Camera: esame disegno di legge semplificazione e modifiche al processo civile
In generale il provvedimento conferisce delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili e di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso contiene infine una serie di disposizioni transitorie che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l’amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo sulla durata dei processi.
In particolare, il Disegno di Legge reca all’articolo 45 la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo; all’articolo 55 la delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; all’articolo 61 la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali e all’articolo 66 la delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.
Tra le altre disposizioni destinate ad incidere sul processo civile citiamo:
- al Capo IV, articolo 46 modifiche al libro primo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 47 modifiche al libro secondo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 50 modifiche al libro terzo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 52 procedimento sommario di cognizione, di nuova introduzione;
che prevedono, tra le altre,
- la riduzione dei termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni;
- la semplificazione delle modalità di svolgimento delle prime udienze e della procedura relativa alle consulenze;
- la possibilità per il giudice, su accordo delle parti, di disporre di assumere le testimonianze per iscritto: "Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato";
- l’elencazione dei casi di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione con la predisposizione di un filtro, presso la Corte di Cassazione, per valutare preventivamente tale ammissibilità (articolo 48);
- lo snellimento del procedimento di pignoramento presso terzi (articolo 49);
- la fissazione di un calendario del processo: "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini" (articolo 53).
(Camera dei Deputati, Disegno di legge 1441-BIS-B: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
In generale il provvedimento conferisce delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili e di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso contiene infine una serie di disposizioni transitorie che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l’amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo sulla durata dei processi.
In particolare, il Disegno di Legge reca all’articolo 45 la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo; all’articolo 55 la delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; all’articolo 61 la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali e all’articolo 66 la delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.
Tra le altre disposizioni destinate ad incidere sul processo civile citiamo:
- al Capo IV, articolo 46 modifiche al libro primo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 47 modifiche al libro secondo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 50 modifiche al libro terzo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 52 procedimento sommario di cognizione, di nuova introduzione;
che prevedono, tra le altre,
- la riduzione dei termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni;
- la semplificazione delle modalità di svolgimento delle prime udienze e della procedura relativa alle consulenze;
- la possibilità per il giudice, su accordo delle parti, di disporre di assumere le testimonianze per iscritto: "Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato";
- l’elencazione dei casi di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione con la predisposizione di un filtro, presso la Corte di Cassazione, per valutare preventivamente tale ammissibilità (articolo 48);
- lo snellimento del procedimento di pignoramento presso terzi (articolo 49);
- la fissazione di un calendario del processo: "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini" (articolo 53).
(Camera dei Deputati, Disegno di legge 1441-BIS-B: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).