Cassazione Penale: rifiuto atti d’ufficio del sindaco per omessa adozione provvedimento contingibile

Integra gli estremi del reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’articolo 328 comma 1 Codice Penale "la protratta inerzia del sindaco, il quale, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica, quale emergeva dalle molteplici segnalazioni trasmessegli, non si è avvalso del potere di ordinare la sospensione della distribuzione dell’acqua ed ha omesso di adottare le misure idonee ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia, ripetutamente ed espressamente richiestegli dalle competenti autorità sanitarie, si è tradotta in un indebito rifiuto di atti di ufficio che, per ragioni di igiene e sanità, dovevano essere compiuti senza ritardo".

Viceversa tale condotta non integra l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 31/2001. Detto decreto "che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 9883 CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce una serie di rigorosi parametri al fine di garantire la salubrità e la pulizia delle acque, preoccupandosi di fissare una serie di requisiti minimi. Nel caso di superamento di tali parametri, fissati a norma dell’allegato l, è previsto che l’azienda unità sanitaria locale interessata proponga all’ "autorità d’ambito", e quindi al Sindaco, l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica (analoga previsione, peraltro, era contenuta anche nelle disposizioni anteriormente vigenti, in virtù delle quali erano state trasmesse all’odierno imputato, nella sua qualità di Sindaco di Agrigento, gli esiti sfavorevoli delle analisi condotte sui campioni di acqua prelevati dai vigili sanitari, con la contestuale richiesta di adozione dei provvedimenti necessari all’immediato ripristino della qualità delle acque erogate).

Ciò posto, appare evidente che l’articolo 19 comma 4, nel sanzionare I’inosservanza delle prescrizioni imposte con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità, presuppone il concreto esercizio di un’attività provvedimentale ad opera dell’autorità a tanto abilitata, e considera come illecito amministrativo la mancata osservanza delle relative prescrizioni da parte dei soggetti tenuti a darvi esecuzione. Esula, al contrario, dall’ambito di operatività della predetta norma, la condotta del Sindaco ilquale, come nel caso in esame, abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari per scongiurare potenziali pericoli per la salute umana".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 19 marzo 2009, n.12147: Rifiuto di atti d’ufficio per omessa adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti - Pericolo per la salute pubblica).

Integra gli estremi del reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’articolo 328 comma 1 Codice Penale "la protratta inerzia del sindaco, il quale, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica, quale emergeva dalle molteplici segnalazioni trasmessegli, non si è avvalso del potere di ordinare la sospensione della distribuzione dell’acqua ed ha omesso di adottare le misure idonee ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia, ripetutamente ed espressamente richiestegli dalle competenti autorità sanitarie, si è tradotta in un indebito rifiuto di atti di ufficio che, per ragioni di igiene e sanità, dovevano essere compiuti senza ritardo".

Viceversa tale condotta non integra l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 31/2001. Detto decreto "che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 9883 CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce una serie di rigorosi parametri al fine di garantire la salubrità e la pulizia delle acque, preoccupandosi di fissare una serie di requisiti minimi. Nel caso di superamento di tali parametri, fissati a norma dell’allegato l, è previsto che l’azienda unità sanitaria locale interessata proponga all’ "autorità d’ambito", e quindi al Sindaco, l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica (analoga previsione, peraltro, era contenuta anche nelle disposizioni anteriormente vigenti, in virtù delle quali erano state trasmesse all’odierno imputato, nella sua qualità di Sindaco di Agrigento, gli esiti sfavorevoli delle analisi condotte sui campioni di acqua prelevati dai vigili sanitari, con la contestuale richiesta di adozione dei provvedimenti necessari all’immediato ripristino della qualità delle acque erogate).

Ciò posto, appare evidente che l’articolo 19 comma 4, nel sanzionare I’inosservanza delle prescrizioni imposte con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità, presuppone il concreto esercizio di un’attività provvedimentale ad opera dell’autorità a tanto abilitata, e considera come illecito amministrativo la mancata osservanza delle relative prescrizioni da parte dei soggetti tenuti a darvi esecuzione. Esula, al contrario, dall’ambito di operatività della predetta norma, la condotta del Sindaco ilquale, come nel caso in esame, abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari per scongiurare potenziali pericoli per la salute umana".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 19 marzo 2009, n.12147: Rifiuto di atti d’ufficio per omessa adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti - Pericolo per la salute pubblica).