Cassazione SU Civili: all’antitrust non si chiede il risaricimento del danno

"L’Autorità garante della concorrenza e del mercato non è un organo giurisdizionale, ma un’autorità amministrativa, sicché non si configura in radice questione di giurisdizione in relazione al giudizio promosso davanti al giudice ordinario da un consumatore per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente al comportamento del cronista nella trasmissione televisiva, facendo valere come elemento costitutivo dell’illecito l’asserita pubblicizzazione di un rivista sportiva".

La Cassazione ha altresì affermato che "in tema di giudizio di equità, il ricorrente deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio informatore della materia violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso - trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice  di leggitimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 29 agosto 2008, n.21934: Danno alla salute da pubblicità illegittima - Cognizione dell’autorità garante della concorrenza e mercato - Esclusione).
"L’Autorità garante della concorrenza e del mercato non è un organo giurisdizionale, ma un’autorità amministrativa, sicché non si configura in radice questione di giurisdizione in relazione al giudizio promosso davanti al giudice ordinario da un consumatore per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente al comportamento del cronista nella trasmissione televisiva, facendo valere come elemento costitutivo dell’illecito l’asserita pubblicizzazione di un rivista sportiva".

La Cassazione ha altresì affermato che "in tema di giudizio di equità, il ricorrente deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio informatore della materia violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso - trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice  di leggitimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 29 agosto 2008, n.21934: Danno alla salute da pubblicità illegittima - Cognizione dell’autorità garante della concorrenza e mercato - Esclusione).