Cassazione Civile: presunzione assoluta di difetto grave nell’appalto per violazioni norme antisismiche

La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’articolo 1669, Codice Civile, incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti".

Secondo la Cassazione, infatti: "La responsabilità dell’appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall’articolo 1669 Codice Civile, nell’interesse generale alla solidità ed utilità delle costruzioni ed all’incolumità personale dei cittadini, distingue l’ipotesi di gravi difetti di costruzione comportanti l’evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilità attuale dell’ opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del Codice Civile, pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell’opera. Tra questi ultimi difetti rientra anche l’assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell’attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza degli articoli 1, 1° comma, e 3, 1° comma, legge 2 febbraio 1974, n. 643 (vedi ora d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all’ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l’integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili.

L’obbligatorietà dell’osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate e loro non derogabilità, salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l’applicazione si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza ma di necessità di conformare ad esse l’attività edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassare o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalità mettano a repentaglio la vita umana.

Dal carattere assoluto di tale presunzione deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l’osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non può essere disconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilità della costruzione, giacché egli non può né sindacare le prescrizioni normative e né sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 giugno 2008, n.14812: Appalto - Prescrizioni antisismiche - Gravi difetti - Presunzione assoluta).

La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’articolo 1669, Codice Civile, incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti".

Secondo la Cassazione, infatti: "La responsabilità dell’appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall’articolo 1669 Codice Civile, nell’interesse generale alla solidità ed utilità delle costruzioni ed all’incolumità personale dei cittadini, distingue l’ipotesi di gravi difetti di costruzione comportanti l’evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilità attuale dell’ opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del Codice Civile, pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell’opera. Tra questi ultimi difetti rientra anche l’assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell’attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza degli articoli 1, 1° comma, e 3, 1° comma, legge 2 febbraio 1974, n. 643 (vedi ora d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all’ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l’integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili.

L’obbligatorietà dell’osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate e loro non derogabilità, salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l’applicazione si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza ma di necessità di conformare ad esse l’attività edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassare o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalità mettano a repentaglio la vita umana.

Dal carattere assoluto di tale presunzione deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l’osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non può essere disconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilità della costruzione, giacché egli non può né sindacare le prescrizioni normative e né sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 giugno 2008, n.14812: Appalto - Prescrizioni antisismiche - Gravi difetti - Presunzione assoluta).