Cassazione Civile: onere probatorio per la deroga del foro nei contratti con consumatori

La Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto in materia di contratti stipulati con consumatori:

1) Ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

2) La disciplina di tutela del consumatore posta agli artt. 33 se. d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo) prescinde dal tipo contrattuale dalle parti poste in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti che di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare.

3) Se il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo proprio, eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente contratto cui, pur essendo stato come nella specie individualmente negoziato, si applica la disciplina di tutela del consumatore, ai sensi degli artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005.

4) Ai sensi dell’interpretazione sistematica e funzionale degli artt. 33 ss., e in particolare dei commi 4 e 5 dell’art. 34 d.lgs. n. 206 del 2005, incombe al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto», in cui ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 (esclusivamente) si sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto.

5) In difetto di prova della trattativa, nonché in difetto di prova idonea a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli articoli 18, 19 e 20 c.c.

6) L’onerosità ex art. 1341, 2 co., c.c. attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, e la disciplina posta dall’art. 1341 ss. c.c. è altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, con la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove la vessatorietà ex artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005 può invece attenere anche al rapporto contrattuale che come nella specie sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Ordinanza 20 marzo 2010, n.6802: Contratti con il consumatore - Deroga della competenza territoriale - Onere probatorio  imputabile al professionista).

La Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto in materia di contratti stipulati con consumatori:

1) Ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

2) La disciplina di tutela del consumatore posta agli artt. 33 se. d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo) prescinde dal tipo contrattuale dalle parti poste in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti che di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare.

3) Se il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo proprio, eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente contratto cui, pur essendo stato come nella specie individualmente negoziato, si applica la disciplina di tutela del consumatore, ai sensi degli artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005.

4) Ai sensi dell’interpretazione sistematica e funzionale degli artt. 33 ss., e in particolare dei commi 4 e 5 dell’art. 34 d.lgs. n. 206 del 2005, incombe al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto», in cui ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 (esclusivamente) si sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto.

5) In difetto di prova della trattativa, nonché in difetto di prova idonea a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli articoli 18, 19 e 20 c.c.

6) L’onerosità ex art. 1341, 2 co., c.c. attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, e la disciplina posta dall’art. 1341 ss. c.c. è altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, con la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove la vessatorietà ex artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005 può invece attenere anche al rapporto contrattuale che come nella specie sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Ordinanza 20 marzo 2010, n.6802: Contratti con il consumatore - Deroga della competenza territoriale - Onere probatorio  imputabile al professionista).