Cassazione SU Civili: nullo verbale ausiliario del traffico per divieto di sosta fuori dalle strisce blu

<<Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)>>

Con il suddetto principio di diritto, la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009 delle Sezioni Unite ha risolto il noto contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per gli ausiliari del traffico di rilevare o meno le violazioni in materia di sosta fuori dalle aree contrassegnate con strisce blu, seppure commesse nell’area oggetto della concessione.

Secondo un primo orientamento, le competenze delegate ai dipendenti della concessionaria sono <<limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, 1 comma e 157, 5, 6 e 8 comma del Codice della strada) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate a parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass., sez. I, nn. 7336 del 7.04.2005, 7979 del 18.04.2005, 8593 del 26.04.2005, 18186 del 18.08.2006)>>.

In base ad un secondo orientamento, <<il potere dell’ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni, ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta sosta deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass., sez. II, nn. 9287 del 20.04.2006, 20558 del 28.09.2007 e sez. I, n. 4173 del 22.02.2007)>>

Le Sezioni Unite, attraverso le motivazioni che seguono, hanno aderito all’opzione interpretativa restrittiva.

<<I commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedono che i comuni possono conferire determinati funzioni, obiettivamente pubbliche (quali le funzioni di prevenzione ed accertamento, violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), a soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte dalla pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi.

I giudici di legittimità precisano che l’art. 17, commi 132 e 133, <<in ragione del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuite (art. 12 C.d.s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e di accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione>>.

Secondo gli ermellini, tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore ha avuto cura di puntualizzare che <<le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzione di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati>>. Pertanto, <<il legislatore (…) ha (…) delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso>>.

Infine, la Corte critica l’altro orientamento poiché ritiene che esso <<per un verso contrasta con la natura di norma di stretta interpretazione da attribuirsi all’art. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se assistente, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità>>.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 9 marzo 2009, n. 5621).

[Dott. Donato Vozza]

<<Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)>>

Con il suddetto principio di diritto, la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009 delle Sezioni Unite ha risolto il noto contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per gli ausiliari del traffico di rilevare o meno le violazioni in materia di sosta fuori dalle aree contrassegnate con strisce blu, seppure commesse nell’area oggetto della concessione.

Secondo un primo orientamento, le competenze delegate ai dipendenti della concessionaria sono <<limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, 1 comma e 157, 5, 6 e 8 comma del Codice della strada) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate a parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass., sez. I, nn. 7336 del 7.04.2005, 7979 del 18.04.2005, 8593 del 26.04.2005, 18186 del 18.08.2006)>>.

In base ad un secondo orientamento, <<il potere dell’ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni, ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta sosta deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass., sez. II, nn. 9287 del 20.04.2006, 20558 del 28.09.2007 e sez. I, n. 4173 del 22.02.2007)>>

Le Sezioni Unite, attraverso le motivazioni che seguono, hanno aderito all’opzione interpretativa restrittiva.

<<I commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedono che i comuni possono conferire determinati funzioni, obiettivamente pubbliche (quali le funzioni di prevenzione ed accertamento, violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), a soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte dalla pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi.

I giudici di legittimità precisano che l’art. 17, commi 132 e 133, <<in ragione del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuite (art. 12 C.d.s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e di accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione>>.

Secondo gli ermellini, tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore ha avuto cura di puntualizzare che <<le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzione di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati>>. Pertanto, <<il legislatore (…) ha (…) delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso>>.

Infine, la Corte critica l’altro orientamento poiché ritiene che esso <<per un verso contrasta con la natura di norma di stretta interpretazione da attribuirsi all’art. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se assistente, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità>>.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 9 marzo 2009, n. 5621).

[Dott. Donato Vozza]