Cassazione Penale: applicabilità delle misure cautelari interdittive 231 alla corruzione internazionale

"Sebbene le sanzioni indicate nell’art. 9 comma 2 d.lgs. 231/2001 sono state pensate in rapporto a soggetti che operano all’interno del territorio dello Stato, tuttavia non può ritenersi che siano tutte inidonee ad intervenire su situazioni relative a fatti di corruzione internazionale: spetterà comunque al giudice verificare in concreto se la sanzione, anche quando è chiesta in via cautelare, può essere effettivamente applicata all’ente senza che ciò comporti, da un lato, il coinvolgimento, seppure solo nella fase esecutiva, di organismi stranieri, dall’altro, l’impossibilità di controllare il rispetto del divieto imposto".

In sostanza, la Cassazione ha giudicato applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive previste dal Decreto Legislativo 231/2001 anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis Codice Penale.

Secondo la Cassazione, infatti, "una volta riconosciuta la astratta possibilità di applicare le sanzioni interdittive (e le misure cautelari) anche nei confronti degli enti responsabili degli illeciti derivanti dal reato di corruzione internazionale, si pone l’ulteriore questione della applicabilità in concreto di tali sanzioni. Si tratta di una problematica delicata, opportunamente sottolineata dai difensori delle società, che riguarda i limiti di operatività delle sanzioni interdittive rispetto alle situazioni che possono crearsi nei rapporti con gli Stati esteri per effetto delle condotte di corruzione internazionale. La questione non attiene certo agli eventuali profili diplomatici tra Stati, che qui non interessano, ma alla concreta applicabilità ed esecuzione delle sanzioni. E’ evidente che la sanzione interdittiva, anche quando è applicata in via cautelare, debba rivolgersi esclusivamente all’ente che abbia avuto interesse ovvero conseguito vantaggi dal reato di corruzione nei confronti di un "funzionario straniero", ma deve rilevarsi che alcune delle sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 d.lgs. 231/2001 possono comportare, anche solo indirettamente, il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche straniere, talvolta delle stesse amministrazioni con cui i rappresentanti o i dipendenti dell’ente imputato sono venuti in contatto. Cosi, ad esempio, sembra scontato che non possa disporsi la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze (art. 9 comma 2 letto b) rilasciate da Stati esteri e lo stesso dovrebbe valere per l’esclusione da agevolazioni o da finanziamenti (art.9 comma 2 letto d) qualora siano concessi da organismi pubblici stranieri. In questi casi per l’esecuzione della sanzione sarebbe necessario il coinvolgimento dello Stato estero - anche attraverso forme di cooperazione - su cui il giudice penale italiano non ha giurisdizione, né alcuna possibilità di imporre condotte particolari né di realizzare controlli".

La Cassazione ha così annullato l’ordinanza impugnata "con rinvio al Tribunale di Milano che, in ossequio al principio di diritto enunciato, relativo alla possibile applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti dell’ente indagato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.lgs. 231/2001 derivante dal reato di cui all’art. 322-bis c.p. e ai limiti del ricorso alle misure interdittive cautelaTi, dovrà procedere alla rivalutazione dell’istanza di riesarne".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 1 dicembre 2010, n.42701)

"Sebbene le sanzioni indicate nell’art. 9 comma 2 d.lgs. 231/2001 sono state pensate in rapporto a soggetti che operano all’interno del territorio dello Stato, tuttavia non può ritenersi che siano tutte inidonee ad intervenire su situazioni relative a fatti di corruzione internazionale: spetterà comunque al giudice verificare in concreto se la sanzione, anche quando è chiesta in via cautelare, può essere effettivamente applicata all’ente senza che ciò comporti, da un lato, il coinvolgimento, seppure solo nella fase esecutiva, di organismi stranieri, dall’altro, l’impossibilità di controllare il rispetto del divieto imposto".

In sostanza, la Cassazione ha giudicato applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive previste dal Decreto Legislativo 231/2001 anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis Codice Penale.

Secondo la Cassazione, infatti, "una volta riconosciuta la astratta possibilità di applicare le sanzioni interdittive (e le misure cautelari) anche nei confronti degli enti responsabili degli illeciti derivanti dal reato di corruzione internazionale, si pone l’ulteriore questione della applicabilità in concreto di tali sanzioni. Si tratta di una problematica delicata, opportunamente sottolineata dai difensori delle società, che riguarda i limiti di operatività delle sanzioni interdittive rispetto alle situazioni che possono crearsi nei rapporti con gli Stati esteri per effetto delle condotte di corruzione internazionale. La questione non attiene certo agli eventuali profili diplomatici tra Stati, che qui non interessano, ma alla concreta applicabilità ed esecuzione delle sanzioni. E’ evidente che la sanzione interdittiva, anche quando è applicata in via cautelare, debba rivolgersi esclusivamente all’ente che abbia avuto interesse ovvero conseguito vantaggi dal reato di corruzione nei confronti di un "funzionario straniero", ma deve rilevarsi che alcune delle sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 d.lgs. 231/2001 possono comportare, anche solo indirettamente, il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche straniere, talvolta delle stesse amministrazioni con cui i rappresentanti o i dipendenti dell’ente imputato sono venuti in contatto. Cosi, ad esempio, sembra scontato che non possa disporsi la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze (art. 9 comma 2 letto b) rilasciate da Stati esteri e lo stesso dovrebbe valere per l’esclusione da agevolazioni o da finanziamenti (art.9 comma 2 letto d) qualora siano concessi da organismi pubblici stranieri. In questi casi per l’esecuzione della sanzione sarebbe necessario il coinvolgimento dello Stato estero - anche attraverso forme di cooperazione - su cui il giudice penale italiano non ha giurisdizione, né alcuna possibilità di imporre condotte particolari né di realizzare controlli".

La Cassazione ha così annullato l’ordinanza impugnata "con rinvio al Tribunale di Milano che, in ossequio al principio di diritto enunciato, relativo alla possibile applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti dell’ente indagato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.lgs. 231/2001 derivante dal reato di cui all’art. 322-bis c.p. e ai limiti del ricorso alle misure interdittive cautelaTi, dovrà procedere alla rivalutazione dell’istanza di riesarne".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 1 dicembre 2010, n.42701)