Cassazione Penale: definizione di acque reflue industriali per scarico non autorizzato
La fattispecie riguarda lo scarico, in un canale di raccolta di acque piovane, delle acque di lavaggio di cassette di uva durante la vendemmia. Inutilmente l’imputato ha cercato riparo nella distinzione tra “acque di lavaggio” e “scarichi”, in quanto la Corte ha confermato l’orientamento elaborato da una solida giurisprudenza, secondo cui:
- incorre nella contravvenzione chiunque immetta nella pubblica fognatura “acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche” (Sez. III, 18 giugno 2009);
- “nella nozione di acque reflue industriali [...] rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti rifiuti non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche ...” (Sez. III, 5 febbraio 2009).
Già in precedenza la Terza Sezione aveva ritenuto che integrasse lo stesso reato lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall’attività di molitura delle olive (Sez. III, 20 maggio 2008).
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 24 gennaio 2011, n. 2313)
La fattispecie riguarda lo scarico, in un canale di raccolta di acque piovane, delle acque di lavaggio di cassette di uva durante la vendemmia. Inutilmente l’imputato ha cercato riparo nella distinzione tra “acque di lavaggio” e “scarichi”, in quanto la Corte ha confermato l’orientamento elaborato da una solida giurisprudenza, secondo cui:
- incorre nella contravvenzione chiunque immetta nella pubblica fognatura “acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche” (Sez. III, 18 giugno 2009);
- “nella nozione di acque reflue industriali [...] rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti rifiuti non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche ...” (Sez. III, 5 febbraio 2009).
Già in precedenza la Terza Sezione aveva ritenuto che integrasse lo stesso reato lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall’attività di molitura delle olive (Sez. III, 20 maggio 2008).
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 24 gennaio 2011, n. 2313)