Cassazione Civile: responsabilità dell’albergatore per sottrazione oggetti preziosi

“Non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui l’albergatore non deve rispondere della sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla sua custodia a meno di un ingiustificato rifiuto di questa. Premesso che l’articolo 1783 Codice Civile regola la responsabilità limitata dell’albergatore (pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera) per il deterioramento, la distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo, mentre l’articolo 1784 contempla la responsabilità illimitata per le cose "consegnate in custodia" o per le quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata, deve rilevarsi che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’articolo  1785 bis Codice Civile che, sempre per le cose "portate" in albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell’albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari".

Secondo la Cassazione, infatti: "In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art. 1783 Codice Civile), a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis Codice Civile". ... "l’articolo 1785 bis Codice Civile (introdotto dalla legge 10.6.1978 n.316) ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, fermo restante la distinzione tra cose "portate" in albergo e cose consegnate all’albergatore o da quest’ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n.28812:  Responsabilità albergatore).

“Non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui l’albergatore non deve rispondere della sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla sua custodia a meno di un ingiustificato rifiuto di questa. Premesso che l’articolo 1783 Codice Civile regola la responsabilità limitata dell’albergatore (pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera) per il deterioramento, la distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo, mentre l’articolo 1784 contempla la responsabilità illimitata per le cose "consegnate in custodia" o per le quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata, deve rilevarsi che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’articolo  1785 bis Codice Civile che, sempre per le cose "portate" in albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell’albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari".

Secondo la Cassazione, infatti: "In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art. 1783 Codice Civile), a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis Codice Civile". ... "l’articolo 1785 bis Codice Civile (introdotto dalla legge 10.6.1978 n.316) ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, fermo restante la distinzione tra cose "portate" in albergo e cose consegnate all’albergatore o da quest’ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n.28812:  Responsabilità albergatore).