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Cartelle esattoriali sospese fino al 31 marzo 2022

Proroga rottamazione ter
Proroga rottamazione ter

LEGGI I RECENTI AGGIORNAMENTI QUI "Cartelle esattoriali, nuova dilazione: chi la può chiedere e quando".

 

Dopo il via libera del Senato, il testo della nuova Legge di Bilancio è stato approvato a Montecitorio, confermando la fiducia al Governo, posta dall’esecutivo sulla Manovra economica per il 2022. I voti a favore sono stati 414, i contrari 47 e un solo astenuto. Il voto finale sul provvedimento è atteso questa mattina.

Nel testo troviamo diverse novità, come il rifinanziamento dei bonus energetici per l’edilizia e per altre agevolazioni, il taglio dell’Irpef, la lotta alle delocalizzazioni aziendali.

Inoltre, con la nuova Legge di Bilancio viene differita di altri sei mesi l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate delle cartelle esattoriali.

 

Cartelle esattoriali: sì alla proroga

Con la Manovra economica 2022 arrivano importanti novità di fine anno anche per quanto riguarda la riscossione delle cartelle esattoriali.

Dopo la proroga dello Stato di Emergenza (introdotta con il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221), si è deciso di concedere, per tutte le cartelle emesse fino al 31 marzo 2022, 180 giorni di tempo perché esse siano pagate in regola (tre volte tanto rispetto a quelli previsti normalmente, vale a dire 60 giorni dalla notifica).

Molti politici si sono espressi favorevoli al differimento delle cartelle esattoriali che incombono sugli italiani, atto, questo, necessario per aiutare tutti coloro che in questo momento non sono in grado di pagare i loro debiti con il fisco. Lo stesso Antonio Tajani ai microfoni di Rainews24 ha dichiarato che “Lo stato di emergenza non è solo sanitario ma anche economico”.

Ci sarà più tempo, fino a sei mesi, per pagare, senza interessi di mora e sanzioni, le cartelle notificate nel primo trimestre 2022, dal primo gennaio al 31 marzo 2022.

Dal testo del Decreto fisco lavoro, collegato alla Legge di Bilancio, emerge che il raddoppio dell’aggio, ossia la remunerazione che l’Agente della Riscossione percepisce per la sua attività di riscossione che va dal 3% al 6% a carico del contribuente, scatta già dopo il sessantesimo giorno dalla “ricezione” dell’atto da parte dell’agente.

Quindi, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citatol’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180.

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni 

Per quanto riguarda le rateizzazioni, dal sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, si legge che il 31 dicembre 2021 cesseranno gli effetti di alcuni provvedimenti introdotti dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) in materia di rateizzazioni.

In particolare, per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2022:

  • sarà sempre necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà economica così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 per importi superiori a 60 mila euro, (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite di euro 100 mila) anche per l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate;
  • la decadenza si realizzerà al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite a 10 rate).

Infine, i debiti già decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate – indipendentemente dalla data in cui tale decadenza si sia concretizzata – possono essere nuovamente dilazionati solo se, per le richieste di riammissione che verranno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, il contribuente regolarizzi preliminarmente tutte le rate già scadute.

 

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