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Bonus facciate condominio: parapetti e tende ricompresi nel bonus

Bonus utilizzabile per la sostituzione dei parapetti, alcuni limiti per le tende avvolgibili
assemblea di condominio
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Bonus facciate: interpello all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate in occasione della risposta all’interpello n. 673/2021 chiarisce la ratio del Bonus facciate e quali siano i lavori che vi rientrano.

L’interpello presentato riguardava dei lavori di sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, il rifacimento delle tende avvolgibili e un sistema di illuminazione notturna. 


Bonus facciate: la ratio della norma

L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito i presupposti di applicazione del Bonus  e quale sia la sua ratio.

La detrazione può essere richiesta per gli edifici ubicati in zona A e B o in zone ad esse assimilabili ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

I lavori che possono essere svolti sugli edifici devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna, devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

La ratio è, dunque, quella di incentivare i lavori edilizi finalizzati al decoro urbano, tesi alla conservazione degli elementi tipici e strutturali dell’edificio e favorire il miglioramento dell'efficienza energetica dell’immobile.

Bonus Facciate: quali lavori vi rientrano

Secondo quando disposto nella circolare n. 2/E del 2020, rientrano nel Bonus “gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)". Tra i predetti interventi rientrano quindi i lavori di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo della facciata, la sua pulitura e tinteggiatura; il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti, dei fregi; i lavori sulle grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni.

Ancora, rientrano nelle detrazioni tutti gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio se visibili dalla strada o dal suolo pubblico, e la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Nella circolare è stato inoltre precisato che la detrazione spetta anche per le spese sostenute e connesse alla realizzazione degli interventi ammessi.

In merito poi alle tende solari, l’Ente fiscale ha chiarito che la detrazione può effettuarsi solo qualora il lavoro si rendesse necessario per motivi tecnici, in quanto si tratta di lavori accessori e complementari.

Infine, è stato chiarito che il costo dell’installazione di un sistema di illuminazione non rientra tra i lavori del Bonus Facciate, in quanto non conformi alla sua funzione: il decoro urbano.