Cassazione Lavoro: i beni aziendali devono essere utilizzati con diligenza

La diligenza del lavoratore non tollera limitazioni. Anche in caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi in materia di mansioni del lavoratore (articolo 2103 Codice Civile) e di tutela delle condizioni di lavoro (articolo 2087 Codice Civile) non esimono il lavoratore dall’utilizzare il bene affidatogli per l’espletamento della prestazione senza arrecare danni, dei quali risponde contrattualmente, in forza di quanto previsto in materia di diligenza nello svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 2104 Codice Civile).

Secondo la Cassazione, "La disposizione dell’articolo 2103 Codice Civile è diretta a tutelare il lavoratore nella conservazione delle mansioni (assegnate, od equivalenti o corrispondenti alla superiore acquisita categoria): non a limitare od escludere la diligenza cui il lavoratore è obbligato nello svolgimento delle sue mansioni. Egualmente è a dirsi per la disposizione dell’articolo 2087 Codice Civile, in quanto diretta a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La violazione di queste disposizione da parte del datore non esclude, di per sé, l’obbligo del lavoratore di svolgere le sue mansioni con la diligenza normativamente richiesta (come previsto dall’articolo 2104 Codice Civile). Questo obbligo è limitato solo nella misura in cui la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno al terreno della prestazione dovuta".

E ancora: ... "è onere del lavoratore provare di aver agito con la diligenza normativamente richiesta; e, in questo ambito, di non avere capacità preparazione ed esperienza adeguate. Nel caso in esame, l’affermazione della sentenza, per cui l’affidamento (per la consegna di merci) della guida d’un autoveicolo a persona a tanto abilitata non esige specifico preventivo addestramento, essendo coerente con principi logici e giuridici, è insindacabile".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 26 maggio 2008, n.13530: Bene affidato al lavoratore per l’espletamento della prestazione).

La diligenza del lavoratore non tollera limitazioni. Anche in caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi in materia di mansioni del lavoratore (articolo 2103 Codice Civile) e di tutela delle condizioni di lavoro (articolo 2087 Codice Civile) non esimono il lavoratore dall’utilizzare il bene affidatogli per l’espletamento della prestazione senza arrecare danni, dei quali risponde contrattualmente, in forza di quanto previsto in materia di diligenza nello svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 2104 Codice Civile).

Secondo la Cassazione, "La disposizione dell’articolo 2103 Codice Civile è diretta a tutelare il lavoratore nella conservazione delle mansioni (assegnate, od equivalenti o corrispondenti alla superiore acquisita categoria): non a limitare od escludere la diligenza cui il lavoratore è obbligato nello svolgimento delle sue mansioni. Egualmente è a dirsi per la disposizione dell’articolo 2087 Codice Civile, in quanto diretta a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La violazione di queste disposizione da parte del datore non esclude, di per sé, l’obbligo del lavoratore di svolgere le sue mansioni con la diligenza normativamente richiesta (come previsto dall’articolo 2104 Codice Civile). Questo obbligo è limitato solo nella misura in cui la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno al terreno della prestazione dovuta".

E ancora: ... "è onere del lavoratore provare di aver agito con la diligenza normativamente richiesta; e, in questo ambito, di non avere capacità preparazione ed esperienza adeguate. Nel caso in esame, l’affermazione della sentenza, per cui l’affidamento (per la consegna di merci) della guida d’un autoveicolo a persona a tanto abilitata non esige specifico preventivo addestramento, essendo coerente con principi logici e giuridici, è insindacabile".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 26 maggio 2008, n.13530: Bene affidato al lavoratore per l’espletamento della prestazione).