Cassazione Penale: maltrattamento di animali vecchia e nuova normativa

Presso un centro commerciale un cane meticcio di taglia medio piccola era rimasto chiuso all’interno di una autovettura, parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa 30 gradi e per circa un’ora e che detto cane dava segni visibili di disagio, ansimando e cercando l’ombra, nello spazio tra i sedili anteriori e posteriori. La fattispecie integra gli estremi del reato di cui all’articolo 727 Codice Penale (Maltrattamento di animali).

Riferendosi alla propria interpretazione della norma contenuta nell’ articolo 727 Codice Penale, nella formulazione anteriore all’articolo 1 Legge 20 luglio 2004 n. 189, la Corte di Cassazione ha ricordato di avere sempre ritenuto che integra il reato previsto il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di Infierire sull’animale o che questo riportasse una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (tra le altre Cass., sez. 111, 21 dicembre 2005, n. 2774).

La Cassazione ha così stabilito che "la nuova formulazione della disposizione codicistica non modifica il contenuto della norma perché è sempre punibile la detenzione degli animali "in condizioni incompatibili per la loro natura".

In definitiva, dunque, "l’argomentazione del giudice del merito appare logica e rispondente ai canoni interpretativi della norma, avendo evidenziato sia che l’animale era stato tenuto chiuso in una autovettura, limitata, parcheggiata al sole, con una temperatura di oltre 30 gradi per circa un’ora, incompatibile con la natura dello stesso, tanto che cercava ombra tra i sedili, sia che lo stesso aveva riportato gravi patimenti, tenuto conto che ansimava (dimostrando, cioè, difficoltà di respirazione) e che necessitava la somministrazione di acqua, manifestando un inizio di disidratazione, tanto che si rese necessaria l’apertura delle portiere, la liberazione dell’animale e la immediata somministrazione di acqua".

Ricordiamo che a norma dell’articolo 544ter Codice Penale in materia di maltrattamento di animali introdotto con la citata Legge 189/2994 (che ha sostituito l’articolo 727 Codice Penale): Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. / La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. / La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 7 gennaio 2008, n.175).

Presso un centro commerciale un cane meticcio di taglia medio piccola era rimasto chiuso all’interno di una autovettura, parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa 30 gradi e per circa un’ora e che detto cane dava segni visibili di disagio, ansimando e cercando l’ombra, nello spazio tra i sedili anteriori e posteriori. La fattispecie integra gli estremi del reato di cui all’articolo 727 Codice Penale (Maltrattamento di animali).

Riferendosi alla propria interpretazione della norma contenuta nell’ articolo 727 Codice Penale, nella formulazione anteriore all’articolo 1 Legge 20 luglio 2004 n. 189, la Corte di Cassazione ha ricordato di avere sempre ritenuto che integra il reato previsto il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di Infierire sull’animale o che questo riportasse una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (tra le altre Cass., sez. 111, 21 dicembre 2005, n. 2774).

La Cassazione ha così stabilito che "la nuova formulazione della disposizione codicistica non modifica il contenuto della norma perché è sempre punibile la detenzione degli animali "in condizioni incompatibili per la loro natura".

In definitiva, dunque, "l’argomentazione del giudice del merito appare logica e rispondente ai canoni interpretativi della norma, avendo evidenziato sia che l’animale era stato tenuto chiuso in una autovettura, limitata, parcheggiata al sole, con una temperatura di oltre 30 gradi per circa un’ora, incompatibile con la natura dello stesso, tanto che cercava ombra tra i sedili, sia che lo stesso aveva riportato gravi patimenti, tenuto conto che ansimava (dimostrando, cioè, difficoltà di respirazione) e che necessitava la somministrazione di acqua, manifestando un inizio di disidratazione, tanto che si rese necessaria l’apertura delle portiere, la liberazione dell’animale e la immediata somministrazione di acqua".

Ricordiamo che a norma dell’articolo 544ter Codice Penale in materia di maltrattamento di animali introdotto con la citata Legge 189/2994 (che ha sostituito l’articolo 727 Codice Penale): Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. / La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. / La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 7 gennaio 2008, n.175).