.

Il Tribunale ha respinto tutte le richieste della società correntista in merito all’ammissione dei capitoli di prova, dell’ordine di esibizione, della richiesta CTU contabile e ha rigettato ogni domanda proposta.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Monza,  Sentenza del 21 settembre 2016, n. 10450)

Dott.ssa Silvana Mascellaro (SMF&P Studio Mascellaro Fanelli), Avv. Dehò.