Cassazione Penale: bancarotta semplice documentale
Pertanto, la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui "L’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese".
Nel caso di specie la Cassazione ha rilevato che "La esatta e piena integrazione della fattispecie, di natura formale ed a pericolo presunto, rende evidente come non sia correttamente evocato, la figura del reato impossibile di cui all’art. 49 comma 2 Codice Penale, dovendosi osservare che non ricorre né il caso della "inidoneità della azione" né quello della "inesistenza dell’oggetto" della condotta: al contrario, è quantomeno da osservare che la redazione dell’inventario, da redigersi ogni anno, serve ad evidenziare le attività e le passività della impresa oltre a quelle dell’imprenditore, estranee alla medesima. Esso si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare gli utili conseguiti o le perdite subite (art. 2217 Codice Civile)".
(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 18 aprile 2011, n.15516)
Pertanto, la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui "L’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese".
Nel caso di specie la Cassazione ha rilevato che "La esatta e piena integrazione della fattispecie, di natura formale ed a pericolo presunto, rende evidente come non sia correttamente evocato, la figura del reato impossibile di cui all’art. 49 comma 2 Codice Penale, dovendosi osservare che non ricorre né il caso della "inidoneità della azione" né quello della "inesistenza dell’oggetto" della condotta: al contrario, è quantomeno da osservare che la redazione dell’inventario, da redigersi ogni anno, serve ad evidenziare le attività e le passività della impresa oltre a quelle dell’imprenditore, estranee alla medesima. Esso si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare gli utili conseguiti o le perdite subite (art. 2217 Codice Civile)".
(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 18 aprile 2011, n.15516)