Cassazione Civile: responsabilità civile avvocato per dichiarazione di successione

"Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l’eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell’atto dal suo scopo precipuo".

Stabilendo il citato principio di diritto, la Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che invece aveva riformato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, condannandolo al risarcimento dei danni.

In particolare, secondo la Cassazione nel caso di specie "non è in discussione la liceità dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario ma la sua utilizzazione per uno scopo (la dilazione del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ai fini fiscali) che è diverso da quello suo proprio (il mantenimento della distinzione tra i patrimoni del defunto e dell’erede) sicché il suo conseguimento non può considerarsi compreso tra i compiti del professionista incaricato della presentazione della dichiarazione suddetta".

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile, Sentenza 23 febbraio 2011, n.4422)
"Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l’eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell’atto dal suo scopo precipuo".

Stabilendo il citato principio di diritto, la Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che invece aveva riformato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, condannandolo al risarcimento dei danni.

In particolare, secondo la Cassazione nel caso di specie "non è in discussione la liceità dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario ma la sua utilizzazione per uno scopo (la dilazione del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ai fini fiscali) che è diverso da quello suo proprio (il mantenimento della distinzione tra i patrimoni del defunto e dell’erede) sicché il suo conseguimento non può considerarsi compreso tra i compiti del professionista incaricato della presentazione della dichiarazione suddetta".

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile, Sentenza 23 febbraio 2011, n.4422)