Cassazione Lavoro: videocamera per filmare illecito dei dipendenti

La Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato a diversi dipendenti che erano stati filmati "da una videocamera posta nell’ufficio nel quale si erano ingiustificatamente introdotti, posizionata da un soggetto non datore di lavoro a cui tale ufficio era riservato per evidenti finalità di tutela dei propri effetti personali e della documentazione aziendale ivi esistente".

Secondo la Cassazione il disconoscimento dei filmati era avvenuto in modo del tutto generico e non idoneo come tale a produrre gli effetti dell’articolo 2712 Codice Civile. In particolare, la Cassazione ha rilevato che "il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all’articolo 2712 codice civile - che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’articolo 214 codice procedura civile, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza 28 gennaio 2011, n.2117)

La Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato a diversi dipendenti che erano stati filmati "da una videocamera posta nell’ufficio nel quale si erano ingiustificatamente introdotti, posizionata da un soggetto non datore di lavoro a cui tale ufficio era riservato per evidenti finalità di tutela dei propri effetti personali e della documentazione aziendale ivi esistente".

Secondo la Cassazione il disconoscimento dei filmati era avvenuto in modo del tutto generico e non idoneo come tale a produrre gli effetti dell’articolo 2712 Codice Civile. In particolare, la Cassazione ha rilevato che "il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all’articolo 2712 codice civile - che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’articolo 214 codice procedura civile, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza 28 gennaio 2011, n.2117)