Cassazione Penale: quando il difensore gode delle garanzie di libertà

Con la sentenza del 21 agosto 2012, in relazione alle garanzie di libertà previste dall’articolo 103 del Codice di procedura penale, i giudici di legittimità hanno avuto l’occasione di chiarire che “per difensore deve intendersi non solo colui che assiste l’indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezioni o perquisizioni, ma anche colui che in altro procedimento ha prestato assistenza all’indagato … se si considera la funzione delle garanzie dell’art. 103 ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore”.

In forza di detta definizione, “le guarentigie previste dall’articolo 103 del Codice di Procedura Civile, non sono pertanto volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia “difensore” in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato), quindi non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato articolo 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia lui stesso oggetto di indagini”, come nel caso di specie.

Il ricorso in esame è pertanto respinto, non essendo necessario l’avviso al Consiglio dell’ordine forense “quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore ... poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o l’”oggetto della difesa”.

Le guarentigie previste dall’articolo 103 c.p.p. non introducono infatti un principio in senso lato immunitario (per ragioni di categoria) del difensore, ma tutelano l’inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante (art. 24 Cost.)”.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 21 agosto 2012, n.32909)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Con la sentenza del 21 agosto 2012, in relazione alle garanzie di libertà previste dall’articolo 103 del Codice di procedura penale, i giudici di legittimità hanno avuto l’occasione di chiarire che “per difensore deve intendersi non solo colui che assiste l’indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezioni o perquisizioni, ma anche colui che in altro procedimento ha prestato assistenza all’indagato … se si considera la funzione delle garanzie dell’art. 103 ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore”.

In forza di detta definizione, “le guarentigie previste dall’articolo 103 del Codice di Procedura Civile, non sono pertanto volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia “difensore” in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato), quindi non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato articolo 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia lui stesso oggetto di indagini”, come nel caso di specie.

Il ricorso in esame è pertanto respinto, non essendo necessario l’avviso al Consiglio dell’ordine forense “quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore ... poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o l’”oggetto della difesa”.

Le guarentigie previste dall’articolo 103 c.p.p. non introducono infatti un principio in senso lato immunitario (per ragioni di categoria) del difensore, ma tutelano l’inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante (art. 24 Cost.)”.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 21 agosto 2012, n.32909)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]