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Cassazione Penale: permesso di soggiorno falso? Si può sequestrare

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica contro il provvedimento del Tribunale del Riesame di Trieste con il quale disponeva l’annullamento del sequestro del permesso di soggiorno, emesso a seguito della presentazione di un documento falso.

Il cittadino straniero, infatti, aveva presentato alla questura un documento falso dal quale risultava l’attestazione del Comune che lo stesso avrebbe fornito la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Una volta accertata la mancanza di tali documenti, il permesso di soggiorno emesso su tali erronei presupposti era stato sottoposto a sequestro e, successivamente, dissequestrato in quanto “l’atto amministrativo non può essere oggetto di sequestro preventivo”.

La Suprema Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto che il rilascio del permesso di soggiorno ottenuto sulla base di un’attestazione falsa, dal punto di vista giuridico, costituisce il reato di falso per errore determinato dall’altrui inganno. “Il provvedimento di conseguenza emesso costituisce, insieme, prodotto del reato e cosa pertinente al reato”.

In relazione alla nozione di cosa pertinente al reato, ex articolo 321 del Codice di Procedura  Penale, la Corte ha precisato che questa “ha un significato ampio, idoneo a comprendere pure il corpo del reato, cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, ovvero le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo”.

Sulla base di tale più ampia accezione di cosa pertinente al reato “non v’è dubbio che in essa rientrino anche gli atti amministrativi che siano il frutto di un’attività delittuosa, in quanto proiezione del reato nel mondo giuridico e come tali – nel concorso delle altre condizioni richieste dall’art. 321 del Cod. Proc. Pen. – passibili di sequestro preventivo”.

Di conseguenza, la presunzione di legittimità degli atti amministrativi non può paralizzare l’esercizio dell’azione penale, mentre starà all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento viziato revocare l’autorizzazione, integrarla o rinnovarla.

In conclusione, La Corte di Cassazione ha rinviato al Tribunale del Riesame di Trieste l’esame della questione sulla base dei principi sopra espressi.

(Corte di Cassazione – V Sezione Penale, Sentenza 20 giugno 2013, n. 27242)

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica contro il provvedimento del Tribunale del Riesame di Trieste con il quale disponeva l’annullamento del sequestro del permesso di soggiorno, emesso a seguito della presentazione di un documento falso.


Il cittadino straniero, infatti, aveva presentato alla questura un documento falso dal quale risultava l’attestazione del Comune che lo stesso avrebbe fornito la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Una volta accertata la mancanza di tali documenti, il permesso di soggiorno emesso su tali erronei presupposti era stato sottoposto a sequestro e, successivamente, dissequestrato in quanto “l’atto amministrativo non può essere oggetto di sequestro preventivo”.

La Suprema Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto che il rilascio del permesso di soggiorno ottenuto sulla base di un’attestazione falsa, dal punto di vista giuridico, costituisce il reato di falso per errore determinato dall’altrui inganno. “Il provvedimento di conseguenza emesso costituisce, insieme, prodotto del reato e cosa pertinente al reato”.

In relazione alla nozione di cosa pertinente al reato, ex articolo 321 del Codice di Procedura  Penale, la Corte ha precisato che questa “ha un significato ampio, idoneo a comprendere pure il corpo del reato, cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, ovvero le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo”.

Sulla base di tale più ampia accezione di cosa pertinente al reato “non v’è dubbio che in essa rientrino anche gli atti amministrativi che siano il frutto di un’attività delittuosa, in quanto proiezione del reato nel mondo giuridico e come tali – nel concorso delle altre condizioni richieste dall’art. 321 del Cod. Proc. Pen. – passibili di sequestro preventivo”.

Di conseguenza, la presunzione di legittimità degli atti amministrativi non può paralizzare l’esercizio dell’azione penale, mentre starà all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento viziato revocare l’autorizzazione, integrarla o rinnovarla.

In conclusione, La Corte di Cassazione ha rinviato al Tribunale del Riesame di Trieste l’esame della questione sulla base dei principi sopra espressi.

(Corte di Cassazione – V Sezione Penale, Sentenza 20 giugno 2013, n. 27242)