Cassazione Civile: nell’interrogatorio formale essere evasivi equivale ad ammettere

La Cassazione ha formulato questo importante principio di diritto processuale civile: "il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio" è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla "mancata risposta"".

Secondo la Cassazione, infatti: "l’art. 232 c.p.c. in questione statuisce che le ipotesi collegabili al "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo ", costituiscono i presupposti perché il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, sulla base del suo potere discrezionale, "come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio"; è evidente, quindi, che il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l’omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti".

La Cassazione ha così cassato la sentenza di secondo grado.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 31 marzo 2010, n.7783: Interrogatorio formale nel processo civile - Risposta reticente o evasiva - Equivalenza ad ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio).
La Cassazione ha formulato questo importante principio di diritto processuale civile: "il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio" è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla "mancata risposta"".

Secondo la Cassazione, infatti: "l’art. 232 c.p.c. in questione statuisce che le ipotesi collegabili al "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo ", costituiscono i presupposti perché il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, sulla base del suo potere discrezionale, "come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio"; è evidente, quindi, che il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l’omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti".

La Cassazione ha così cassato la sentenza di secondo grado.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 31 marzo 2010, n.7783: Interrogatorio formale nel processo civile - Risposta reticente o evasiva - Equivalenza ad ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio).