Cassazione SU Civili: il creditore può rifiutare l’assegno circolare solo per giustificato motivo

Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto insorto in merito alla idoneità solutoria del pagamento fatto a mezzo di assegno circolare affermando che: "nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento mentre nel secondo può farlo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione della obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno".

In sostanza, le Sezioni Unite hanno dato una lettura costituzionalmente orientata sia dell’art. 1277 che dell’art. 1182, terzo comma, c.c. (e della nozione di domicilio del creditore ivi richiamata), rilevando che,

nel primo caso "l’espressione moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. In altri termini la moneta avente corso legale non è l’oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro"

nel secondo caso "il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 dicembre 2007, n.26617: Obbligazioni pecuniarie - Adempimento a mezzo di assegno circolare).

Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto insorto in merito alla idoneità solutoria del pagamento fatto a mezzo di assegno circolare affermando che: "nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento mentre nel secondo può farlo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione della obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno".

In sostanza, le Sezioni Unite hanno dato una lettura costituzionalmente orientata sia dell’art. 1277 che dell’art. 1182, terzo comma, c.c. (e della nozione di domicilio del creditore ivi richiamata), rilevando che,

nel primo caso "l’espressione moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. In altri termini la moneta avente corso legale non è l’oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro"

nel secondo caso "il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 dicembre 2007, n.26617: Obbligazioni pecuniarie - Adempimento a mezzo di assegno circolare).